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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 settembre 2020

Cassazione n. 32866/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.569/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro S [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2243/2020 depositata il 08/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 25/11/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 32866/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris