CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48892/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di arresto ed euro novanta di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen., per aver detenuto materiale esplodente senza licenza e per aver omesso la prescritta denuncia della detenzione all'Autorità. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], prospettando censure (omessa motivazione circa la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto - primo motivo; erronea applicazione di legge penale, quanto alla riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto - secondo motivo; mancanza di motivazione sulla illiceità della condotta - terzo motivo) inammissibili tenuto con che si devolve critica (secondo motivo) non consentita in sede di legittimità perché riproduttiva di motivi già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica rispetto alle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Rilevato, altresì, che il primo motivo di ricorso si appalesa, del pari, non consentito in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di questa Corte e in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze istruttorie. Considerato, infine, che il terzo motivo è manifestamente infondato, posto che prospetta asserito difetto di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione che non si evince dal contenuto del provvedimento impugnato (cfr. p. 3 e ss. della sentenza). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 20