CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36297/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti nella sentenza impugnata. La Corte territoriale ha dato seguito al principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa nelle ipotesi di vendita truffaldina di prodotti on line (vedi pag. 6 della sentenza impugnata); rimarcando correttamente che la lontananza spaziale tra truffatore e truffato e tra quest'ultimo ed il bene oggetto di trattativa, conseguente all'utilizzazione della rete internet, pone la vittima in una condizione di inferiorità che si manifesta nella difficoltà di verificare le reali generalità dell'interlocutore e la serietà della proposta commerciale e nella impossibilità di agire per il recupero delle somme versate in caso di mancata esecuzione dell'obbligo negoziale da parte dell'agente (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269893 - 01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 -01); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del danno è aspecifico e non consentito. La Corte di, merito con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico- giuridici (vedi pag. 7 della sentenza oggetto di ricorso); rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, è aspecifico. L'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato con .e la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal ricorrente renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 7 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis