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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46686/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NICOLA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LCccs, avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLOZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un assegno bancario già pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza 17 settembre 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CALÒ Nicola, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in conseguenza della dichiarata penale responsabilità del ricorrente a titolo di ricettazione difettandone l'elemento psicologico 2.2.

Mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al capoverso dell'articolo 648 cod pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta (nel caso di specie un assegno che quindi riportava gli elementi certi che permettevano l'individuazione del legittimo titolare del libretto da cui era stato tratto), la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914).

3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

E' assunto ormai costante nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, Sent. n. 24075 del 04/02/2015 Rv. 264115; Sez. 2, Sent. n. 31169 del 01/06/2006 Rv. 234681).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NICOLA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LCccs, avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLOZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un assegno bancario già pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza 17 settembre 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CALÒ Nicola, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in conseguenza della dichiarata penale responsabilità del ricorrente a titolo di ricettazione difettandone l'elemento psicologico 2.2. Mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al capoverso dell'articolo 648 cod pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta (nel caso di specie un assegno che quindi riportava gli elementi certi che permettevano l'individuazione del legittimo titolare del libretto da cui era stato tratto), la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' assunto ormai costante nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, Sent. n. 24075 del 04/02/2015 Rv. 264115; Sez. 2, Sent. n. 31169 del 01/06/2006 Rv. 234681). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46686/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris