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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12342/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile: sulla mancata riqualificazione ex art. 73/comma 5/ del DPR 309/90 emerge solo una mera rivalutazione dei dati disponibili finalizzata a sostenere la stessa, a fronte di una motivazione che correttamente valorizza in negativo il dato della quantità di droga e di principio attivo unito alla disponibilità di una somma consistente di danaro e di strumenti di pesatura dello stupefacente, quali dati coerentemente ricondotti nel quadro di una consolidata attività di spaccio.

Confermata da una accertata reiterazione di condotte criminali in breve tempo.

Circa la censura sul trattamento sanzionatorio, motivato con il rilievo della applicazione del minimo edittale per la pena base e di un aumento giustificato, quanto al reato satellite, per la reiterazione a distanza di pochi giorni e con modalità sovrapponibili, si tratta di una valida spiegazione per la quale occorre ribadire che resta insuperato l'insegnamento di Sez.

U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'aar133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013).

Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mnnende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 02 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore dp7s // Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile: sulla mancata riqualificazione ex art. 73/comma 5/ del DPR 309/90 emerge solo una mera rivalutazione dei dati disponibili finalizzata a sostenere la stessa, a fronte di una motivazione che correttamente valorizza in negativo il dato della quantità di droga e di principio attivo unito alla disponibilità di una somma consistente di danaro e di strumenti di pesatura dello stupefacente, quali dati coerentemente ricondotti nel quadro di una consolidata attività di spaccio. Confermata da una accertata reiterazione di condotte criminali in breve tempo. Circa la censura sul trattamento sanzionatorio, motivato con il rilievo della applicazione del minimo edittale per la pena base e di un aumento giustificato, quanto al reato satellite, per la reiterazione a distanza di pochi giorni e con modalità sovrapponibili, si tratta di una valida spiegazione per la quale occorre ribadire che resta insuperato l'insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'aar133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013). Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mnnende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore dp7s // Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12342/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris