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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14160/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 37044/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara di condanna per il reato di cui agli artt. 99, 110, 624 bis cod. pen.; Rilevato che il ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità — è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata; Considerato, in particolare che la Corte di merito ha correttamente ritenuto decisiva l'ampia impronta palmare, dato l'esito dell'esame dattiloscopico ed i punti di coincidenza, nonché la posizione nella quale l'impronta si collocava, proprio dove il ladro era passato per entrare nell'abitazione depredata; a questo riguardo, la Corte distrettuale ha fatto corretto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativa all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza e senza la necessità di elementi sussidiari di conferma (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, 3, Rv. 274167; Sez. 2, n. 44561 del 07/10/2014, Aloisi, Rv. 260861); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassaelle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 37044/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara di condanna per il reato di cui agli artt. 99, 110, 624 bis cod. pen.; Rilevato che il ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità — è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata; Considerato, in particolare che la Corte di merito ha correttamente ritenuto decisiva l'ampia impronta palmare, dato l'esito dell'esame dattiloscopico ed i punti di coincidenza, nonché la posizione nella quale l'impronta si collocava, proprio dove il ladro era passato per entrare nell'abitazione depredata; a questo riguardo, la Corte distrettuale ha fatto corretto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativa all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza e senza la necessità di elementi sussidiari di conferma (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, 3, Rv. 274167; Sez. 2, n. 44561 del 07/10/2014, Aloisi, Rv. 260861); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassaelle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore
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