Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 aprile 2019

Cassazione n. 34557/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

orso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso risulta proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; rilevato che con il ricorso si prospetta il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante neilimiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102-01); ritenuto che la declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., che prevede che ".. la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso.

Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis", e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) P.Q.M.

Di P.Q.Me estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 25 SET 2026 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso risulta proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; rilevato che con il ricorso si prospetta il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante neilimiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102-01); ritenuto che la declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., che prevede che ".. la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis", e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) P.Q.M. Di P.Q.Me estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 25 SET 2026 2
Sentenza Cassazione n. 34557/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris