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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 27908/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20310-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 51, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta e difende anche sé medesimo; - controricorrenti - avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce del 16 giugno 2021, che ha accolto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al decreto che li aveva condannati a pagare euro 30.864,97 in favore del ricorrente per compensi professionali maturati nei confronti della defunta [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anzitutto eccependo l'inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa e per la mancata rispondenza dell'atto al requisito della specificità.

Il ricorrente ha depositato in prossimità dell'adunanza una memoria, che si sostanzia nell'integrale trascrizione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, sia sotto il profilo della ricostruzione dei fatti del processo che dell'articolazione del motivo di ricorso, non risponde ai requisiti posti a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c.

Quanto al requisito della esposizione sommaria dei fatti, il ricorso è limitato a un "assemblaggio" in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica (in particolare il ricorso per decreto ingiuntivo, il decreto, l'atto di opposizione, la comparsa di costituzione), senza che faccia Ric. 2021 n. 20310 sez.

M2 - ud. 08-04-2022 -2- seguito una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale (cfr. al riguardo Cass. 1278/2020).

Quanto al motivo di ricorso, alla generica rubrica "violazione art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c." segue un altrettanto generico rinvio alla mancata valutazione di fatti decisivi per il giudizio e alla violazione delle "regole del procedimento", senza specificare quali siano queste regole.

2. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della ses

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20310-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 51, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta e difende anche sé medesimo; - controricorrenti - avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce del 16 giugno 2021, che ha accolto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al decreto che li aveva condannati a pagare euro 30.864,97 in favore del ricorrente per compensi professionali maturati nei confronti della defunta [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anzitutto eccependo l'inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa e per la mancata rispondenza dell'atto al requisito della specificità. Il ricorrente ha depositato in prossimità dell'adunanza una memoria, che si sostanzia nell'integrale trascrizione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, sia sotto il profilo della ricostruzione dei fatti del processo che dell'articolazione del motivo di ricorso, non risponde ai requisiti posti a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c. Quanto al requisito della esposizione sommaria dei fatti, il ricorso è limitato a un "assemblaggio" in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica (in particolare il ricorso per decreto ingiuntivo, il decreto, l'atto di opposizione, la comparsa di costituzione), senza che faccia Ric. 2021 n. 20310 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -2- seguito una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale (cfr. al riguardo Cass. 1278/2020). Quanto al motivo di ricorso, alla generica rubrica "violazione art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c." segue un altrettanto generico rinvio alla mancata valutazione di fatti decisivi per il giudizio e alla violazione delle "regole del procedimento", senza specificare quali siano queste regole. 2. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della ses
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