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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 26566/2026

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sigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli di conferma della sentenza con la quale il Tribunale locale lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

2. Con il ricorso, affidato a un unico motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione riguardo alla mancata prova in ordine alla definitività della precedente violazione amministrativa integrante la recidiva nel biennio.

3. L'impugnazione è inammissibile poiché meramente reiterativo delle censure mosse avverso la sentenza di primo grado che sono state correttamente valutate dal giudice di merito ed è inoltre generico e aspecifico.

E' consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, peraltro richiamato dalla Corte territoriale, secondo cui ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria [cfr. Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200:"In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari")].

Nel caso in esame, la Corte di appello ha argomentato che dagli atti emerge la prova che alla data di commissione della condotta di guida sena patente era già stata accertata in sede amministrativa nei confronti dell'imputato, in via definitiva, un'altra .analoga violazione perpetrata il 16 dicembre 2020 rispetto alla quale non risulta proposta opposizione né in sede amministrativa né dinanzi all'autorità giudiziaria e che risultano decorsi i termini di impugnazione e che, pertanto, l'accertamento ha assunto carattere di definitività.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli di conferma della sentenza con la quale il Tribunale locale lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. Con il ricorso, affidato a un unico motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione riguardo alla mancata prova in ordine alla definitività della precedente violazione amministrativa integrante la recidiva nel biennio. 3. L'impugnazione è inammissibile poiché meramente reiterativo delle censure mosse avverso la sentenza di primo grado che sono state correttamente valutate dal giudice di merito ed è inoltre generico e aspecifico. E' consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, peraltro richiamato dalla Corte territoriale, secondo cui ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria [cfr. Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200:"In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari")]. Nel caso in esame, la Corte di appello ha argomentato che dagli atti emerge la prova che alla data di commissione della condotta di guida sena patente era già stata accertata in sede amministrativa nei confronti dell'imputato, in via definitiva, un'altra .analoga violazione perpetrata il 16 dicembre 2020 rispetto alla quale non risulta proposta opposizione né in sede amministrativa né dinanzi all'autorità giudiziaria e che risultano decorsi i termini di impugnazione e che, pertanto, l'accertamento ha assunto carattere di definitività. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26566/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris