CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 04468/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il motivo unico del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso — al quale aggiungesi memoria difensiva — di [OSCURATO:PERSONA] — al quale aggiungesi memoria difensiva — sono manifestamente infondati perché con adeguata argomentazione la Corte d'appello ha escluso la lieve entità dei reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 oggetto dei capi 18, 30, 31, 36 e 39 sulla base di una valutazione complessiva delle condotte realizzate trasportand , in un periodo di emergenza epidemiologica, la cocaina tramite un corriere espresso gls (presso il quale Abbassi lavorava) che in quel periodo, a differenza di altri, poteva liberamente circolare su territorio così anche approfittando della maggiore difficoltà delle Forze dell'ordine a effettuare controlli; ritenuto che i primi due motivi del ricorso — al quale aggiungesi memoria difensiva — di Massimiani, concernenti la sua responsabilità per i reati per i quali è stato condannato, sono manifestamente infondati — perché non evidenziano manifeste illogicità della argomentazione a sostegno della decisione adottata dalla Corte di appello, sulla base di pertinenti massime di esperienza, con esito convergente con quella del Tribunale — così come lo è il quarto, poiché la Corte d'appello ha correttamente chiarito che non sono emersi elementi di valutazione favorevoli alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre reiterate e attuate con modalità callide sono state le cessioni di sostanza stupefacente ; ritenuto, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore esi