CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 1981
Cassazione n. 31054/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 4 giugno 2018 del Tribunale di Monza che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato, condannandolo alla pena di giustizia. All'Arena si contesta di avere tentato di impossessarsi del contenuto di alcuni plichi dei quali aveva la materiale disponibilità in quanto a lui affidati quale dipendente di una ditta di trasporti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per un unico motivo con il quale sostiene che il fatto andava giuridicamente qualificato come tentata appropriazione indebita. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) - e non quello di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) - la condotta del dipendente di un vettore che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto, in quanto, pur detenendola materialmente nomine alieno, non ha alcuna disponibilità autonoma della cosa stessa (ex multis, Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, Franceschino, Rv. 273639). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci