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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21693/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la pronuncia indicata in epigrafe, pur concedendo il beneficio della non menzione e sostituendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione per la durata di un anno, ha confermato la sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Teramo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. 1.1.

L'imputato è stato ritenuto responsabile di aver cagionato la morte della propria madre [OSCURATO:PERSONA] quale conseguenza di un sinistro verificatosi in autostrada (a tre corsie per senso di marcia) e causato dalla propria condotta di guida.

Perso il controllo del veicolo che, dopo aver urtato contro il guardrail di separazione delle carreggiate, ha raggiunto la posizione di quiete tra la seconda e la terza corsia, il conducente (l'attuale imputato) e la passeggera, la di lui madre, hanno abbandonato la vettura ponendosi nelle sue immediate vicinanze e finendo con l'essere investiti dalla stessa vettura in quanto urtata dal veicolo condotto sulla terza corsia da [OSCURATO:PERSONA].

Nel dettaglio, la seconda vettura, come chiarito dai giudici di merito, ha urtato con la parte anteriore destra la parte posteriore destra della macchina ferma che, a sua volta, ha investito non solo l'imputato sua madre, sbalzandola nell'opposta carreggiata ove è stata ulteriormente investita da macchine in transito.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati in termini strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con i primi due motivi si deducono l'erronea applicazione di legge oltre che la mancanza di motivazione in merito al nesso causale tra l'evento e la condotta dell'imputato, ritenuta dalla Corte territoriale colposa in ragione della perdita di controllo del proprio veicolo con conseguente impatto contro il guardrail e raggiungimento della posizione di quiete tre la seconda e la terza corsia.

Si critica la sentenza d'appello per la mancata considerazione di altri fattori causali, in termini di interruzione del nesso eziologico o, quantomeno, di rilievo ai fini della diminuzione della pena ex art. 589-bis, comma settimo, cod. pen.

Trattasi in particolare della condotta del conducente del veicolo che, provenendo da tergo, ha urtato contro la vettura ferma tra la seconda e la terza corsia, non valutata dalla Corte territoriale solo in ragione dell'intervenuta archiviazione della relativa posizione e della mancata riapertura delle indagini, e della condotta della vittima che, al pari dello stesso imputato, ha abbandonato I vettura rimanendo nei pressi della stessa per poi essere investita a seguito del sopraggiungere di altra macchina transitante nella terza corsia.

2.2. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e omessa motivazione in merito alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ha depositato conclusioni la Procura generale nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, sono fondati, nei termini di seguito specificati, con conseguente assorbimento della terza censura.

La Corte territoriale ha difatti sostanzialmente omesso di motivare in merito alle prospettate censure inerenti all'influenza causale nel determinismo dell'evento, eventualmente anche ai meri fini di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., della condotta del conducente della vettura sopraggiungente nella terza corsia del medesimo senso di marcia di quello dell'imputato, oltre che della condotta della stessa vittima, che ha abbandonato il veicolo posizionandosi nei pressi di esso.

2. Sostanzialmente muovendo dalla sentenza di primo grado che, a sua volta, ha argomentato dalla perizia, il giudice d'appello ha ritenuto la seriazione causale conducente al decesso attivata dalla condotta colposa dell'imputato che, non mantenendo il controllo del veicolo, ha urtato contro il guardrail con conseguente posizionamento della vettura, in quiete, tra la seconda e la terza corsia.

3. Premesso ciò, nonostante specifici motivi d'appello, la Corte d'appello ha omesso di considerare l'eventuale rilevanza della condotta del conducente del veicolo, in ipotesi in termini di velocità e rispetto delle distanze di sicurezza, che, sopraggiungendo sulla terza corsia, ha urtato la vettura ferma che, a sua volta, ha investito anche la vittima (poi sbalzata nell'opposta carreggiata e ivi investita da altre vetture).

L'omessa considerazione della detta condotta è stata peraltro giustificata facendo un illogico riferimento all'intervenuta archiviazione della relativa posizione e all'assenza di una riapertura delle indagini ma non considerando che, nella specie, non si trattava di valutale la detta condotta in un processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione è stata archiviata) ma nel processo a carico dell'imputato tanto ai fini dell'eventuale interruzione del nesso causale quanto, perlomeno, ai fini dell'operatività dell'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen.

Per l'operatività della detta norma, difatti, non rileva l'eventuale condotta colposa di altro soggetto ma che l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole.

Nella specie, peraltro, non è stata valutata la condotta dell'autista sopraggiungente sulla terza corsia in uno con la condotta della vittima che ha abbandonato la macchina posizionandosi vicino a essa (quindi all'incirca tra la seconda e la terza corsia) e non in zona di sicurezza.

Nulla emerge difatti in merito alla natura necessitata della detta condotta ovvero al tempo di permanenza della donna nei pressi della vettura abbandonata.

Solo con riferimento alla condotta dell'automobilista sopraggiungente sulla terza corsia, sollecitata dal motivo d'appello inerente alla rilevanza causale della stessa, sembra peraltro fare riferimento alla prevedibilità della stessa da parte dell'imputato che, invece, ha attivato la seriazione causale.

A ciò, però, nonostante specifiche censure d'appello, non è seguito il relativo ragionamento logico-giuridico, peraltro nei corretti termini dell'eventuale eccentricità del rischio, in ipotesi attivato dall'altro conducente e dalla stessa persona offesa, rispetto a quello ordinario da circolazione stradale (per la più recente teoria dell'eccentricità del rischio ai fini dell'interruzione del nesso causale si vedano, ex plurimis, anche sulla scorta di Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014: Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, non massinnata, Sez. 4, n. 30824 del 16/06/2022, Nicoletti, non massimata, nonché Sez. 4, n. 42017 del 29/09/2022, Malavasi, non massimata).

4. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la pronuncia indicata in epigrafe, pur concedendo il beneficio della non menzione e sostituendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione per la durata di un anno, ha confermato la sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Teramo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. 1.1. L'imputato è stato ritenuto responsabile di aver cagionato la morte della propria madre [OSCURATO:PERSONA] quale conseguenza di un sinistro verificatosi in autostrada (a tre corsie per senso di marcia) e causato dalla propria condotta di guida. Perso il controllo del veicolo che, dopo aver urtato contro il guardrail di separazione delle carreggiate, ha raggiunto la posizione di quiete tra la seconda e la terza corsia, il conducente (l'attuale imputato) e la passeggera, la di lui madre, hanno abbandonato la vettura ponendosi nelle sue immediate vicinanze e finendo con l'essere investiti dalla stessa vettura in quanto urtata dal veicolo condotto sulla terza corsia da [OSCURATO:PERSONA]. Nel dettaglio, la seconda vettura, come chiarito dai giudici di merito, ha urtato con la parte anteriore destra la parte posteriore destra della macchina ferma che, a sua volta, ha investito non solo l'imputato sua madre, sbalzandola nell'opposta carreggiata ove è stata ulteriormente investita da macchine in transito. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati in termini strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i primi due motivi si deducono l'erronea applicazione di legge oltre che la mancanza di motivazione in merito al nesso causale tra l'evento e la condotta dell'imputato, ritenuta dalla Corte territoriale colposa in ragione della perdita di controllo del proprio veicolo con conseguente impatto contro il guardrail e raggiungimento della posizione di quiete tre la seconda e la terza corsia. Si critica la sentenza d'appello per la mancata considerazione di altri fattori causali, in termini di interruzione del nesso eziologico o, quantomeno, di rilievo ai fini della diminuzione della pena ex art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. Trattasi in particolare della condotta del conducente del veicolo che, provenendo da tergo, ha urtato contro la vettura ferma tra la seconda e la terza corsia, non valutata dalla Corte territoriale solo in ragione dell'intervenuta archiviazione della relativa posizione e della mancata riapertura delle indagini, e della condotta della vittima che, al pari dello stesso imputato, ha abbandonato I vettura rimanendo nei pressi della stessa per poi essere investita a seguito del sopraggiungere di altra macchina transitante nella terza corsia. 2.2. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e omessa motivazione in merito alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ha depositato conclusioni la Procura generale nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, sono fondati, nei termini di seguito specificati, con conseguente assorbimento della terza censura. La Corte territoriale ha difatti sostanzialmente omesso di motivare in merito alle prospettate censure inerenti all'influenza causale nel determinismo dell'evento, eventualmente anche ai meri fini di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., della condotta del conducente della vettura sopraggiungente nella terza corsia del medesimo senso di marcia di quello dell'imputato, oltre che della condotta della stessa vittima, che ha abbandonato il veicolo posizionandosi nei pressi di esso. 2. Sostanzialmente muovendo dalla sentenza di primo grado che, a sua volta, ha argomentato dalla perizia, il giudice d'appello ha ritenuto la seriazione causale conducente al decesso attivata dalla condotta colposa dell'imputato che, non mantenendo il controllo del veicolo, ha urtato contro il guardrail con conseguente posizionamento della vettura, in quiete, tra la seconda e la terza corsia. 3. Premesso ciò, nonostante specifici motivi d'appello, la Corte d'appello ha omesso di considerare l'eventuale rilevanza della condotta del conducente del veicolo, in ipotesi in termini di velocità e rispetto delle distanze di sicurezza, che, sopraggiungendo sulla terza corsia, ha urtato la vettura ferma che, a sua volta, ha investito anche la vittima (poi sbalzata nell'opposta carreggiata e ivi investita da altre vetture). L'omessa considerazione della detta condotta è stata peraltro giustificata facendo un illogico riferimento all'intervenuta archiviazione della relativa posizione e all'assenza di una riapertura delle indagini ma non considerando che, nella specie, non si trattava di valutale la detta condotta in un processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione è stata archiviata) ma nel processo a carico dell'imputato tanto ai fini dell'eventuale interruzione del nesso causale quanto, perlomeno, ai fini dell'operatività dell'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. Per l'operatività della detta norma, difatti, non rileva l'eventuale condotta colposa di altro soggetto ma che l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole. Nella specie, peraltro, non è stata valutata la condotta dell'autista sopraggiungente sulla terza corsia in uno con la condotta della vittima che ha abbandonato la macchina posizionandosi vicino a essa (quindi all'incirca tra la seconda e la terza corsia) e non in zona di sicurezza. Nulla emerge difatti in merito alla natura necessitata della detta condotta ovvero al tempo di permanenza della donna nei pressi della vettura abbandonata. Solo con riferimento alla condotta dell'automobilista sopraggiungente sulla terza corsia, sollecitata dal motivo d'appello inerente alla rilevanza causale della stessa, sembra peraltro fare riferimento alla prevedibilità della stessa da parte dell'imputato che, invece, ha attivato la seriazione causale. A ciò, però, nonostante specifiche censure d'appello, non è seguito il relativo ragionamento logico-giuridico, peraltro nei corretti termini dell'eventuale eccentricità del rischio, in ipotesi attivato dall'altro conducente e dalla stessa persona offesa, rispetto a quello ordinario da circolazione stradale (per la più recente teoria dell'eccentricità del rischio ai fini dell'interruzione del nesso causale si vedano, ex plurimis, anche sulla scorta di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014: Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, non massinnata, Sez. 4, n. 30824 del 16/06/2022, Nicoletti, non massimata, nonché Sez. 4, n. 42017 del 29/09/2022, Malavasi, non massimata). 4. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata
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