CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 22551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29865/2021) proposto da: Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Addario, nel cui studio in Grottaglie, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la “ordinanza” ( recte “decreto”) della Corte d’appello di Lecce emessa il 7 maggio 2021, a conclusione del R.G.N. 29865/21 C.C.19/6/2023 Equa riparazione – procedimento iscritto al n. 122/2020 R.G., comunicata il 19 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso ritualmente depositato, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. adiva la Corte d’appello di Lecce, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole dei procedimenti civili iscritti al n. 12972/2006 e al n. 1859/2008 R.G., svoltisi innanzi al Tribunale di Taranto. 2.–Con decreto n. 101/2020, depositato il 24 gennaio 2020, il Giudice monocratico designato ingiungeva, al termine della fase monitoria, per il titolo indicato, il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 2.200,00, oltre interessi e spese. 3.– Proponeva opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell’art. 5-terdella legge n. 89/2001, il Ministero della Giustizia, il quale deduceva che il decreto monitorio era divenuto inefficace, poiché la notifica a cura dell’ingiungente era avvenuta solo il 26 febbraio 2020, ossia oltre il termine perentorio di 30 giorni dal deposito, come prescritto, a pena di inefficacia, dall’art. 5, secondo comma, della legge n. 89/2001. Non si costituiva la parte opposta. Quindi, la Corte d’appello di Lecce, in composizione collegiale, con la “ordinanza” di cui in epigrafe, rigettava l’opposizione e confermava il provvedimento monocratico opposto. A sostegno della decisione, la Corte territoriale evidenziava che – a fronte della deduzione di parte opponente circa la tardiva notificazione del decreto monitorio, asseritamente avvenuta solo il 26 febbraio 2020, ossia ben oltre il termine prescritto dalla disposizione citata, a pena di inefficacia dell’ingiunzione – la relativa circostanza non era stata documentata dall’opponente, che non aveva prodotto la documentazione volta a verificare la data di tale notifica, sicché l’opposizione doveva essere disattesa, ferma restando la possibilità di far valere detta circostanza in sede esecutiva. 4.– Avverso la “ordinanza” d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Ministero della Giustizia. Ha resistitocon controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo articolato il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5-ter, terzo comma, della legge n. 89/2001 e dell’art. 738, terzo comma, c.p.c., per avere la Corte di merito – una volta preso atto della mancanza di prova in ordine all’allegata tardività della notifica del decreto monitorio (di cui risultava solo la data di deposito e comunicazione in data 24 gennaio 2020) – disposto il rigetto dell’opposizione, anziché assegnare d’ufficio a parte opponente un termine per produrre la documentazione idonea a dimostrare l’invocata tardività. Secondo il Ministero, la Corte territoriale avrebbe potuto avvalersi dei poteri di assumere informazioni, in ragione dell’espresso rinvio alla disciplina sul procedimento camerale, ordinando la produzione della relata di notifica. Ed invero, pur trattandosi in linea di principio di una mera facoltà e non di un obbligo, tale potere acquisitivo si sarebbe tradotto in un obbligo allorché il quadro probatorio fosse stato ritenuto insufficiente e potesse essere colmato proprio richiedendo un’integrazione documentale, come nel caso di specie, integrazione comunque depositata unitamente al ricorso di legittimità, onde provvedere alla decisione di merito, senza ulteriori accertamenti di fatto. 1.1.–Il motivo è fondato nei termini che seguono. Ai sensi dell’art. 5, secondo comma, della legge n. 89/2001, il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di 30 giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il termine di 30 giorni per la notifica a cura dell’ingiungente, stabilito a pena di inefficacia del decreto monitorio, decorre dalla comunicazione di tale provvedimento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1 del 02/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12875 del 22/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 11361 del 29/04/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 10365 del 12/04/2019; Sez. 6-2, Sentenza n. 7185 del 21/03/2017). A tale conclusione si perviene –sotto il profilo letterale – alla luce di quanto disposto dall’art. 5, quarto comma, della legge n. 89/2001, a mente del quale il decreto che accoglie la domanda ̀ altresì comunicato al Procuratore generale della Corte dei conti e ai titolari