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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40314/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha coryluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore gr3 Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di otto mesi, il primo, e di un anno, il secondo, di reclusione, oltre che alle conseguenti statuizioni civili, per il reato di lesioni reciproche aggravate dall'uso dell'arma (il primo una pietra, il secondo un coccio di vetro)

2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in due motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta vizio di contraddittorietà della motivazione e travisamento delle risultanze probatorie in relazione al riconoscimento della responsabilità dell'imputato.

A parere della difesa, l'affermazione della Corte secondo cui vi sarebbe stata la volontà, da parte di entrambi i coimputati, di affrontarsi e reciprocamente offendersi sarebbe contraddetta dalle evidenze probatorie.

Da queste ultime emergerebbe, infatti, che l'atteggiamento aggressivo e intimidatorio fu proprio soltanto dello [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver rotto una bottiglia, ne usò un frammento per aggredire e ferire l'odierno ricorrente.

Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare l'esatto ordine temporale degli eventi, posto che l'odierno ricorrente si armò di una pietra a scopo difensivo, soltanto dopo essere stato aggredito per la seconda volta. 2.1 Col secondo motivo, si eccepisce erronea applicazione degli articoli 62-bis, 132 e 133 cod. pen, e correlato vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza giustificare le ragioni del diniego e limitandosi a un generico riferimento alle valutazioni espresse sul punto dal giudice di primo grado.

La difesa ricorda che, per quanto la concessione delle circostanti attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sia oggetto di un giudizio di fatto e sia legato alla discrezionale valutazione del giudice, è vero anche tale margine di discrezionalità valutativa deve ritenersi ancorata ai parametri previsti dagli articoli 132 e 133 cod. pen. al fine di allineare la determinazione della pena col principio di legalità costituzionalmente garantito.

3. La difesa dell'imputato ha chiesto la trattazione orale del presente ricorso ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n.137 del 28 ottobre 2020.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico e versato in fatto.

Il ricorrente non si confronta con l'iter motivazionale che dà conto, al contrario di quanto ritenuto dalla difesa, dell'ordine cronologico degli eventi.

Le prove dichiarative e documentali su cui i Giudici d'Appello hanno basato la propria decisione - vale a dire l'esame e il controesame dei due imputati-persone offese; esame e controesame di persone presenti al fatto; lettura della documentazione agli atti (relativi alle lesioni riportate) - non sono state sottoposte dal ricorrente ad alcuna significativa censura o vaglio critico utile a contestare in radice le valutazioni cui è giunta la Corte territoriale nell'impugnata sentenza (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945 - 01:rl l l'accertamento del travisamento del fatto «richiede la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati»).

Le doglianze del ricorrente si limitano, in maniera generica oltre che, per buona parte, reiterativa di quanto già dedotto con atto d'appello, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto; ciò che rende inammissibile il ricorso per cassazione, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 2.1 II secondo motivo è, del pari, assolutamente generico.

Anche in tal caso, la motivazione dell'impugnata sentenza è immune da vizi logici, avendo la Corte territoriale chiarito che «posta la gravità e gratuità del fatto e le ben più serie conseguenze che avrebbe potuto determinare>>, le pene inflitte sarebbero invero modeste e fin troppo benevole.

La Corte ha altresì rilevato come la concessione delle circostanze attenuanti generiche debba ancorarsi a «elementi seri che, nel caso in esame, non possono essere quelli allegati» dalla difesa.

Tale valutazione non può che condividersi, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità («in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato: Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01).

3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha coryluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore gr3 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di otto mesi, il primo, e di un anno, il secondo, di reclusione, oltre che alle conseguenti statuizioni civili, per il reato di lesioni reciproche aggravate dall'uso dell'arma (il primo una pietra, il secondo un coccio di vetro) 2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta vizio di contraddittorietà della motivazione e travisamento delle risultanze probatorie in relazione al riconoscimento della responsabilità dell'imputato. A parere della difesa, l'affermazione della Corte secondo cui vi sarebbe stata la volontà, da parte di entrambi i coimputati, di affrontarsi e reciprocamente offendersi sarebbe contraddetta dalle evidenze probatorie. Da queste ultime emergerebbe, infatti, che l'atteggiamento aggressivo e intimidatorio fu proprio soltanto dello [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver rotto una bottiglia, ne usò un frammento per aggredire e ferire l'odierno ricorrente. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare l'esatto ordine temporale degli eventi, posto che l'odierno ricorrente si armò di una pietra a scopo difensivo, soltanto dopo essere stato aggredito per la seconda volta. 2.1 Col secondo motivo, si eccepisce erronea applicazione degli articoli 62-bis, 132 e 133 cod. pen, e correlato vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza giustificare le ragioni del diniego e limitandosi a un generico riferimento alle valutazioni espresse sul punto dal giudice di primo grado. La difesa ricorda che, per quanto la concessione delle circostanti attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sia oggetto di un giudizio di fatto e sia legato alla discrezionale valutazione del giudice, è vero anche tale margine di discrezionalità valutativa deve ritenersi ancorata ai parametri previsti dagli articoli 132 e 133 cod. pen. al fine di allineare la determinazione della pena col principio di legalità costituzionalmente garantito. 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la trattazione orale del presente ricorso ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n.137 del 28 ottobre 2020. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico e versato in fatto. Il ricorrente non si confronta con l'iter motivazionale che dà conto, al contrario di quanto ritenuto dalla difesa, dell'ordine cronologico degli eventi. Le prove dichiarative e documentali su cui i Giudici d'Appello hanno basato la propria decisione - vale a dire l'esame e il controesame dei due imputati-persone offese; esame e controesame di persone presenti al fatto; lettura della documentazione agli atti (relativi alle lesioni riportate) - non sono state sottoposte dal ricorrente ad alcuna significativa censura o vaglio critico utile a contestare in radice le valutazioni cui è giunta la Corte territoriale nell'impugnata sentenza (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945 - 01:rl l l'accertamento del travisamento del fatto «richiede la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati»). Le doglianze del ricorrente si limitano, in maniera generica oltre che, per buona parte, reiterativa di quanto già dedotto con atto d'appello, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto; ciò che rende inammissibile il ricorso per cassazione, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 2.1 II secondo motivo è, del pari, assolutamente generico. Anche in tal caso, la motivazione dell'impugnata sentenza è immune da vizi logici, avendo la Corte territoriale chiarito che «posta la gravità e gratuità del fatto e le ben più serie conseguenze che avrebbe potuto determinare>>, le pene inflitte sarebbero invero modeste e fin troppo benevole. La Corte ha altresì rilevato come la concessione delle circostanze attenuanti generiche debba ancorarsi a «elementi seri che, nel caso in esame, non possono essere quelli allegati» dalla difesa. Tale valutazione non può che condividersi, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità («in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato: Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01). 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 40314/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris