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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 35322/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 6 giugno 2023, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma, che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione, e aveva disposto la confisca del profitto del reato, quantificato in 411.320,00 euro, anche per equivalente.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I", al fine di evadere le imposte, non avrebbe presentato le dichiarazioni per l'anno 2014 entro il 30 settembre 2015, con evasione di IRES per 331.736,00 euro e di IVA per 79.584,00 euro.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al metodo utilizzato per determinare l'imposta evasa.

Si deduce che, illegittimamente, la Corte d'appello ha quantificato l'imposta evasa sulla base di un ragionamento deduttivo, ossia tramite il raffronto tra le fatture emesse e la comunicazione IVA, senza, tuttavia, considerare l'incidenza di operazioni passive idonee a ridurre il reddito imponibile, sia ai fini IVA che, soprattutto, ai fini IRES, ed operando un mero controllo a campione sulle fatture emesse.

Si osserva che la Corte d'appello non si è confrontata puntualmente con le doglianze difensive, che avevano contestato in maniera specifica il metodo di calcolo dell'imposta utilizzato dagli investigatori, il controllo semplicemente a campione sulle fatture, le modalità per l'individuazione delle aliquote di imposta ai fini IRES.

Si segnala, inoltre, che, sulla base della ripartizione dell'onere probatorio, non spetta alla difesa il compito di indicare puntualmente i costi e le passività atti a quantificare, ed eventualmente ridurre, l'imposta evasa.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Si deduce che la Corte, nel valutare se lo scostamento di 29.000 euro rispetto alla soglia di punibilità prevista dalla legge fosse o meno esiguo, avrebbe dovuto rapportare l'entità dell'imposta evasa all'intero volume d'affari della società; operazione che avrebbe dimostrato la particolare tenuità del fatto. 2.3 Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla determinazione dell'importo oggetto di confisca.

Si deduce che i giudici di merito hanno determinato l'importo della confisca senza comprendere che la richiesta difensiva relativa alla rideterminazione del quantum da sottoporre ad ablazione aveva come presupposto l'inattendibilità del calcolo relativo all'IRES, con conseguente riduzione dell'imposta evasa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Manifestamente infondate, se non prive di specificità, sono le censure esposte nel primo motivo di ricorso, le quali contestano il metodo utilizzato per determinare l'imposta evasa, lamentando che la Corte d'appello ha utilizzato un ragionamento di tipo deduttivo e non ha tenuto conto della presenza di operazioni passive idonee a ridurre la base imponibile ai fini IVA e IRES.

2.1. Per un corretto esame delle censure sopra sintetizzate, è opportuno muovere dai dati esposti in modo convergente nelle sentenze di merito.

La Corte d'appello e il Tribunale ha ritenuto accertato che l'attuale ricorrente, quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", al fine di evadere le imposte, ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali dovute per l'anno 2014, con evasione di IRES per euro 331.736,00 ed evasione di IVA pari a 79.584,00 euro, sulla base dei dati risultanti sia dalla comunicazione annuale ai fini IVA, sia dai registri contabili esibiti dallo stesso imputato nel corso delle indagini.

In particolare, i Giudici di secondo grado hanno evidenziato che: a) la società "[OSCURATO:SOCIETA]." aveva presentato, per l'anno 2014, la sola comunicazione annuale ai fini IVA, omettendo di presentare la dichiarazione IVA e quella relativa alle imposte dirette, con superamento della soglia di rilevanza penale; b) dai dati comunicati ai fini IVA dall'azienda risultano, per l'anno 2014, operazioni attive per 1.224.591,00 euro ed operazioni passive per 18.227,00 euro; c) i dati indicati nella comunicazione annuale ai fini IVA hanno trovato esatta corrispondenza in quelli risultanti dalle scritture contabili prodotte dall'imputato alla Guardia di Finanza; d) l'imputato non ha documentato e nemmeno allegato l'esistenza di costi ulteriori sostenuti dalla società rispetto a quelli indicati nella comunicazione IVA e contabilizzati nelle scritture contabili; e) sulla base degli elementi contabili rilevati, e delle aliquote applicabili all'epoca dei fatti, per l'anno 2014 VIVA esigibile è pari a 79.584,00 euro, mentre l'IRES dovuta è pari a 331.736,00 euro.

2.2. Ciò posto, ai fini della quantificazione dei costi rilevanti, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza penale di legittimità.

Invero, è costante l'indirizzo secondo cui, in tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la(4 3 Ì... conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Tírozzi, Rv. 277120 - 01, e Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015, Granata, Rv. 265160 - 01).

2.3. Nella vicenda in esame, muovendo da quanto indicato in precedenza, deve ritenersi che le conclusioni della sentenza di merito in ordine alla determinazione dell'importo delle imposte evase sono immuni da vizi.

Precisamente, la determinazione dell'ammontare dei ricavi non è specificamente oggetto di censure; e, del resto, lo stesso è stato rìcostruìto sulla base di tutta la convergente documentazione acquisita, né l'imputato ha mai contestato, almeno in modo puntuale, la veridicità delle fatture emesse.

La determinazione dell'ammontare dei costi, poi, deve ritenersi correttamente motivata, in quanto è stata effettuata anche sulla base della documentazione prodotta dall'imputato, e non sono nemmeno allegati, o comunque rilevabili dagli atti, costi sostenuti e non indicati nelle scritture contabili.

La individuazione delle aliquote applicate per calcolare le imposte dovute, infine, non costituisce oggetto di alcuno specifico rilievo nel ricorso.

3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo di ricorso, le quali contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., deducendo che il rapporto tra la modesta entità del superamento della soglia di punibilità e il volume d'affari della società evidenzia la particolare tenuità del fatto.

La conclusione della sentenza impugnata, che esclude la particolare tenuità del fatto in ragione dell'entità del superamento della soglia di punibilità, risulta immune da vizi.

Invero, in giurisprudenza si è ripetutamente affermato che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nei reati tributari, è applicabile solo laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, perché il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 - 01).

E, nella specie, già lo scostamento dalla soglia di punibilità per VIVA, individuato in 29.000,00 euro, è pari ad oltre il 50 % del limite di 50.000,00 euro fissato dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

Non va trascurato, poi, che, in realtà, i reati accertati sono due, uno relativo all'IVA e l'altro relativo alle imposte sui redditi, e che, in relazione a quest'ultimo, l'imposta evasa è pari a 331,736,00/ euro, ossia pari ad oltre un sestuplo della soglia di punibilità. 4 m

4. Manifestamente infondate, infine, sono pure le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano la quantificazione dell'importo oggetto di confisca, sul presupposto dell'inattendibilità del calcolo IRES.

Invero, stante l'inammissibilità delle censure mosse rispetto alla determinazione dell'imposta evasa per le ragioni indicate nei §§ 3, 3.1, 3.2 e 3.3, deve ritenersi correttamente quantificato l'importo oggetto di confisca, così come determinato dai giudici d'appello.

