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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42897/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Alisa [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere declaratoria di estinzione della pena in relazione alle sentenze irrevocabili emesse dal Tribunale di Roma rispettivamente il 27/09/2009 (irr. 11/03/2010) e il 12/05/2011 (irr. il 05/10/2011), nonché il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due gruppi di delitti di cui alle sentenze specificatamente indicate in istanza, oltrechè, in subordine, anche in relazione al terzo gruppo costituito dallé- due sentenze di cui in principalità era richiesta declaratoria di estinzione della pena.

Il provvedimento reiettivo si fondava, quanto alla richiesta di declaratoria di estinzione della pena, sulla ricorrenza dell'elemento ostativo, di cui all'art. 172 comma 7 cod. pen., avendo l'[OSCURATO:PERSONA] riportato, nei dieci anni successivi al passaggio in giudicato delle sentenze sopra indicate / più di una condanna definitiva sempre per reati contro il patrimonio per lo più commessi con le medesime modalità operative, ed essendo stata, quasi sempre, riconosciuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale; quanto alle istanze di applicazione ex art. 671 cod. proc. pen. della disciplina del reato continuato, il Tribunale ha ritenuto insussistente qualsivoglia elemento unificante fra le diverse condotte, atto eventualmente a far ritenere ricorrente il nesso psichico unitario tra gli episodi giudicati a mezzo delle serra pronunce di cui all'istanza.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso, di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo si duole del fatto che l'ordinanza non avrebbe indicato specificamente gli elementi ostativi all'accoglimento della domanda di estinzione della pena.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura l'impugnata ordinanza, che ha respinto l'istanza di continuazione ricorrendo ad indici non espressamente contemplati dalla giurisprudenza.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale, ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento.

Il G.E., contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, ha correttamente individuato i motivi ostativi alla declaratoria di estinzione della pena, costituiti, ex art.172 comma 7 cod. pen., dall'avere la [OSCURATO:PERSONA] riportato, nel tempo occorrente per l'estinzione della pena, condanne per reati della stessa indole, come chiaramente desumibile dalle medesime sentenze che il Difensore ha menzionato nella sua istanza: ed infatti, posto che l'istanza volta ad ottenere l'estinzione della pena riguardava le pene inflitte con sentenze irrevocabili emesse dal Tribunale di Roma rispettivamente il 27/09/2009 (irr. 11/03/2010), per furto aggravato in concorso, e il 12/05/2011 (irr. il 05/10/2011), per rapina aggravata e lesioni personali in concorso, la ricorrente risulta avere riportato condanne per reati della stessa indole con sentenza Tribunale Roma del 09/08/2012 irr. il 13/09/2012 per furto tentato pluriaggravato in concorso, e con sentenza Tribunale Roma del 05/11/2015, irr. il 19/02/2016, per furto tentato in concorso.

2. Del pari infondato è il secondo motivo.

2.1. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).

Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793).La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Inoltre, è stato - a più riprese - affermato che «l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022).

3. La ricorrente, nel censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata, elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati - quindi precedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo - almeno nella loro linea essenziale.

4. Anzi, proprio le circostanze evidenziate in ricorso dall'[OSCURATO:PERSONA] (laddove evidenzia come i reati di cui all'istanza < venivano preventivamente strutturati in ambiti temporali circoscritti ed eseguiti quasi nella contestualità in occasione di momenti di bisogno economico personale e familiare della ricorrente, salvo poi ad interrompersi per un certo lasso di tempo e poi riprendere allorchè i bisogni della medesima lo richiedevano>") dimostrano che i furti e le rapine venivano commessi all'insorgere di specifici e contingenti problemi legati al bisogno.

Peraltro, la ricorrente sembra confondere l'unicità del movente, costituito dalla realizzazione di un illecito profitto, con il vincolo della continuazione.

La ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione di un programma di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione (Sez. 1, n.34502 del 02/07/2015, Rv. 264294): in sostanza le finalità comuni dei reati non sono sufficienti ad affermare il nesso della continuazione in mancanza di una deliberazione unitaria.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Alisa [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere declaratoria di estinzione della pena in relazione alle sentenze irrevocabili emesse dal Tribunale di Roma rispettivamente il 27/09/2009 (irr. 11/03/2010) e il 12/05/2011 (irr. il 05/10/2011), nonché il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due gruppi di delitti di cui alle sentenze specificatamente indicate in istanza, oltrechè, in subordine, anche in relazione al terzo gruppo costituito dallé- due sentenze di cui in principalità era richiesta declaratoria di estinzione della pena. Il provvedimento reiettivo si fondava, quanto alla richiesta di declaratoria di estinzione della pena, sulla ricorrenza dell'elemento ostativo, di cui all'art. 172 comma 7 cod. pen., avendo l'[OSCURATO:PERSONA] riportato, nei dieci anni successivi al passaggio in giudicato delle sentenze sopra indicate / più di una condanna definitiva sempre per reati contro il patrimonio per lo più commessi con le medesime modalità operative, ed essendo stata, quasi sempre, riconosciuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale; quanto alle istanze di applicazione ex art. 671 cod. proc. pen. della disciplina del reato continuato, il Tribunale ha ritenuto insussistente qualsivoglia elemento unificante fra le diverse condotte, atto eventualmente a far ritenere ricorrente il nesso psichico unitario tra gli episodi giudicati a mezzo delle serra pronunce di cui all'istanza. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso, di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo si duole del fatto che l'ordinanza non avrebbe indicato specificamente gli elementi ostativi all'accoglimento della domanda di estinzione della pena. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura l'impugnata ordinanza, che ha respinto l'istanza di continuazione ricorrendo ad indici non espressamente contemplati dalla giurisprudenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale, ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento. Il G.E., contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, ha correttamente individuato i motivi ostativi alla declaratoria di estinzione della pena, costituiti, ex art.172 comma 7 cod. pen., dall'avere la [OSCURATO:PERSONA] riportato, nel tempo occorrente per l'estinzione della pena, condanne per reati della stessa indole, come chiaramente desumibile dalle medesime sentenze che il Difensore ha menzionato nella sua istanza: ed infatti, posto che l'istanza volta ad ottenere l'estinzione della pena riguardava le pene inflitte con sentenze irrevocabili emesse dal Tribunale di Roma rispettivamente il 27/09/2009 (irr. 11/03/2010), per furto aggravato in concorso, e il 12/05/2011 (irr. il 05/10/2011), per rapina aggravata e lesioni personali in concorso, la ricorrente risulta avere riportato condanne per reati della stessa indole con sentenza Tribunale Roma del 09/08/2012 irr. il 13/09/2012 per furto tentato pluriaggravato in concorso, e con sentenza Tribunale Roma del 05/11/2015, irr. il 19/02/2016, per furto tentato in concorso. 2. Del pari infondato è il secondo motivo. 2.1. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793).La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Inoltre, è stato - a più riprese - affermato che «l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022). 3. La ricorrente, nel censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata, elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati - quindi precedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo - almeno nella loro linea essenziale. 4. Anzi, proprio le circostanze evidenziate in ricorso dall'[OSCURATO:PERSONA] (laddove evidenzia come i reati di cui all'istanza < venivano preventivamente strutturati in ambiti temporali circoscritti ed eseguiti quasi nella contestualità in occasione di momenti di bisogno economico personale e familiare della ricorrente, salvo poi ad interrompersi per un certo lasso di tempo e poi riprendere allorchè i bisogni della medesima lo richiedevano>") dimostrano che i furti e le rapine venivano commessi all'insorgere di specifici e contingenti problemi legati al bisogno. Peraltro, la ricorrente sembra confondere l'unicità del movente, costituito dalla realizzazione di un illecito profitto, con il vincolo della continuazione. La ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione di un programma di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione (Sez. 1, n.34502 del 02/07/2015, Rv. 264294): in sostanza le finalità comuni dei reati non sono sufficienti ad affermare il nesso della continuazione in mancanza di una deliberazione unitaria. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricor
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