CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07549/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 10739/2025 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –controCHANG [OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Lombardia, n. 733/19/2025, depositata in data 17 marzo2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 marzo 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente, in data 28 novembre 2019, presentavadichiarazione integrativa a favore per gli anni di imposta 2016, 2017e 2018, esponendo il credito derivante dalla fruizionedell’agevolazione prevista per gli ‘impatriati’, ai sensi dell’art. 16 delD.Lgs. n. 147 del 2015 (c.d. rientro dei cervelli); l’Ufficio emetteva,Numero registro generale 10739/2025Numero sezionale 2019/2026Numero di raccolta generale 7549/2026a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis del d.P.R. 600/73,Data pubblicazione 29/03/2026la cartella di pagamento n. 068202200322125002000, con la qualedisconosceva le eccedenze relative agli anni di imposta 2016 e 2017,in quanto indicate in dichiarazione tardiva (riconosceva, invece, ilbeneficio per l’anno 2018).La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milanorigettava il ricorso del contribuente avverso la detta cartella. I giudicidi prossimità ritenevano l’agevolazione non più fruibile in quanto ilricorrente non aveva aderito al regime opzionale mediante richiestaal datore di lavoro ed aveva presentato una dichiarazione integrativatardiva.2. Il contribuente interponeva gravame innanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che riformavala decisione di primo grado; in particolare, affermava che nessunadecadenza dall’agevolazione era prevista dalla legge in caso dimancata richiesta al datore di lavoro e la domanda di rimborsocontenuta nella dichiarazione integrativa tardiva andava equiparataad un’istanza di rimborso, come tale soggetta al terminedecadenziale previsto dall’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, nella specienon elasso.3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo e notificato a controparte a mezzo pec presso l’indirizzo deldifensore costituito in secondo grado. Il contribuente è rimastointimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 4 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «violazionee/o falsa applicazione dell’articolo 16, comma 3, del d.lgs. n.147/2015, in combinato disposto con gli artt. 2, commi 7, 8 e 8 bis,del d.p.r. 22 luglio 1998 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)».Erroneamente la CTR avrebbe omesso di considerare il mancatoesercizio dell’opzione per il regime agevolativo nelle modalitàNumero registro generale 10739/2025Numero sezionale 2019/2026Numero di raccolta generale 7549/2026prescritte dalla normativa di settore, ovvero con la richiesta scrittaData pubblicazione 29/03/2026al datore di lavoro o con la dichiarazione (tempestiva) dei redditi.Dopo aver riportato la normativa di riferimento, afferma,quindi, che il beneficio fiscale in oggetto ‘è attivabile sulla scorta didue condizioni tra loro alternative’: a) la richiesta scritta al datore dilavoro; b) l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi, dapresentare al più tardi entro i termini previsti dall’art. 2 d.P.R. n.322/1998.Nella specie, pacifica la mancata richiesta al datore di lavoro,il contribuente aveva chiesto i benefici in relazione agli anni 2016 e2017 solo con la presentazione delle dichiarazioni integrative il 28novembre 2019.2. La Corte, preliminarmente, osserva che la decisione delmotivo di ricorso involge la soluzione di questioni di particolarerilevanza e novità, non rinvenendosi precedenti circa: a) la possibilitàdi presentare dichiarazione integrativa tardiva; b) in caso negativo,la possibilità di qualificare l’indicazione del credito di imposta ex art.16 d.lgs. 147/2015, inserita nella dichiarazione integrativa tardiva,come istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, come talesoggetta al termine di decadenza ivi previsto.Ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. va, quindi, rinviata la causaa nuovo ruolo per la rimessione all’udienza pubblica.Numero registro generale 10739/2025Numero sezionale 2019/2026Numero di raccolta generale 7549/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiOggetto: Rimborso IRPEF -[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Lav oratori impatriati - Art. 16d.lgs. 147/2015 - EquiparazioneValentino Lenoci - Consigliere - tra dichiarazione integrativa edistanza di rimborso -[OSCURATO:PERSONA] - C o n s igliere -Rimessione alla pubblicaGianluca Bordon - Consigliere - udieRn.zGa . N. 10739/2025Giuliano Tartaglione - Consigliere Rel. - AC – 04/03/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 10739/2025 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –controCHANG [OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Lombardia, n. 733/19/2025, depositata in data 17 marzo2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 marzo 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente, in data 28 novembre 2019, presentavadichiarazione integrativa a favore per gli anni di imposta 2016, 2017e 2018, esponendo il credito derivante dalla fruizionedell’agevolazione prevista per gli ‘impatriati’, ai sensi dell’art. 16 delD.Lgs. n. 147 del 2015 (c.d. rientro dei cervelli); l’Ufficio emetteva,Numero registro generale 10739/2025Numero sezionale 2019/2026Numero di raccolta generale 7549/2026a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis del d.P.R. 600/73,Data pubblicazione 29/03/2026la cartella di pagamento n. 068202200322125002000, con la qualedisconosceva le eccedenze relative agli anni di imposta 2016 e 2017,in quanto indicate in dichiarazione tardiva (riconosceva, invece, ilbeneficio per l’anno 2018).La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milanorigettava il ricorso del contribuente avverso la detta cartella. I giudicidi prossimità ritenevano l’agevolazione non più fruibile in quanto ilricorrente non aveva aderito al regime opzionale mediante richiestaal datore di lavoro ed aveva presentato una dichiarazione integrativatardiva.2. Il contribuente interponeva gravame innanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che riformavala decisione di primo grado; in particolare, affermava che nessunadecadenza dall’agevolazione era prevista dalla legge in caso dimancata richiesta al datore di lavoro e la domanda di rimborsocontenuta nella dichiarazione integrativa tardiva andava equiparataad un’istanza di rimborso, come tale soggetta al terminedecadenziale previsto dall’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, nella specienon elasso.3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo e notificato a controparte a mezzo pec presso l’indirizzo deldifensore costituito in secondo grado. Il contribuente è rimastointimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 4 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «violazionee/o falsa applicazione dell’articolo 16, comma 3, del d.lgs. n.147/2015, in combinato disposto con gli artt. 2, commi 7, 8 e 8 bis,del d.p.r. 22 luglio 1998 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)».Erroneamente la CTR avrebbe omesso di considerare il mancatoesercizio dell’opzione per il regime agevolativo nelle modalitàNumero registro generale 10739/2025Numero sezionale 2019/2026Numero di raccolta generale 7549/2026prescritte dalla normativa di settore, ovvero con la richiesta scrittaData pubblicazione 29/03/2026al datore di lavoro o con la dichiarazione (tempestiva) dei redditi.Dopo aver riportato la normativa di riferimento, afferma,quindi, che il beneficio fiscale in oggetto ‘è attivabile sulla scorta didue condizioni tra loro alternative’: a) la richiesta scritta al datore dilavoro; b) l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi, dapresentare al più tardi entro i termini previsti dall’art. 2 d.P.R. n.322/1998.Nella specie, pacifica la mancata richiesta al datore di lavoro,il contribuente aveva chiesto i benefici in relazione agli anni 2016 e2017 solo con la presentazione delle dichiarazioni integrative il 28novembre 2019.2. La Corte, preliminarmente, osserva che la decisione delmotivo di ricorso involge la soluzione di questioni di particolarerilevanza e novità, non rinvenendosi precedenti circa: a) la possibilitàdi presentare dichiarazione integrativa tardiva; b) in caso negativo,la possibilità di qualificare l’indicazione del credito di imposta ex art.16 d.lgs. 147/2015, inserita nella dichiarazione integrativa tardiva,come istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, come talesoggetta al termine di decadenza ivi previsto.Ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. va, quindi, rinviata la causaa nuovo ruolo per la rimessione all’udienza pubblica. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e la rimessione della causaall’udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e la rimessione della causaall’udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti