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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 18753/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9405/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.S., in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoCIMMA MARCO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 640/2023,depositata il 24/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Rilevato che l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; Reputato che il giudice, dunque, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 05/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass.12/06/2019, n. 15817); P.Q.

M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate sia eseguito a favore dello Stato.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9405/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.S., in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoCIMMA MARCO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 640/2023,depositata il 24/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Rilevato che l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; Reputato che il giudice, dunque, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 05/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass.12/06/2019, n. 15817); P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate sia eseguito a favore dello Stato. Così deciso in Roma,
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