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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42535/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche.

Considerato in particolare che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto ripropone le medesime censure avanzate in appello, in presenza di una motivazione puntuale ed esente da evidenti illogicità, non emergendo alcun elemento positivamente valutabile ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato inoltre che il secondo motivo di ricorso viene assorbito dal primo, in quanto il preteso giudizio di bilanciamento viene meno in mancanza del suddetto riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche. Considerato in particolare che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto ripropone le medesime censure avanzate in appello, in presenza di una motivazione puntuale ed esente da evidenti illogicità, non emergendo alcun elemento positivamente valutabile ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato inoltre che il secondo motivo di ricorso viene assorbito dal primo, in quanto il preteso giudizio di bilanciamento viene meno in mancanza del suddetto riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 42535/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris