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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 40564/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali dichiarando per il resto il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena finale di un anno e otto mesi di reclusione e a [OSCURATO:PERSONA] la pena finale di un anno e sei mesi di reclusione, per il reato di illecita detenzione di stupefacenti, con sospensione condizionale della pena e, per entrambi, condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.

2. Con un unico motivo di ricorso il difensore degli imputati ha dedotto l'illegalità della pena in relazione all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. per avere la sentenza erroneamente condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia al pagamento delle spese processuali che di custodia cautelare in carcere/ benché la pena detentiva applicata fosse inferiore al limite di due anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata ha applicato ai ricorrenti una pena non superiore a due anni di reclusione con condanna al pagamento delle spese processuali e del mantenimento in carcere.

L'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. prevede, in una logica premiale, che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. non comporti la condanna al pagamento delle spese del procedimento quando, come nella specie, la sanzione irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria.

Tale disposto normativo è stato violato dalla sentenza impugnata, tuttavia il riconoscimento della fondatezza del motivo di ricorso comporta la mera rettificazione della sentenza gravata, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., in quanto,alla luce della stessa discrasia tra motivazione e dispositivo, l'oggetto della censura riguarda una statuizione obbligatoria, consequenziale alla pronuncia di patteggiamento adottata ed alla relativa sanzione applicata.

Da ciò consegue la rettifica della sentenza nei termini indicati nel dispositivo.

3. Il motivo di ricorso relativo alla condanna degli imputati al pagamento delle spese di custodia cautelare in carcere è inammissibile per manifesta infondatezza.

Aldilà dell'unica decisione di segno contrario, richiamata dal difensore, secondo la quale il mantenimento in carcere durante la custodia cautelare rientra nella voce "spese del procedimento" di cui all'art. 445 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6787 del 01/10/2014, Hysa, Rv. 262671), si aderisce all'orientamento più recente e prevalente secondo il quale le spese di custodia in carcere non sono assimilabili alle "spese del procedimento" uniche per le quali la norma citata esclude che possano essere poste a carico dell'imputato quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti appena pecuniaria (Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Silletti, Rv. 283243; Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409).

Il fondamento normativo da cui si deduce la non assimilabilità delle due voci di spesa è dato da diverse disposizioni: dall'art. 188 cod. pen., secondo il quale il condannato è obbligato a rimborsare all'Erario le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, rispondendone con tutti i suoi beni; dall'art. 191, nn. 4 e 5, cod. pen e dall'art. 535, comma 3, cod. proc. pen., che differenzia i due tipi di spesa in modo netto; dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Quest'ultimo, in particolare, da un lato stabilisce, in generale, che le spese di mantenimento in carcere sono soggette a ripetizione (artt. 5, comma 1, lett. i e 200), distinguendole dalle altre spese processuali; dall'altro lato prevede, nello specifico, la regola del recupero da parte dell'Erario "delle spese di mantenimento dei detenuti" (oltre che quelle sostenute per la custodia dei beni sequestrati) proprio con riferimento alla sentenza di patteggia mento e al procedimento per decreto (art. 204, comma 3).

In base ad una lettura logico-sistematica di dette disposizioni si deve concludere che correttamente il giudice per le indagini preliminari di Torino, aldilà dell'entità della pena applicata sotto il limite dei due anni di reclusione, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di mantenimento in carcere in quanto l'esenzione dall'obbligo di pagamento delle "spese del procedimento" prevista dall'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., è riferita alle sole spese processuali in senso stretto.

P.Q.M.

Rettifica la sentenza impugnata eliminando la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 15 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali dichiarando per il resto il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena finale di un anno e otto mesi di reclusione e a [OSCURATO:PERSONA] la pena finale di un anno e sei mesi di reclusione, per il reato di illecita detenzione di stupefacenti, con sospensione condizionale della pena e, per entrambi, condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere. 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore degli imputati ha dedotto l'illegalità della pena in relazione all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. per avere la sentenza erroneamente condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia al pagamento delle spese processuali che di custodia cautelare in carcere/ benché la pena detentiva applicata fosse inferiore al limite di due anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata ha applicato ai ricorrenti una pena non superiore a due anni di reclusione con condanna al pagamento delle spese processuali e del mantenimento in carcere. L'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. prevede, in una logica premiale, che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. non comporti la condanna al pagamento delle spese del procedimento quando, come nella specie, la sanzione irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. Tale disposto normativo è stato violato dalla sentenza impugnata, tuttavia il riconoscimento della fondatezza del motivo di ricorso comporta la mera rettificazione della sentenza gravata, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., in quanto,alla luce della stessa discrasia tra motivazione e dispositivo, l'oggetto della censura riguarda una statuizione obbligatoria, consequenziale alla pronuncia di patteggiamento adottata ed alla relativa sanzione applicata. Da ciò consegue la rettifica della sentenza nei termini indicati nel dispositivo. 3. Il motivo di ricorso relativo alla condanna degli imputati al pagamento delle spese di custodia cautelare in carcere è inammissibile per manifesta infondatezza. Aldilà dell'unica decisione di segno contrario, richiamata dal difensore, secondo la quale il mantenimento in carcere durante la custodia cautelare rientra nella voce "spese del procedimento" di cui all'art. 445 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6787 del 01/10/2014, Hysa, Rv. 262671), si aderisce all'orientamento più recente e prevalente secondo il quale le spese di custodia in carcere non sono assimilabili alle "spese del procedimento" uniche per le quali la norma citata esclude che possano essere poste a carico dell'imputato quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti appena pecuniaria (Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Silletti, Rv. 283243; Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409). Il fondamento normativo da cui si deduce la non assimilabilità delle due voci di spesa è dato da diverse disposizioni: dall'art. 188 cod. pen., secondo il quale il condannato è obbligato a rimborsare all'Erario le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, rispondendone con tutti i suoi beni; dall'art. 191, nn. 4 e 5, cod. pen e dall'art. 535, comma 3, cod. proc. pen., che differenzia i due tipi di spesa in modo netto; dal d.P.R. n. 115 del 2002. Quest'ultimo, in particolare, da un lato stabilisce, in generale, che le spese di mantenimento in carcere sono soggette a ripetizione (artt. 5, comma 1, lett. i e 200), distinguendole dalle altre spese processuali; dall'altro lato prevede, nello specifico, la regola del recupero da parte dell'Erario "delle spese di mantenimento dei detenuti" (oltre che quelle sostenute per la custodia dei beni sequestrati) proprio con riferimento alla sentenza di patteggia mento e al procedimento per decreto (art. 204, comma 3). In base ad una lettura logico-sistematica di dette disposizioni si deve concludere che correttamente il giudice per le indagini preliminari di Torino, aldilà dell'entità della pena applicata sotto il limite dei due anni di reclusione, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di mantenimento in carcere in quanto l'esenzione dall'obbligo di pagamento delle "spese del procedimento" prevista dall'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., è riferita alle sole spese processuali in senso stretto. P.Q.M. Rettifica la sentenza impugnata eliminando la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 15 settem
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