CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37016/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 13780-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (CL. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro \[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]°, 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente - all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1LO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 787/1/2019 della COMMISSIONE 'IRIBU'l'ARI A REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r- Ric. 2020 n. 13780 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Torino ,con sentenza n.857/17 ,sez 8 ,accoglieva, a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione i ricorsi riuniti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] snc do [OSCURATO:PERSONA] & C ,da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento n. R3101T600908, R3101T600909, R3101T600913, R3101T600916, R3102T600514 e R3102T600527 Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR [OSCURATO:PERSONA] giudice di seconde cure , con sentenza 789/19 , dichiarava inammissibile l'appello per tardività Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo. La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'ad 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate contesta la ritenuta tardività del ricorso in quanto, essendo iniziati i giudizi prima del 4 luglio 2009, ad essi doveva applicarsi il termine di impugnazione annuale e non già semestrale come ritenuto dalla Commissione regionale. Il motivo è manifestamente fondato. La sentenza di primo grado è stata depositata il 23.6.17 mentre l'appello è stato inviato per la notifica il 17.7.18. Deve ritenersi che la notifica sia avvenuta tempestivamente poiché il termine scadeva il 23.7.18,tenendo conto della sospensione feriale dei termini , in ragione del fatto che la stessa doveva avvenire entro un anno dall'avvenuto deposito, applicandosi nel caso di specie il termine annuale di cui all'art 327 cpc antecedente alla riforma di cui alla legge n. 69 del 2009 essendo stati introdotti i giudizi poi riuniti/nel 2006. In tal senso si è pronunciata questa Corte chiarendo che in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dall'art. 46 della 1. n. 69 del 2009, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.(Cass 15741/13 ,Cass 19978/18). La stessa resistente [OSCURATO:PERSONA] color snc non contesta la fondatezza dell'assunto dell'Agenzia limitandosi a chiedere il rinvio della causa alla Commissione regionale. Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Piemonte , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Piemonte, in diversa composizione , anche per la liquidazione delle spese della presente fase Roma 6.10.21 fi)P