CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 44092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17/05/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di furto aggravato, come riqualificato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata contestata, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato emerge una motivazione connotata da lineare e coerente logicità e conforme ai parametri di legge, oltre che ampiamente persuasiva e del tutto priva di aporie (si veda, in proposito, pag. 2 sulle innumerevoli sentenze definitive di condanna per delitti contro il patrimonio, nonché sui tre episodi di rapina commessi nello stesso mese del reato per cui si procede, elementi, questi, da cui si desume la pericolosità sociale dell'imputato, il quale dalla commissione dei reati contro il patrimonio traeva evidentemente i mezzi per il proprio sostentamento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e