La confisca, infatti, deve essere parametrata, a norma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, al profitto del reato, e tale è, appunto, nel reato di omessa dichiarazione, l'importo dell'imposta evasa.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 6 giugno 2023, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma, che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione, e aveva disposto la confisca del profitto del reato, quantificato in 411.320,00 euro, anche per equivalente. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I", al fine di evadere le imposte, non avrebbe presentato le dichiarazioni per l'anno 2014 entro il 30 settembre 2015, con evasione di IRES per 331.736,00 euro e di IVA per 79.584,00 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al metodo utilizzato per determinare l'imposta evasa. Si deduce che, illegittimamente, la Corte d'appello ha quantificato l'imposta evasa sulla base di un ragionamento deduttivo, ossia tramite il raffronto tra le fatture emesse e la comunicazione IVA, senza, tuttavia, considerare l'incidenza di operazioni passive idonee a ridurre il reddito imponibile, sia ai fini IVA che, soprattutto, ai fini IRES, ed operando un mero controllo a campione sulle fatture emesse. Si osserva che la Corte d'appello non si è confrontata puntualmente con le doglianze difensive, che avevano contestato in maniera specifica il metodo di calcolo dell'imposta utilizzato dagli investigatori, il controllo semplicemente a campione sulle fatture, le modalità per l'individuazione delle aliquote di imposta ai fini IRES. Si segnala, inoltre, che, sulla base della ripartizione dell'onere probatorio, non spetta alla difesa il compito di indicare puntualmente i costi e le passività atti a quantificare, ed eventualmente ridurre, l'imposta evasa. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si deduce che la Corte, nel valutare se lo scostamento di 29.000 euro rispetto alla soglia di punibilità prevista dalla legge fosse o meno esiguo, avrebbe dovuto rapportare l'entità dell'imposta evasa all'intero volume d'affari della società; operazione che avrebbe dimostrato la particolare tenuità del fatto. 2.3 Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla determinazione dell'importo oggetto di confisca. Si deduce che i giudici di merito hanno determinato l'importo della confisca senza comprendere che la richiesta difensiva relativa alla rideterminazione del quantum da sottoporre ad ablazione aveva come presupposto l'inattendibilità del calcolo relativo all'IRES, con conseguente riduzione dell'imposta evasa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate, se non prive di specificità, sono le censure esposte nel primo motivo di ricorso, le quali contestano il metodo utilizzato per determinare l'imposta evasa, lamentando che la Corte d'appello ha utilizzato un ragionamento di tipo deduttivo e non ha tenuto conto della presenza di operazioni passive idonee a ridurre la base imponibile ai fini IVA e IRES. 2.1. Per un corretto esame delle censure sopra sintetizzate, è opportuno muovere dai dati esposti in modo convergente nelle sentenze di merito. La Corte d'appello e il Tribunale ha ritenuto accertato che l'attuale ricorrente, quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", al fine di evadere le imposte, ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali dovute per l'anno 2014, con evasione di IRES per euro 331.736,00 ed evasione di IVA pari a 79.584,00 euro, sulla base dei dati risultanti sia dalla comunicazione annuale ai fini IVA, sia dai registri contabili esibiti dallo stesso imputato nel corso delle indagini. In particolare, i Giudici di secondo grado hanno evidenziato che: a) la società "[OSCURATO:SOCIETA]." aveva presentato, per l'anno 2014, la sola comunicazione annuale ai fini IVA, omettendo di presentare la dichiarazione IVA e quella relativa alle imposte dirette, con superamento della soglia di rilevanza penale; b) dai dati comunicati ai fini IVA dall'azienda risultano, per l'anno 2014, operazioni attive per 1.224.591,00 euro ed operazioni passive per 18.227,00 euro; c) i dati indicati nella comunicazione annuale ai fini IVA hanno trovato esatta corrispondenza in quelli risultanti dalle scritture contabili prodotte dall'imputato alla Guardia di Finanza; d) l'imputato non ha documentato e nemmeno allegato l'esistenza di costi ulteriori sostenuti dalla società rispetto a quelli indicati nella comunicazione IVA e contabilizzati nelle scritture contabili; e) sulla base degli elementi contabili rilevati, e delle aliquote applicabili all'epoca dei fatti, per l'anno 2014 VIVA esigibile è pari a 79.584,00 euro, mentre l'IRES dovuta è pari a 331.736,00 euro. 2.2. Ciò posto, ai fini della quantificazione dei costi rilevanti, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza penale di legittimità. Invero, è costante l'indirizzo secondo cui, in tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la(4 3 Ì... conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Tírozzi, Rv. 277120 - 01, e Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015, Granata, Rv. 265160 - 01). 2.3. Nella vicenda in esame, muovendo da quanto indicato in precedenza, deve ritenersi che le conclusioni della sentenza di merito in ordine alla determinazione dell'importo delle imposte evase sono immuni da vizi. Precisamente, la determinazione dell'ammontare dei ricavi non è specificamente oggetto di censure; e, del resto, lo stesso è stato rìcostruìto sulla base di tutta la convergente documentazione acquisita, né l'imputato ha mai contestato, almeno in modo puntuale, la veridicità delle fatture emesse. La determinazione dell'ammontare dei costi, poi, deve ritenersi correttamente motivata, in quanto è stata effettuata anche sulla base della documentazione prodotta dall'imputato, e non sono nemmeno allegati, o comunque rilevabili dagli atti, costi sostenuti e non indicati nelle scritture contabili. La individuazione delle aliquote applicate per calcolare le imposte dovute, infine, non costituisce oggetto di alcuno specifico rilievo nel ricorso. 3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo di ricorso, le quali contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., deducendo che il rapporto tra la modesta entità del superamento della soglia di punibilità e il volume d'affari della società evidenzia la particolare tenuità del fatto. La conclusione della sentenza impugnata, che esclude la particolare tenuità del fatto in ragione dell'entità del superamento della soglia di punibilità, risulta immune da vizi. Invero, in giurisprudenza si è ripetutamente affermato che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nei reati tributari, è applicabile solo laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, perché il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 - 01). E, nella specie, già lo scostamento dalla soglia di punibilità per VIVA, individuato in 29.000,00 euro, è pari ad oltre il 50 % del limite di 50.000,00 euro fissato dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Non va trascurato, poi, che, in realtà, i reati accertati sono due, uno relativo all'IVA e l'altro relativo alle imposte sui redditi, e che, in relazione a quest'ultimo, l'imposta evasa è pari a 331,736,00/ euro, ossia pari ad oltre un sestuplo della soglia di punibilità. 4 m 4. Manifestamente infondate, infine, sono pure le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano la quantificazione dell'importo oggetto di confisca, sul presupposto dell'inattendibilità del calcolo IRES. Invero, stante l'inammissibilità delle censure mosse rispetto alla determinazione dell'imposta evasa per le ragioni indicate nei §§ 3, 3.1, 3.2 e 3.3, deve ritenersi correttamente quantificato l'importo oggetto di confisca, così come determinato dai giudici d'appello. La confisca, infatti, deve essere parametrata, a norma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, al profitto del reato, e tale è, appunto, nel reato di omessa dichiarazione, l'importo dell'imposta evasa. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament
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