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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 05395/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/04/2022 della Corte di appello di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi figli Giovanni, Angelo ed [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi, poiché moglie e figli, del proposto [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali terzi interessati, ricorrono per cassazione, con unico atto comune del loro difensore e procuratore speciale, avverso il decreto della Corte di appello di Palermo del 6 aprile 2022, nella parte in cui ha confermato la confisca di vari beni mobili e immobili, conti correnti bancari, titoli e beni aziendali loro intestati o nella loro disponibilità, a norma dell'art. 24, d.

Igs. n. 159 del 2011, poiché ritenuti di valore sproporzionato ai loro redditi leciti e frutto dei profitti realizzati dal defunto attraverso sistematica attività illecita.

2. Con un unico motivo, l'impugnazione denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, praticamente in ordine a tutti i presupposti per l'applicazione della misura: pericolosità del deceduto [OSCURATO:PERSONA], per l'irrilevanza e la lontananza nel tempo dei suoi precedenti; attualità di tale pericolosità; sproporzione del valore dei beni confiscati rispetto ai redditi lecitamente prodotti dal nucleo familiare e dettagliatamente indicati sulla base degli esiti di una consulenza tecnica di parte.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in quanto esso denuncerebbe esclusivamente vizi di motivazione, peraltro in alcun modo riconducibili alla contraddittorietà intrinseca o all'illogicità manifesta e, pertanto, non rilevabili in questa sede.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. A norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione è consentito esclusivamente per violazione di legge.

Per effetto di tale precisa scelta normativa, di sicura compatibilità costituzionale (vds.

Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Leotta, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione), è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi invece denunciare con il ricorso solamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal comma 2 del medesimo art. 10 (in questi termini, sebbene con riferimento alla disciplina previgente, tuttavia sostanzialmente identica, per tutte, Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).

Ipotesi, quella della motivazione inesistente od anche soltanto apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sia tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).

4.2. Nel caso in esame, invece, al di là del labiale riferimento anche alla "mancanza" di motivazione nell'intestazione del motivo, il ricorso denuncia esclusivamente profili d'illogicità della stessa, come del resto reiteratamente ed espressamente lamenta nell'esposizione e come si rileva nitidamente, altresì, dai relativi argomenti.

Del resto, la motivazione del provvedimento impugnato, diffusa e dettagliata, non può certo ritenersi mancante, ma nemmeno soltanto apparente, avendo la Corte d'appello esaminato tutte le allegazioni difensive e le correlate argomentazioni, sostanzialmente riproposte con il ricorso per cassazione e, peraltro, non consentite in questa sede, anche perché volte esclusivamente ad una rivalutazione del materiale probatorio, mai consentita al giudice di legittimità.

5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno di essi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/04/2022 della Corte di appello di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi figli Giovanni, Angelo ed [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi, poiché moglie e figli, del proposto [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali terzi interessati, ricorrono per cassazione, con unico atto comune del loro difensore e procuratore speciale, avverso il decreto della Corte di appello di Palermo del 6 aprile 2022, nella parte in cui ha confermato la confisca di vari beni mobili e immobili, conti correnti bancari, titoli e beni aziendali loro intestati o nella loro disponibilità, a norma dell'art. 24, d. Igs. n. 159 del 2011, poiché ritenuti di valore sproporzionato ai loro redditi leciti e frutto dei profitti realizzati dal defunto attraverso sistematica attività illecita. 2. Con un unico motivo, l'impugnazione denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, praticamente in ordine a tutti i presupposti per l'applicazione della misura: pericolosità del deceduto [OSCURATO:PERSONA], per l'irrilevanza e la lontananza nel tempo dei suoi precedenti; attualità di tale pericolosità; sproporzione del valore dei beni confiscati rispetto ai redditi lecitamente prodotti dal nucleo familiare e dettagliatamente indicati sulla base degli esiti di una consulenza tecnica di parte. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in quanto esso denuncerebbe esclusivamente vizi di motivazione, peraltro in alcun modo riconducibili alla contraddittorietà intrinseca o all'illogicità manifesta e, pertanto, non rilevabili in questa sede. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. A norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione è consentito esclusivamente per violazione di legge. Per effetto di tale precisa scelta normativa, di sicura compatibilità costituzionale (vds. Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Leotta, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione), è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi invece denunciare con il ricorso solamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal comma 2 del medesimo art. 10 (in questi termini, sebbene con riferimento alla disciplina previgente, tuttavia sostanzialmente identica, per tutte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Ipotesi, quella della motivazione inesistente od anche soltanto apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sia tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 4.2. Nel caso in esame, invece, al di là del labiale riferimento anche alla "mancanza" di motivazione nell'intestazione del motivo, il ricorso denuncia esclusivamente profili d'illogicità della stessa, come del resto reiteratamente ed espressamente lamenta nell'esposizione e come si rileva nitidamente, altresì, dai relativi argomenti. Del resto, la motivazione del provvedimento impugnato, diffusa e dettagliata, non può certo ritenersi mancante, ma nemmeno soltanto apparente, avendo la Corte d'appello esaminato tutte le allegazioni difensive e le correlate argomentazioni, sostanzialmente riproposte con il ricorso per cassazione e, peraltro, non consentite in questa sede, anche perché volte esclusivamente ad una rivalutazione del materiale probatorio, mai consentita al giudice di legittimità. 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno di essi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cas
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