CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 30652/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 0,3 La Corte di appello di Salerno, con sentenza del (13/12/2021, ha confermato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Salerno, in data 27/01/2020, che ha condannato TROTTA Vincenzo, in relazione ai reati di cui agli artt. 56 - 628 cpv. e 337 cod. pen.. Propone ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. I motivi sono inammissibili. Gli stessi, non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, pertanto, devono considerarsi non specifici oltre che manifestamente infondati. La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lettera d) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). In effetti, quanto al primo motivo sulla responsabilità per il delitto di tentata rapina, il Giudice di appello, con gli argomenti esposti in motivazione, ha già chiarito come il riconoscimento dell'imputato da parte dei carabinieri, intervenuti in flagranza di reato, rendesse superflua un'ulteriore attività di ricognizione personale da parte degli altri testimoni oculari, non essendovi elementi per sospettare che i militi avessero attestato il falso o fossero caduti in errore, anche in ragione della corrispondenza tra i vestiti descritti dai testimoni e quelli effettivamente indossati dal reo, nonché del comportamento assunto dal Trotta quando, sorpreso nelle vicinanze spazio-temporali, tentava nuovamente la fuga. Anche con riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza al pubblico ufficiale, la Corte territoriale ha ampiamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, correttamente confutando le censure difensive, in ragione non solo della circostanza che l'imputato fosse stato avvertito dell'arrivo dei carabinieri dai correi che fungevano da vedetta, ma anche dal fatto che soltanto due agenti erano in borghese mentre altri due arrivavano a bordo dell'auto di servizio. Con riguardo al secondo motivo, la Corte di Appello ha ampiamente motivato in punto di dosimetria della pena irrogata dal giudice di primo grado, ritenendo che la pena base per il reato di cui agli artt. 56 - 628 cpv. cod. pen. - inferiore alla media edittale - fosse proporzionata rispetto alla oggettiva gravità dei fatti e che il contenuto aumento per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. fosse congruo in rapporto alle modalità violente della resistenza. A fronte di tale motivazione, la presente censura è inammissibile, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non è stata frutto di mero E rbitrio o di ragionamento illogico (v. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142). In effetti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ed una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (v. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 1/06/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa M ria [OSCURATO:PERSONA].ssa