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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32785/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 28 aprile 2022, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Como il 21 ottobre 2020 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera c), e comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992) n. 285, per avere cioè guidato un'autovettura in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna, il 15 luglio 2017, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma quanto al resto.

Il ricorso si affida a due motivi.

Con il primo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Con il secondo motivo si duole del difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, di cui ricorrerebbero i presupposti.

Il ricorso è manifestamente infondato, giacché afferisce a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di appello con motivazione congrua e non illogica e, inoltre, inerenti al trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto, invece, da adeguata motivazione, non illogica, e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Le determinazioni del Giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato circa la non meritevolezza delle attenuanti generiche, tenuto conto delle modalità della condotta e dei precedenti penali: in particolare, i Giudici di appello hanno ritenuto che i precedenti penali dell'imputato siano ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche e al beneficio della sospensione condizionale della pena, tenuto conto anche che l'imputato era stato in precedenza, per un delitto della stessa specie, ammesso ai lavori di pubblica utilità senza che ciò, tuttavia, abbia sortito un effetto deterrente; inoltre, la prognosi negativa sull'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati è stata confermata dalla condanna riportata dall'imputato per reato analogo commesso successivamente a quello per cui si procede.

La Corte di merito, dunque, ha valutato la condotta dell'imputato ed i suoi precedenti come elementi sintomatici di una mancata resipiscenza che giustificano, in modo logico e coerente, la mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. pp. 2-3 della sentenza impugnata).

Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 28 aprile 2022, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Como il 21 ottobre 2020 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera c), e comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992) n. 285, per avere cioè guidato un'autovettura in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna, il 15 luglio 2017, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma quanto al resto. Il ricorso si affida a due motivi. Con il primo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo si duole del difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, di cui ricorrerebbero i presupposti. Il ricorso è manifestamente infondato, giacché afferisce a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di appello con motivazione congrua e non illogica e, inoltre, inerenti al trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto, invece, da adeguata motivazione, non illogica, e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Le determinazioni del Giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato circa la non meritevolezza delle attenuanti generiche, tenuto conto delle modalità della condotta e dei precedenti penali: in particolare, i Giudici di appello hanno ritenuto che i precedenti penali dell'imputato siano ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche e al beneficio della sospensione condizionale della pena, tenuto conto anche che l'imputato era stato in precedenza, per un delitto della stessa specie, ammesso ai lavori di pubblica utilità senza che ciò, tuttavia, abbia sortito un effetto deterrente; inoltre, la prognosi negativa sull'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati è stata confermata dalla condanna riportata dall'imputato per reato analogo commesso successivamente a quello per cui si procede. La Corte di merito, dunque, ha valutato la condotta dell'imputato ed i suoi precedenti come elementi sintomatici di una mancata resipiscenza che giustificano, in modo logico e coerente, la mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. pp. 2-3 della sentenza impugnata). Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in