dell’azione disciplinare, presupponendo che la medesima comunicazione debba farsi anche alla parte. Inoltre, detta lettura è in sostanziale continuità normativa rispetto al testo precedente del medesimo art. 5, che – prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 83/2012 – disponeva espressamente che il decreto fosse comunicato, oltre che alle parti, alle suddette autorità. Siffatto risultato interpretativo ̀ coerente, peraltro, con gli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale, espressasi più volte nel senso che l’esigenza di tutela dei diritti dell’interessato importa che i termini processuali di decadenza decorrano dalla comunicazione dei provvedimenti e non dal deposito, ove sia imposto un termine oggettivamente esiguo, situazione nella quale non può richiedersi un onere eccedente la normale diligenza o comunque ingiustificato (Corte cost., Sentenza n. 279 del 23/07/2010; Sentenza n. 297 del 25/07/2008, in parte motiva; Sentenza n. 154 del 14/04/2006; Sentenza n. 224 del 15/07/2004; Sentenza n. 201 del 29/04/1993; Sentenza n. 538 del 14/12/1990; Sentenza n. 156 del 27/06/1986). 1.2.– Secondo il formante giurisprudenziale, l’inefficacia del decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione, in conseguenza della tardività della sua notificazione, unitamente al ricorso, verso il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta (per sostanziale acquiescenza all’accoglimento, quand’anche parziale) – ossia dopo il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione –, deve essere fatta valere con l’opposizione di cui all’art. 5-ter della legge n. 89/2001 e, in tale evenienza, constatato il decorso del termine di notifica, il collegio dovrà limitarsi a dichiararne l’inefficacia, senza alcuna disamina nel merito della pretesa azionata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7 del 02/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 6 del 02/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 14867 del 11/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19123 del 06/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 21206 del 08/08/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8052 del 21/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 10878 del 07/05/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 4688 del 28/02/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 2659 del 01/02/2017). 1.3.– Senonché, nella fattispecie, all’esito della proposizione dell’opposizione al solo scopo di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto monocratico opposto, in ragione della sua tardiva notifica (essendo stato precipuamente dedotto che il decreto fosse stato depositato e comunicato il 24 gennaio 2020 e notificato, a cura dell’ingiungente, solo il 26 febbraio 2020), il collegio avrebbe dovuto ordinare la produzione della documentazione attestante tale notifica, ove avesse ritenuto insufficiente la mera eccezione di tardività. Ora, in tema di procedimento camerale, il potere riconosciuto al giudice dall’art. 738, terzo comma, c.p.c. costituisce effettivamente oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo, sicché il suo mancato esercizio, in linea di principio, non determina l’inosservanza delle norme che disciplinano il procedimento camerale e risulta incensurabile in cassazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24965 del 25/11/2011; Sez. 3, Sentenza n.14227 del 28/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 1947 del 08/03/1999). Nondimeno, il giudice del procedimento camerale non può respingere la domanda sulla base di carenze probatorie documentali superabili con l’esercizio di tale potere di acquisizione, e ciò anche ove non vi sia un’espressa sollecitazione di parte, intesa all’esercizio dei poteri stessi; e qualora una siffatta istanza vi sia, dovrà giustificare con congrua motivazione il mancato accoglimento dell’istanza (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 22805 del 09/11/2016; Sez. 6-2, Sentenza n. 13917 del 06/07/2015; Sez. 6-2, Sentenza n. 8548 del 27/04/2015; Sez. 6- 2, Sentenza n. 5120 del 13/03/2015; Sez. 6-2, Sentenza n. 4888 del 11/03/2015; Sez. 6-2, Sentenza n. 27388 del 24/12/2014; Sez. 2, Sentenza n. 18443 del 29/08/2014; Sez. 2, Sentenza n. 18397 del 27/08/2014; Sez. 2, Sentenza n. 18390 del 27/08/2014; Sez. 2, Sentenza n. 18269 del 26/08/2014; Sez. 2, Sentenza n. 15566 del 08/07/2014; Sez. 2, Sentenza n. 15565 del 08/07/2014; Sez. 6-1, Sentenza n. 4103 del 19/02/2013; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16367 del 26/07/2011; Sez. 1, Sentenza n. 9381 del 27/04/2011; Sez. 1, Sentenza n. 18603 del 21/09/2005; Sez. 1, Sentenza n. 18241 del 10/09/2004). Pertanto, la constatata lacuna documentale (seppure a fronte di un preciso rilievo sui termini di effettuazione della notifica) avrebbe potuto essere sanata, assumendo sommarie informazioni dal destinatario della notifica, poiché tale modalità di acquisizione di elementi di giudizio non avrebbe supplito all’onere probatorio e non avrebbe perseguito finalità meramente esplorative (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26791 del 21/10/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 22341 del 06/09/2019; Sez. 6-2, Sentenza n. 868 del 16/01/2017; Sez. 6-2, Sentenza n. 4413 del 04/03/2015; Sez. 6- 2, Sentenza n. 4412 del 04/03/2015; Sez. 2, Sentenza n. 15565 del 25/06/2014). Ed invero, a fronte della deduzione – a cura di parte opponente – della inefficacia del decreto per tardività della notifica, sarebbe stato onere della parte opposta dimostrare la tempestività mediante produzione della relata, in forza del generale principio processuale a mente del quale, ove sia eccepita la tardività della notifica, è onere del notificante fornire la prova della tempestività (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11231 del 18/07/2003, secondo cui della condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione deve essere data dimostrazione dalla parte istante, principio che può essere esteso, con i dovuti temperamenti –posto che l’inefficacia non ̀ rilevabile d’ufficio – , all’ipotesi in cui il Ministero opponente eccepisca l’inefficacia del decreto monitorio per inesistenza o tardività della notifica). Principio ricavabile altresì dalla disciplina in tema di notificazione del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. –applicabile nei limiti della compatibilità con il procedimento di specie –, disciplina a mente della quale, qualora l’ingiunto, con atto di opposizione a decreto ingiuntivo (ovvero di opposizione a precetto), contesti l’efficacia del titolo, per non essere stato il decreto stesso notificato nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, incombe al creditore, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di fornire la prova del compimento e della tempestività di detta notifica (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 51 del 03/01/2023; Sez. 1, Sentenza n. 1045 del 16/03/1977). Oppure, in subordine, in difetto di tale prova a cura della parte opposta (rimasta contumace), indipendentemente dalla possibilità di ordinare l’acquisizione della relata di notifica ricevuta dal Ministero opponente, l’opposizione avrebbe dovuto essere accolta, con la declaratoria di inefficacia del decreto. Si aggiunge che la controricorrente non ha contestato che la notifica sia tardiva, in quanto avvenuta solo in data 26 febbraio 2020 (come da produzione della relata avvenuta nel giudizio di legittimità, a cura del ricorrente, ai sensi dell’art. 372, primo comma, c.p.c., allo scopo di far valere la nullità della “ordinanza” impugnata), rispetto al deposito e alla comunicazione del decreto monitorio il 24 gennaio 2020. Con la conseguenza che, in ogni caso, la maturata inefficacia ̀ rilevabile anche in sede di legittimità, all’esito dell’eccezione dell’opponente prontamente sollevata davanti alla Corte distrettuale, avendo costituito la ragione assorbente della spiegata opposizione, e reiterata con il ricorso in cassazione (non ̀ invece rilevabile d’ufficio, diversamente dal termine di decadenza, alla stregua delle finalità che lo connotano, Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 21777 del 27/10/2016; Sez. 1, Sentenza n. 19976 del 16/09/2009; Sez. 1, Sentenza n. 13287 del 07/06/2006). 2.– Alle considerazioni innanzi espresse consegue l’accoglimento del ricorso. La “ordinanza” impugnata va cassata e, decidendo la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, seconda parte, c.p.c., deve essere dichiarata l’inefficacia del decreto monitorio n. 101/2020, depositato e comunicato il 24 gennaio 2020, per tardività della notifica effettuata solo il 26 febbraio 2020. La regolamentazione dei compensi del giudizio di opposizione e del presente giudizio segue la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, in applicazione – quanto al giudizio di opposizione – dei minimi tariffari attualmente vigenti, di cui al d.m. Giustizia n. 55/2014, all’esito dell’ultimo aggiornamento di cui al d.m. n. 147/2022, pubblicato l’8 ottobre 2022 ed entrato in vigore dal 23 ottobre 2022, entro lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, atteso che il valore della causa è pari ad euro 2.200,00. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara l’inefficacia del decreto monitorio n. 101/2020, depositato e comunicato il 24 gennaio 2020, per tardività della notifica. Condanna la controricorrente alla refusione, in favore del ricorrente, dei compensi di lite, che