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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 14880/2022

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ORDINANZA sul ricorso 6547/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale ammin.re unico e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano; - intimati - avverso la sentenza n. 455/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 06/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La soc. [OSCURATO:PERSONA] srl depositò ricorso per ammissione al concordato preventivo; il Tribunale, dopo aver chiesto chiarimenti ed integrazioni, dichiarò inammissibile la domanda e, con coeva sentenza, pronunciò, su richiesta della Procura della Repubblica di Milano, il fallimento della società. 2 [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società, proponeva reclamo che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Milano con condanna del reclamante al pagamento delle spese processuali.

I giudici di appello osservavano: a) che, contrariamente a quanto assunto dal reclamante, il debitore, il quale aveva avuto una interlocuzione con il G.D che aveva chiesto chiarimenti ed integrazioni su alcuni aspetti del piano, era stato messo in condizioni di svolgere le proprie difese; b) che la ritenuta natura liquidatoria del concordato trovava fondamento nelle stesse affermazioni dell'attestatore; c) che, a fronte delle analitiche e precise carenze e criticità della relazione dell'attestatore evidenziate dal decreto di inammissibilità della domanda di concordato, il reclamante si era limitato ad affermare in maniera apodittica la validità del contenuto dell'attestazione. 3 [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi.

La curatela del Fallimento ha svolto difese depositando controricorso mentre il pubblico ministero e il rappresentante dei creditori sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt 18, 160 e 162 bis I.f. per non avere i giudici di secondo grado adeguatamente esaminato il motivo di reclamo concernente l'insindacabilità da parte del Tribunale della fattibilità economica del piano concordatario. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 162 I.f. non avendo la Corte di Appello rilevato la nullità del decreto di inammissibilità della domanda di concordato per mancata audizione del debitore, non potendo tale formalità essere sostituita con il deposito di integrazioni e documenti. 1.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 160 e 161 I.f. nonché « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti-illegittima valutazione della fattibilità economica della proposta di concordato»; si sostiene che la sentenza impugnata ha errato nel qualificare la proposta concordataria come liquidatoria anziché in continuità aziendale, e si riportano i termini economici della proposta del concordato i cui dati, non esaminati dalla Corte, e la cui fattibilità economica, risultano correttamente attestati dal professionista nominato ai sensi dell'art 161 comma 3 I.f. 1.3 Con il quarto motivo viene dedotto « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dalla omessa ammissione delle richieste istruttorie e della convocazione dei creditori» 1.4 Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc per non avere « la sentenza impugnata esplicitato alcun motivo in relazione alla condanna alle spese se non quello della soccombenza» e per non aver fornito alcuna motivazione per l'utilizzo dei parametri utilizzati per la liquidazione. 2 II primo motivo è infondato. 2.1 I giudici di secondo grado non hanno affatto espresso valutazioni sui dati economici del piano ma, confermando i rilievi e le criticità posti dal tribunale a fondamento del provvedimento reiettivo, già evidenziati dal commissario e contestati al debitore con la richiesta di integrazione e di documentazione, hanno espresso un giudizio di inattendibilità, incompletezza ed incoerenza della attestazione del professionista ex art 161 3 comma I.f. 2.1 La Corte distrettuale si è, quindi, attenuta correttamente al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in sede di ammissione al concordato preventivo è consentito all' ufficio giudiziario la verifica della completezza dei dati aziendali e la comprensibilità dei criteri di giudizio attestati nella relazione redatta dal professionista designato ai sensi della

I. fall., art. 161, comma 2, in modo tale da assicurare la rispondenza di tale atto alla finalità cui è preordinato, consistente nel fornire una corretta informazione al ceto creditorio, ai fini dell'espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal debitore (cfr. cass.nr 5653/2019 5825/2018,7959/2017 e 2130/2014). 2.2 Ciò in quanto se è riservato ai creditori la valutazione del merito della proposta avanzata dal debitore, ovverosia della convenienza e della probabilità di successo economico del piano, spetta al Tribunale il sindacato sulla c.d. fattibilità giuridica, da intendersi come compatibilità della proposta con le norme inderogabili e con la causa concreta dell'accordo, avente come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore da un lato, e la assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori dall'altro ( cfr. Cass.

S.U. 1521/2013; Sez.1 n. 9061/2017) 2.3 E' in quest'ultima prospettiva che va inquadrato il controllo di legalità del giudice sulla effettiva riconducibilità della relazione ex art 161 3 ° comma I.f allegata alla domanda di ammissione al concordato al tipo prefigurato dal legislatore, dunque aggiornata e recante l'illustrazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti. 3 II secondo motivo non merita accoglimento. 3.1 Contrariamente a quanto allegato nel motivo di ricorso, la lettura dello svolgimento in fatto del decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, il cui contenuto è stato trascritto nel ricorso, evidenzia che « la società veniva convocata ex art. 162 l.fall. per la declaratoria di inammissibilità». 3.2 Anche la motivazione della sentenza di fallimento, riprodotta nel corpo del ricorso, dà atto del fatto che e< la società debitrice è stata messa in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stata ritualmente convocata ai sensi dell'ad 15 legge fallimentare».

3.3. Risulta quindi pienamente rispettato il diritto di difesa dal momento che il debitore non solo è stato messo al corrente dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per la decisione sulla domanda di concordato preventivo, ma è stato reso edotto, con l'invito all'integrazione del piano e alla produzione di documenti, di tutte le criticità della proposta evidenziate dal Commissario e fatte proprie dal Giudice delegato. 4 Il terzo motivo è inammissibile. 4.1 Premesso che la corte di appello ha confermato le valutazioni espresse dal tribunale indicando le pagine ed i passi della relazione dell'attestatore dai quali si evince la natura liquidatoria della domanda di concordato, va comunque osservato come il ricorrente non abbia fornito alcuna spiegazione in ordine alla rilevanza, nel caso concreto in esame, della asserita erronea qualficazione della proposta concordataria, sì da rendere la questione astratta e priva di decisività. 4.2 Per il resto la censura appare generica ed inconducente in quanto si limita a ribadire la bontà della proposta e la correttezza dell'attestazione senza tuttavia confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e segnatamente con la mancanza, ivi evidenziata, di specifiche censure nel reclamo circa le ragioni di criticità, incompletezza ed incoerenza della relazione dell'esperto puntualmente illustrate nel provvedimento reclamato. 5 Il quarto motivo è infondato per le ragioni già esposte in relazione al primo motivo: la Corte di merito ha posto a base del proprio convincimento non l'infattibilità economica del piano ma l'incompletezza e l'incoerenza delle valutazioni dell'attestatore.

