CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 14388/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATTO1. Il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 22/10/2025(n. 2185/2025+2637/2025 SIGE) ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzatada XXXXXXXXXXXX che aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione trai reati giudicati con le seguenti sentenze irrevocabili di condanna:1) Tribunale di Napoli, Sez. Ischia, emessa in data 24/11/2017 (irrevocabile il4/03/2018), di condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per ireati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen. commessi in epoca anteriore all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] adIschia;2) Corte d'Appello di Milano, emessa in data 23/12/2021, di conferma dalla sentenzaemessa dal Tribunale di Milano in data 5/03/2021 (irrevocabile il 12/07/2022), di condannaalla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 900,00 di multa per due reati di cui agli artt. 640cod. pen. commessi il 22/05/2015 a Milano;3) Corte d'Appello di Milano, emessa il 24/04/2019, di riforma della sentenza emessadal Tribunale di Milano in data 21/12/2018 (irrevocabile il 20/10/2020), di condanna alla penadi anni 1 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.,commesso il 31/12I2012 in Milano;4) Corte d'appello di Milano, emessa il 7/03/2023, di conferma della sentenza emessadal Tribunale di Milano in data 24/11/2021 (definitiva il 28/11/2023) di condanna alla pena dianni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.commesso il 31/07/2014 in Milano.1.1. A fondamento dell’istanza, la difesa deduceva che i reati, tutti contro il patrimonio,fossero il frutto di un medesimo disegno criminoso, la cui matrice unitaria era da rinvenirsinella necessità del XXXXX di reperire denaro per far fronte al proprio stato di indigenzaanche in ragione del proprio stato di tossicodipendenza e di dipendenza dal gioco d’azzardo.1.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rigettato la richiesta avanzata dal difensore delcondannato e ha contestualmente revocato la sospensione condizionale della penaconcessa a XXXXX con sentenza del 24/04/2019 dalla Corte di Appello di Milano.2. Avverso la suindicata ordinanza ricorre per cassazione il condannatoXXXXXXXXXXXX, a mezzo difensore fiduciario abilitato, affidato a due motivi, qui di seguitotrascritti negli stretti limiti necessari per la motivazione di cui all’art. 173, comma 1, disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv. cod.pen. e 671 cod. proc. pen. per erronea applicazione dei criteri di riconoscimento delmedesimo disegno criminoso.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe operato una valutazione atomistica e formalisticadegli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, contravvenendo alla necessità di unapprezzamento globale e sostanziale della vicenda criminosa, avuto riguardo allo stato ditossicodipendenza del condannato che, se da solo non costituisce una presunzione assolutadi continuazione, rappresenta però un potente “collante” tra le diverse azioni delittuose, ingrado di spiegare la programmazione di una serie di reati finalizzati in via esclusiva alreperimento dei mezzi di sussistenza e delle risorse per l’acquisto di sostanze stupefacenti.Si evidenzia la medesimezza del bene giuridico dei reati commessi, tutti contro ilpatrimonio e attuati con artifizi e raggiri, quasi sempre utilizzando quale metodo dipagamento l’assegno, come pure la distanza temporale ravvicinata, essendo stati tutticommessi nell’arco di meno di tre anni, in concatenazione con la crisi coniugale.2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione,nonché carenza argomentativa su punti decisivi, per avere il giudice dell’esecuzione, a frontedi un’allegazione specifica e alla presenza del condannato in udienza, affermato lamancanza della produzione di “documentazione esaustiva” a sostegno dello stato ditossicodipendenza e di ludopatia, laddove rispetto a quest’ultima dipendenza avrebbe potutotrarre indizi in tal senso dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 2463/2021 ove si evinceche le due truffe sono state perpetrate in un centro scommesse.3. [OSCURATO:PERSONA] generale in sede, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del7/1/2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso – i cui motivi di censura sono valutabili congiuntamente in quanto tra lorointimamente connessi – è manifestamente inammissibile perché generico e rivalutativo, afronte di una motivazione censurata, comprensibilmente stringata attesa la natura delprovvedimento che la contiene, da ritenersi completa, lineare e priva di aporieargomentative.2. Bisogna premettere che, in tema di reato continuato, le Sezioni Unite di questa Cortehanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto,la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicitàe le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01).Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici, purché pregnanti eidonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo inquestione (Sez. 1, n. 8513 del 9/1/2013, Cardinale, Rv. 254809-01; Sez. 1, n. 44862 del5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01), il giudice deve accertare se sussista o meno lapreordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez. 1, n. 28577 del 28/3/2025,A., non mass.; cfr. già Sez. 1, n. 1587 del 20/4/2000, Rv. 215937-01).L’unicità del disegno criminoso richiede, dunque, un’anticipata ideazione di piùviolazioni della legge penale, tutte presenti nella mente del reo nella loro specificità,ancorché nelle linee essenziali, desumibili da indici esteriori sintomatici del dato progettualesottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, DiMaria, Rv. 243632-01) e la verifica di tale preordinazione – ritenuta meritevole di piùbenevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi sidetermina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso anziché di spinte criminoseindipendenti e reiterate – è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito ed èinsindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da unamotivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (Sez. 1, n. 25740del 3/6/2025, Asan, non mass.).Peraltro, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.ad opera della legge n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento dellacontinuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima e preventivarisoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativacommissione, fosse tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissionedelle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatticriminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, latipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempoe di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. Neconsegue che lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo agiustificare l’unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati edipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 29726del 13/6/2025, Plado, non mass.; Sez. 2, n. 22493 del 21/3/2019, Avanzini, Rv. 275420-01;Sez. 1, n. 20816 del 9/1/2017, Todaro, non mass.; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella,Rv. 261490-01).Si è altresì condivisibilmente affermato che la previsione normativa del parametro divalutazione dello stato di tossicodipendenza ai fini dell’applicazione della disciplina del reatocontinuato non stabilisce una presunzione iuris tantum in ordine alla sussistenza dell’unicitàdel disegno criminoso relativamente ai reati che servono all’approvvigionamento della drogao, comunque, di denaro per acquistarla (Sez. 5, n. 29845 del 7/7/2015, P. non mass.; Sez. 6,n. 22553 del 29/3/2017, Braguti, Rv. 270391-01; Sez. 1, n. 49653 del 3/10/2014, Letizia, Rv.261271-01).Pertanto, pur avendo l’anzidetta disposizione normativa valorizzato l’esigenza distati commessi da un soggetto tossicodipendente, il giudice dell’esecuzione nel pronunciarsia seguito di istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione è chiamato a effettuareun completo e rigoroso accertamento di tutti i concreti indicatori e a valorizzare gli stessi nelriconoscimento o meno del beneficio: lo stesso, dunque, dovrà confrontarsi con gli elementiaddotti dalla difesa nell’istanza e motivare adeguatamente le ragioni dell’esclusione, qualoragli elementi non siano espressivi di un medesimo disegno criminoso, bensì di un’abitualità adelinquere perché non può - in quanto la norma dell'art. 671 cod. proc. pen., così comemodificata, non glielo consente - sostituire alla preventiva e unitaria programmazione deireati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente.In sostanza, la modifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo"concetto di continuazione per i tossicodipendenti: anche per tale categoria di autori di delitti,infatti, resta intonsa la necessità che i reati siano avvinti da un "medesimo disegnocriminoso", nel senso sopra enucleato (così, da ultimo, Sez. 1, n. 3949 del 07/01/2026,Catalano, non mass.).3. Alla luce di siffatti condivisibili principi, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata, adonta dei rilievi difensivi, non ha affatto violato l’obbligo di motivazione né in essa sonoravvisabili i lamentati vizi di erronea applicazione della legge penale.Quanto alle sentenze sub 1), 2), 3) e 4) (v. supraritenuto in fatto), ha osservato che ireati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen. sono stati commessi nell’arco temporale di tre annie, in particolare, ad una distanza temporale di cinque mesi i fatti di cui alle sentenze sub 1) esub) 3 e di anni i fatti i cui alle sentenze sub 2) e sub 4), “lasso di tempo che di per sé nonpuò considerarsi breve”.Inoltre – ha motivato – pur rientrando i reati di truffa e di ricettazione nella categoria deireati contro il patrimonio, “si tratta di fattispecie concrete completamente diverse, comeemerge dalla lettura delle motivazioni delle sentenze, concepite ad una distanza temporalenon compatibile con l’ideazione di un medesimo disegno criminoso e commessi in luoghidiversi”.Il puntuale argomentare del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, benché sintetico, appare del tuttologico ed immune dai lamentati vizi, laddove, nell’evidenziare la distanza cronologica tra gliepisodi giudicati con le sentenze indicate nell’istanza, l’eterogeneità delle violazionirealizzate in concreto e del contesto spaziale, nonché delle modalità operative, hamotivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegnocriminoso agli effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen. (pag. terza ord. imp.) stigmatizzando altresìl’assenza di alcun elemento specifico e concreto posto a sostegno dell’istanza ex art. 671cod. proc. pen. quanto alla dedotta condizione di tossicodipendenza, dovendosi altresìribadire che:- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola basedell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta adelinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, conla tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenzialicommettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n.12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione dellacondotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dalcrimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso eopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favorrei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012,Abbassi, Rv. 252950-01);- un mero intentodi reperire denaro in modo illecito è un proposito che attiene almovente delle azioni e che non configura il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81cpv. cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almenonelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01).Quanto alla condizione di tossicodipendenza e di ludopatia invocata dall’istante, ilTribunale, nel ribadire i principi giurisprudenziali suindicati, ha rilevato – con giudizio anchesul punto esente da vizi di illogicità manifesta censurabili in questa sede – che non è statodedotto nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. alcun elemento concreto che consenta diargomentare l’unicità del disegno criminoso, rilevandosi semmai dagli atti la dedizione delcondannato, nel corso del periodo temporale, che va dall’anno 2012 fino all’anno 2015, asvariati delitti contro il patrimonio, significativi al contrario, con riferimento ad un momentostorico relativo a molti anni, di un’abitualità criminale, come tale inidonea a configurarel’invocata continuazione in executivis, trattandosi di condotta di vita genericamente illecita.Si tratta di una conclusione coerente con la giurisprudenza consolidata di questa Corte,secondo cui la previsione normativa del parametro di valutazione dello stato ditossicodipendenza ai fini dell’applicazione ex art. 671 cod. proc. pen. della disciplina delreato continuato non stabilisce una presunzione iuris tantum in ordine alla sussistenzadell’unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all’approvvigionamentodella droga o, comunque, di denaro per acquistarla (Sez. 5, n. 29845 del 7/7/2015, P. nonmass.; Sez. 6, n. 22553 del 29/3/2017, Braguti, Rv. 270391-01; Sez. 1, n. 49653 del3/10/2014, Letizia, Rv. 261271-01), posto che la modifica ad opera della legge 21 febbraio2006, n. 49 non ha affatto introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per itossicodipendenti: anche per tale categoria di autori di delitti, infatti, resta intonsa lanecessità che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopraenucleato (così, da ultimo, Sez. 1, n. 3949 del 07/01/2026, Catalano, non mass.), dovendoessere negata la richiesta continuazione qualora gli elementi addotti dalla difesa non sianoespressivi di un medesimo disegno criminoso, bensì di un’abitualità a delinquere perché ilgiudice dell’esecuzione non può - in quanto la norma dell'art. 671 cod. proc. pen., così comemodificata, non glielo consente - sostituire alla preventiva e unitaria programmazione deireati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente.Quanto, poi, alla dedotta condizione di ludopatia, il rilievo è manifestamente infondato,posto che la richiesta di assimilazione della ludopatia alla tossicodipendenza nell'otticadell'applicazione analogica dell'art. 671 cod. proc. pen. è stata già ritenuta infondata daquesta Corte (Sez. 1, n. 18162 del 16/12/2015, dep. 2016, B., non mass.), nel rilievo che,«anche se l'art. 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la Legge diconversione 8 novembre 2012, n. 189 e pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 10 novembre 2012n. 263, ha introdotto un programma di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza "conriferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette daludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco convincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)", purpotendo avere in comune con la tossicodipendenza la dipendenza dal gioco d'azzardo, nondiversamente peraltro da altre situazioni che creano dipendenza come il tabagismo,l'alcolismo e la cleptomania, la ludopatia affonda le proprie radici in aspetti della psiche delsoggetto e non presenta, al momento attuale, quegli aspetti di danno, che l'esperienza hadimostrato essere alla base dei comportamenti devianti cui, nell'ambito della discrezionalitàlegislativa, la modifica normativa sopra indicata ha inteso porre un rimedio. In definitiva,l'estensione dei livelli di assistenza alle persone affette da ludopatia non ne ha comportatol'assimilazione alla tossicodipendenza, né consente, per la differenza che si riscontra tra lesituazioni di base, il ricorso all'analogia».Anche in relazione a tale condizione soggettiva, peraltro anch’essa genericamentededotta ma non documentata e, comunque, irrilevante sul piano giuridico, l’ordinanzaimpugnata ha applicato correttamente l’art. 671 cod. proc. pen., valutando l'insussistenzadella richiesta relazione tra i reati e la condizione di tossicodipendenza e di ludopatia edanche sotto questi profili il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione, dalmomento che lamenta un’omessa valutazione di dette condizioni che invece sono stateprese in esame, e non offre alcun elemento che dimostri, come apoditticamente asserito,che tale dipendenza lo abbia determinato a compiere tutti gli illeciti contestati.Ad ogni buon conto il Tribunale, a fronte di condotte ritenute disomogenee e verificatesiin un arco temporale relativamente ampio, ha ritenuto che l’invocata condizione ditossicodipendenza, “anche a voler presumere la sussistenza all’epoca dei fatti di uno stato ditossicodipendenza e di una ludopatia”, non potesse essere in ogni caso considerata, di persé sola, sufficiente per far ravvisare l’unicità del disegno criminoso agli effetti della richiestacontinuazione ex art. 671 cod. proc. pen., rispetto alla quale ha altresì stigmatizzato lamancata allegazione e la non rilevabilità ex actis (contrariamente a quanto dedotto nelsecondo motivo, sul punto del tutto genericamente e rivalutativamente, laddove si fariferimento al luogo di commissione delle truffe in un centro scommesse), di alcun concretoelemento per ritenere i reati considerati caratterizzati da unicità di disegno criminoso,ricavandosi semmai “argomenti contrari dalla distanza temporale ragguardevole che separaogni singolo fatto dagli altri”.Si tratta di motivazione che ha dato corretta applicazione dei suesposti principigiurisprudenziali facendo altresì riferimento – ed anzi stigmatizzandole – alle mancateallegazioni contenute nel fascicolo dell’esecuzione, fornendo una spiegazione adeguataconsiderando specificamente la carenza di elementi – diversi dalla tipologia di reati –indicatori di una univocità ideativa apprezzabile agli effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen.4. Per i motivi sopra esposti, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile eil ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre all’ulterioresomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, si imponel'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.