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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15906/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOga-t-o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe; considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 63,

I. 23 giugno 2017, n. 103, con previsione che non si espone ad alcuna censura di illegittimità costituzionale, come chiarito da Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 27201101); considerato che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono manifestamente infondate poiché, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, aspirano a rendere rilevante l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze, precluso dalla lettera dell'art. 159, terzo comma, cod. pen.; rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOga-t-o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe; considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017, n. 103, con previsione che non si espone ad alcuna censura di illegittimità costituzionale, come chiarito da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 27201101); considerato che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono manifestamente infondate poiché, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, aspirano a rendere rilevante l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze, precluso dalla lettera dell'art. 159, terzo comma, cod. pen.; rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 15906/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris