CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39457/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che i primi quattro motivi, che contestano, sotto vari profili, la ritenuta responsabilità penale quanto alla droga detenuta declinano censure di fatto e meramente riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4); che il quinto e sesto motivo, pur denunciando anche la violazione di legge, finiscono per censurare la motivazione che ha portato la Corte di appello ha escludere l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. - questione, peraltro, che Cafarella non ha dedotto con l'appello ma soltanto sollecitato in udienza e che Paino ha soltanto chiesto in modo generico con le conclusioni del gravame (quindi restano preclusi in questa sede profili motivazionali nel diniego); Rilevato, pertanto, che l ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso