CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2021
Cassazione n. 40226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 44-10089/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 27 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza resa dal tribunale di Bari il 16 ottobre 2012, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] solo in relazione al reato di concorso in riciclaggio di somme di denaro provento di delitto, rideterminando conseguentemente la sanzione inflitta in primo grado. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale con riferimento alla sussistenza dell'ipotesi di riciclaggio e la dosimetria della pena avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, suffragata da un compendio probatorio fondato su di una serie di intercettazioni che hanno comprovato il pieno coinvolgimento del ricorrente nei delitto presupposto; si veda, altresì, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio e sul motivato diniego delle circostanze attenuanti, attesa la gravità delle condotte ascritte al PALUKA]. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il