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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13984/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Delia CARDIA, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 18 settembre 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione, ma rideterminava la pena in dieci mesi di reclusione e 500,00 euro di multa, dichiarando non doversi procedere per il reato di truffa, estinto per prescrizione.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi.

2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, con un salto logico, la Corte di appello ha configurato nella condotta dell'imputato il reato di ricettazione e non già quello di appropriazione di cose smarrite o di furto, con la conseguente improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.

2.2. Violazione della legge penale (artt. 99, 157 e 161 cod pen.) in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione, maturata prima del giudizio di appello, in quanto la circostanza aggravante a effetto speciale della recidiva reiterata e specifica non può essere computata due volte ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come ri-iodificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.

2. I giudici di merito hanno correttamente richiamato e applicato il principio secondo il quale, nella ipotesi di smarrimento di cose che conservino chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite; inoltre, la circolazione di quel tipo di beni comporta la consumazione per i successivi possessori del delitto di ricettazione, perché anch'essi si trovano nella condizione psicologica di conoscere l'altruità della cosa e la sua origine illecita (Sez. 2, n. 4132, del 18/10/2019, Slavov, Rv. 278225; Sez. 6, n. 1710 del 06/10/2016, dep. 2017, Corti, Rv. 268910; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Zaiti, Rv. 257432; Sez. 2, n. 24100 del 03/05/2011, Ensabella, Rv. 250566; da ultimo v.

Sez. 2, n. 5885 del 28/01/2022, Brancato, non mass.).

Non vi è alcuna contraddittorietà o illogicità nella motivazione con la quale la Corte territoriale ha escluso che nella condotta dell'imputato sia configurabile un furto e non già una ricettazione: il ricorso, difettando anche di genericità, non si è neppure confrontato con le specifiche argomentazioni della sentenza (l'imputato non ha mai neppure dichiarato di avere sottratto gli assegni e fra lo smarrimento e la consegna dei titoli erano trascorsi oltre quattordici mesi).

Il giudice di appello si è attenuto al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non opera la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen., in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite.

L'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della immediata - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, laddoVe circostanziate e dunque attendibili (cfr., ad es., Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264; da ultimo v.

Sez. 7, n. 5985 del 21/12/2021, dep. 2022, Lionetti, non mass.).

3. E' privo di ogni fondamento anche il secondo motivo, inerente al calcolo della prescrizione.

A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha richiamato una isolata e ormai risalente pronuncia di questa Corte, secondo la quale, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine della individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518).

L'orientamento della giurisprudenza successiva, infatti, si è consolidato nel senso opposto: la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, deo. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50319 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532; da ultimo v.

Sez. 1, n. 4007 del 12/01/2022, Mazzarella, non mass.); orientamento, questo, che non comporta alcuna violazione del ne bis in idem in senso sostanziale (in quanto è sempre il legislatore a indicare i criteri per applicare l'elemento astrattamente suscettibile di assumere doppia valenza) né dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine vs.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224).

Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha calcolato il termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. in otto anni, maggiorato dell'aumento per la recidiva, con il criterio moderatore di cui all'art.' 99, sesto comma, cod. pen., prima dell'auniento dei due terzi in . presenza di atti interruttivi; computati i periodi di sospensione della prescrizione, il termine massimo è così maturato ampiamente dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

4. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869; n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Delia CARDIA, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 18 settembre 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione, ma rideterminava la pena in dieci mesi di reclusione e 500,00 euro di multa, dichiarando non doversi procedere per il reato di truffa, estinto per prescrizione. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi. 2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, con un salto logico, la Corte di appello ha configurato nella condotta dell'imputato il reato di ricettazione e non già quello di appropriazione di cose smarrite o di furto, con la conseguente improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. 2.2. Violazione della legge penale (artt. 99, 157 e 161 cod pen.) in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione, maturata prima del giudizio di appello, in quanto la circostanza aggravante a effetto speciale della recidiva reiterata e specifica non può essere computata due volte ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come ri-iodificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 2. I giudici di merito hanno correttamente richiamato e applicato il principio secondo il quale, nella ipotesi di smarrimento di cose che conservino chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite; inoltre, la circolazione di quel tipo di beni comporta la consumazione per i successivi possessori del delitto di ricettazione, perché anch'essi si trovano nella condizione psicologica di conoscere l'altruità della cosa e la sua origine illecita (Sez. 2, n. 4132, del 18/10/2019, Slavov, Rv. 278225; Sez. 6, n. 1710 del 06/10/2016, dep. 2017, Corti, Rv. 268910; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Zaiti, Rv. 257432; Sez. 2, n. 24100 del 03/05/2011, Ensabella, Rv. 250566; da ultimo v. Sez. 2, n. 5885 del 28/01/2022, Brancato, non mass.). Non vi è alcuna contraddittorietà o illogicità nella motivazione con la quale la Corte territoriale ha escluso che nella condotta dell'imputato sia configurabile un furto e non già una ricettazione: il ricorso, difettando anche di genericità, non si è neppure confrontato con le specifiche argomentazioni della sentenza (l'imputato non ha mai neppure dichiarato di avere sottratto gli assegni e fra lo smarrimento e la consegna dei titoli erano trascorsi oltre quattordici mesi). Il giudice di appello si è attenuto al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non opera la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen., in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite. L'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della immediata - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, laddoVe circostanziate e dunque attendibili (cfr., ad es., Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264; da ultimo v. Sez. 7, n. 5985 del 21/12/2021, dep. 2022, Lionetti, non mass.). 3. E' privo di ogni fondamento anche il secondo motivo, inerente al calcolo della prescrizione. A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha richiamato una isolata e ormai risalente pronuncia di questa Corte, secondo la quale, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine della individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518). L'orientamento della giurisprudenza successiva, infatti, si è consolidato nel senso opposto: la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, deo. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50319 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532; da ultimo v. Sez. 1, n. 4007 del 12/01/2022, Mazzarella, non mass.); orientamento, questo, che non comporta alcuna violazione del ne bis in idem in senso sostanziale (in quanto è sempre il legislatore a indicare i criteri per applicare l'elemento astrattamente suscettibile di assumere doppia valenza) né dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine vs. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224). Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha calcolato il termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. in otto anni, maggiorato dell'aumento per la recidiva, con il criterio moderatore di cui all'art.' 99, sesto comma, cod. pen., prima dell'auniento dei due terzi in . presenza di atti interruttivi; computati i periodi di sospensione della prescrizione, il termine massimo è così maturato ampiamente dopo la pronuncia della sentenza impugnata. 4. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869; n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D'
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