6. Il quinto motivo è infondato, in quanto la condanna al pagamento delle spese di causa trova per l'appunto fondamento nel principio della soccombenza cui fa riferimento inequivoco l'art.91 comma 1 c.p.c.., e, per quanto concerne la motivata determinazione della misura dei compensi, il ricorrente non ha offerto alcun elemento che evidenzi la violazione dei limiti tabellari. 7 Ne consegue il rigetto del ricorso. 8 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in C 7.200,00 (di cui C 200,00 per esborsi), oltre a Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 6547/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale ammin.re unico e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano; - intimati - avverso la sentenza n. 455/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 06/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La soc. [OSCURATO:PERSONA] srl depositò ricorso per ammissione al concordato preventivo; il Tribunale, dopo aver chiesto chiarimenti ed integrazioni, dichiarò inammissibile la domanda e, con coeva sentenza, pronunciò, su richiesta della Procura della Repubblica di Milano, il fallimento della società. 2 [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società, proponeva reclamo che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Milano con condanna del reclamante al pagamento delle spese processuali. I giudici di appello osservavano: a) che, contrariamente a quanto assunto dal reclamante, il debitore, il quale aveva avuto una interlocuzione con il G.D che aveva chiesto chiarimenti ed integrazioni su alcuni aspetti del piano, era stato messo in condizioni di svolgere le proprie difese; b) che la ritenuta natura liquidatoria del concordato trovava fondamento nelle stesse affermazioni dell'attestatore; c) che, a fronte delle analitiche e precise carenze e criticità della relazione dell'attestatore evidenziate dal decreto di inammissibilità della domanda di concordato, il reclamante si era limitato ad affermare in maniera apodittica la validità del contenuto dell'attestazione. 3 [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi. La curatela del Fallimento ha svolto difese depositando controricorso mentre il pubblico ministero e il rappresentante dei creditori sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt 18, 160 e 162 bis I.f. per non avere i giudici di secondo grado adeguatamente esaminato il motivo di reclamo concernente l'insindacabilità da parte del Tribunale della fattibilità economica del piano concordatario. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 162 I.f. non avendo la Corte di Appello rilevato la nullità del decreto di inammissibilità della domanda di concordato per mancata audizione del debitore, non potendo tale formalità essere sostituita con il deposito di integrazioni e documenti. 1.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 160 e 161 I.f. nonché « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti-illegittima valutazione della fattibilità economica della proposta di concordato»; si sostiene che la sentenza impugnata ha errato nel qualificare la proposta concordataria come liquidatoria anziché in continuità aziendale, e si riportano i termini economici della proposta del concordato i cui dati, non esaminati dalla Corte, e la cui fattibilità economica, risultano correttamente attestati dal professionista nominato ai sensi dell'art 161 comma 3 I.f. 1.3 Con il quarto motivo viene dedotto « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dalla omessa ammissione delle richieste istruttorie e della convocazione dei creditori» 1.4 Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc per non avere « la sentenza impugnata esplicitato alcun motivo in relazione alla condanna alle spese se non quello della soccombenza» e per non aver fornito alcuna motivazione per l'utilizzo dei parametri utilizzati per la liquidazione. 2 II primo motivo è infondato. 2.1 I giudici di secondo grado non hanno affatto espresso valutazioni sui dati economici del piano ma, confermando i rilievi e le criticità posti dal tribunale a fondamento del provvedimento reiettivo, già evidenziati dal commissario e contestati al debitore con la richiesta di integrazione e di documentazione, hanno espresso un giudizio di inattendibilità, incompletezza ed incoerenza della attestazione del professionista ex art 161 3 comma I.f. 2.1 La Corte distrettuale si è, quindi, attenuta correttamente al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in sede di ammissione al concordato preventivo è consentito all' ufficio giudiziario la verifica della completezza dei dati aziendali e la comprensibilità dei criteri di giudizio attestati nella relazione redatta dal professionista designato ai sensi della I. fall., art. 161, comma 2, in modo tale da assicurare la rispondenza di tale atto alla finalità cui è preordinato, consistente nel fornire una corretta informazione al ceto creditorio, ai fini dell'espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal debitore (cfr. cass.nr 5653/2019 5825/2018,7959/2017 e 2130/2014). 2.2 Ciò in quanto se è riservato ai creditori la valutazione del merito della proposta avanzata dal debitore, ovverosia della convenienza e della probabilità di successo economico del piano, spetta al Tribunale il sindacato sulla c.d. fattibilità giuridica, da intendersi come compatibilità della proposta con le norme inderogabili e con la causa concreta dell'accordo, avente come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore da un lato, e la assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori dall'altro ( cfr. Cass. S.U. 1521/2013; Sez.1 n. 9061/2017) 2.3 E' in quest'ultima prospettiva che va inquadrato il controllo di legalità del giudice sulla effettiva riconducibilità della relazione ex art 161 3 ° comma I.f allegata alla domanda di ammissione al concordato al tipo prefigurato dal legislatore, dunque aggiornata e recante l'illustrazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti. 3 II secondo motivo non merita accoglimento. 3.1 Contrariamente a quanto allegato nel motivo di ricorso, la lettura dello svolgimento in fatto del decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, il cui contenuto è stato trascritto nel ricorso, evidenzia che « la società veniva convocata ex art. 162 l.fall. per la declaratoria di inammissibilità». 3.2 Anche la motivazione della sentenza di fallimento, riprodotta nel corpo del ricorso, dà atto del fatto che e< la società debitrice è stata messa in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stata ritualmente convocata ai sensi dell'ad 15 legge fallimentare». 3.3. Risulta quindi pienamente rispettato il diritto di difesa dal momento che il debitore non solo è stato messo al corrente dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per la decisione sulla domanda di concordato preventivo, ma è stato reso edotto, con l'invito all'integrazione del piano e alla produzione di documenti, di tutte le criticità della proposta evidenziate dal Commissario e fatte proprie dal Giudice delegato. 4 Il terzo motivo è inammissibile. 4.1 Premesso che la corte di appello ha confermato le valutazioni espresse dal tribunale indicando le pagine ed i passi della relazione dell'attestatore dai quali si evince la natura liquidatoria della domanda di concordato, va comunque osservato come il ricorrente non abbia fornito alcuna spiegazione in ordine alla rilevanza, nel caso concreto in esame, della asserita erronea qualficazione della proposta concordataria, sì da rendere la questione astratta e priva di decisività. 4.2 Per il resto la censura appare generica ed inconducente in quanto si limita a ribadire la bontà della proposta e la correttezza dell'attestazione senza tuttavia confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e segnatamente con la mancanza, ivi evidenziata, di specifiche censure nel reclamo circa le ragioni di criticità, incompletezza ed incoerenza della relazione dell'esperto puntualmente illustrate nel provvedimento reclamato. 5 Il quarto motivo è infondato per le ragioni già esposte in relazione al primo motivo: la Corte di merito ha posto a base del proprio convincimento non l'infattibilità economica del piano ma l'incompletezza e l'incoerenza delle valutazioni dell'attestatore. 6. Il quinto motivo è infondato, in quanto la condanna al pagamento delle spese di causa trova per l'appunto fondamento nel principio della soccombenza cui fa riferimento inequivoco l'art.91 comma 1 c.p.c.., e, per quanto concerne la motivata determinazione della misura dei compensi, il ricorrente non ha offerto alcun elemento che evidenzi la violazione dei limiti tabellari. 7 Ne consegue il rigetto del ricorso. 8 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in C 7.200,00 (di cui C 200,00 per esborsi), oltre a Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per i
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