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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46714/2022

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a seguente ORDINANZA ' sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata nonché la memoria pervenuta in data 5 agosto 2022.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso non è consentito perché, con riferimento \r--- alla scriminante della legittima difesa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

In particolare il ricorrente sollecita inammissibilmente una diversa lettura delle prove da sovrapporre a quella, priva di illogicità manifeste, recepita dalle sentenze del Tribunale e della Corte di appello, con valutazioni conformi, al fine di escludere la ritenuta sussistenza di una sua pregressa condotta provocatoria ed aggressiva contro la vittima, oltre che la sproporzione della sua reazione, circostanze correttamente valorizzate in diritto, per denegare l'invocata applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa.

Con riferimento ai rapporti tra l'invocata scriminante ed il vizio parziale di mente, il ricorrente propone una questione non deducibile dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen perché non previamente sottoposta all'esame del giudice del merito.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 27 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA ' sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata nonché la memoria pervenuta in data 5 agosto 2022. Rilevato che l'unico motivo di ricorso non è consentito perché, con riferimento \r--- alla scriminante della legittima difesa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare il ricorrente sollecita inammissibilmente una diversa lettura delle prove da sovrapporre a quella, priva di illogicità manifeste, recepita dalle sentenze del Tribunale e della Corte di appello, con valutazioni conformi, al fine di escludere la ritenuta sussistenza di una sua pregressa condotta provocatoria ed aggressiva contro la vittima, oltre che la sproporzione della sua reazione, circostanze correttamente valorizzate in diritto, per denegare l'invocata applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa. Con riferimento ai rapporti tra l'invocata scriminante ed il vizio parziale di mente, il ricorrente propone una questione non deducibile dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen perché non previamente sottoposta all'esame del giudice del merito. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobr
Sentenza Cassazione n. 46714/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris