CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2021
Cassazione n. 05337/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 26/2/2021 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava estinti per prescrizione i reati di tentata estorsione e porto senza giustificato motivo di un oggetto atto a offendere, ascritti ad [OSCURATO:PERSONA] CHESSARI, confermando nel contempo le statuizioni civili. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] CHESSARI, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio motivazionale "nella parte in cui non viene riconosciuta la continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili". 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo privo di ogni fondamento, considerato che la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 2,t z z ctr, Così deciso il .1-6-felabr_aio 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA];6) gssini D'Ag