Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04179/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato laddove deduce il vizio della motivazione con riferimento ad una questione di diritto, la violazione del diritto di difesa ed al contraddittorio dell'imputato, perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza, ribadito da Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, per cui «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge».

Il ricorso nella parte in cui deduce il vizio di violazione di legge, eccependo la nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e degli atti successivi perché non tradotti, è manifestamente infondato.

La nullità derivante dall'omessa traduzione, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita (Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, Kofi, Rv. 265026 - 01).

La nullità avrebbe dovuto essere eccepita alla prima udienza, celebrata alla presenza del difensore, ai sensi dell'art 182 cod. proc. pen.; la parte è decaduta dal dedurre l'eccezione ai sensi dell'art. 182, comma 3, cod. proc. pen.

Analoghe considerazioni valgono per il decreto di citazione a giudizio in appello, non risultando essere stata proposta alcuna eccezione.

L'eccezione di nullità è stata proposta solo con il ricorso per cassazione, posto che con l'appello la questione della mancata conoscenza della lingua italiana era stata dedotta con riferimento alla sussistenza del reato, ed è pertanto inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello.

Per altro, la Corte di appello ha indicato una serie di elementi di fatto da cui dedurre la conoscenza della lingua italiana, per effetto dei quali non ha proceduto alla traduzione della sentenza, rispetto ai quali il ricorso non si confronta, ed è pertanto sul punto inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

È di conseguenza inammissibile il terzo motivo, tenuto conto della esclusione, con un giudizio di fatto non rivalutabile, della mancata conoscenza della lingua italiana.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 o( P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato laddove deduce il vizio della motivazione con riferimento ad una questione di diritto, la violazione del diritto di difesa ed al contraddittorio dell'imputato, perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza, ribadito da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, per cui «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge». Il ricorso nella parte in cui deduce il vizio di violazione di legge, eccependo la nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e degli atti successivi perché non tradotti, è manifestamente infondato. La nullità derivante dall'omessa traduzione, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita (Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, Kofi, Rv. 265026 - 01). La nullità avrebbe dovuto essere eccepita alla prima udienza, celebrata alla presenza del difensore, ai sensi dell'art 182 cod. proc. pen.; la parte è decaduta dal dedurre l'eccezione ai sensi dell'art. 182, comma 3, cod. proc. pen. Analoghe considerazioni valgono per il decreto di citazione a giudizio in appello, non risultando essere stata proposta alcuna eccezione. L'eccezione di nullità è stata proposta solo con il ricorso per cassazione, posto che con l'appello la questione della mancata conoscenza della lingua italiana era stata dedotta con riferimento alla sussistenza del reato, ed è pertanto inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. Per altro, la Corte di appello ha indicato una serie di elementi di fatto da cui dedurre la conoscenza della lingua italiana, per effetto dei quali non ha proceduto alla traduzione della sentenza, rispetto ai quali il ricorso non si confronta, ed è pertanto sul punto inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. È di conseguenza inammissibile il terzo motivo, tenuto conto della esclusione, con un giudizio di fatto non rivalutabile, della mancata conoscenza della lingua italiana. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 o( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 04179/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris