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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 30076/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26 del Tribunale di Pistoiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] monaco;lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per la competenza delMagistrato di Sorveglianza di Firenze.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

A seguito delle decisioni emesse dal Tribunale di Pistoia il 24 febbraio2026 e dall’Ufficio di Sorveglianza di Firenze il 23 gennaio 2026 è sorto conflittonegativo di competenza nel procedimento iscritto a seguito della richiesta diconcessione della liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Tribunale di Pistoia con sentenzaemessa il 14 luglio 2023, divenuta irrevocabile il 16 novembre 2023, alla penadetentiva di anni uno e mesi sei di reclusione, convertita con la sanzionesostitutiva di un anno e sei medi di lavoro di pubblica utilità.Il condannato, in data 29 maggio 2025, con istanza proposta al Tribunale diPistoia, ha richiesto la concessione del beneficio della liberazione anticipata suisemestri di pena già scontata.Il giudice, in data 9 giugno 2025, ha dichiarato non luogo a provvedereritenendo la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Firenze.L’ufficio di sorveglianza di Firenze, pure prendendo atto delle conclusionidella giurisprudenza di legittimità quanto alla competenza a decidere in merito altale richiesta, ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto trasmettersigli atti al Tribunale dei Pistoia.3.

Il Tribunale di Pistoia, richiamato quanto indicato nelle pronunce dellacassazione pure citate nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza, hasollevato il presente conflitto di competenza e ha disposto la trasmissione degli4.

In data 30 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che sia dichiarata la competenzadel Magistrato di sorveglianza di Firenze.5.

In data 8 maggio 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria con cuil’avv. [OSCURATO:PERSONA] si rimette alla decisione della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La competenza va attribuita al Magistrato di sorveglianza di Firenze.2.

Innanzi tutto va ritenuta l'ammissibilità del conflitto poiché l'indubbiaesistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto,formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere delmedesimo procedimento relativo al riconoscimento del beneficio della liberazioneanticipata - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutoredel conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.3.

Il caso in esame riguarda il riconoscimento del beneficio della liberazioneanticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con illavoro di pubblica utilità.3.1.

Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., comeevidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 30563 del 23/01/2025, Ounissi,n.m., Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavoridi pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 57 e 76 l. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen.3.2.

Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvederesul punto è il Magistrato di sorveglianza in quanto, come indicato nella pacificagiurisprudenza di questa sezione, il dato normativo è inequivoco (da ultimo Sez.1, n. 6218 del 16/01/2026 Rv. 289436 – 01; Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025,Ardissone, Rv. 287687–01).L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo,dal dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112 (in epocasuccessiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, alcomma 4 prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega ilriconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza» e alcomma 5 che «avverso l'ordinanza di cui al comma il difensore, l'interessato e ilpubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione onotificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente perterritorio» (Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m.).In tale prospettiva, quindi, pure prendendo atto delle considerazioni espostenell’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Firenze, si deve ribadireche le esigenze sistematiche rappresentate per cui sarebbe stata opportuna unaconcentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione dellaliberazione anticipata, in capo al giudice dell'esecuzione, non possono cherecedere innanzi al dato testuale, che non è superabile in via interpretativa (Sez.1, n. 30563 del 23/01/2025, Ounissi, n.m.; Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025,Maccarinelli, n.m.; Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01).3.3.

Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce più voltecitate cui in tal modo si intende dare continuità, deve essere dichiarata lacompetenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze al quale devono esseretrasmessi gli atti.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato disorveglianza di Firenze, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 del Tribunale di Pistoiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] monaco;lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per la competenza delMagistrato di Sorveglianza di Firenze.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. A seguito delle decisioni emesse dal Tribunale di Pistoia il 24 febbraio2026 e dall’Ufficio di Sorveglianza di Firenze il 23 gennaio 2026 è sorto conflittonegativo di competenza nel procedimento iscritto a seguito della richiesta diconcessione della liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Tribunale di Pistoia con sentenzaemessa il 14 luglio 2023, divenuta irrevocabile il 16 novembre 2023, alla penadetentiva di anni uno e mesi sei di reclusione, convertita con la sanzionesostitutiva di un anno e sei medi di lavoro di pubblica utilità.Il condannato, in data 29 maggio 2025, con istanza proposta al Tribunale diPistoia, ha richiesto la concessione del beneficio della liberazione anticipata suisemestri di pena già scontata.Il giudice, in data 9 giugno 2025, ha dichiarato non luogo a provvedereritenendo la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Firenze.L’ufficio di sorveglianza di Firenze, pure prendendo atto delle conclusionidella giurisprudenza di legittimità quanto alla competenza a decidere in merito altale richiesta, ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto trasmettersigli atti al Tribunale dei Pistoia.3. Il Tribunale di Pistoia, richiamato quanto indicato nelle pronunce dellacassazione pure citate nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza, hasollevato il presente conflitto di competenza e ha disposto la trasmissione degli4. In data 30 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che sia dichiarata la competenzadel Magistrato di sorveglianza di Firenze.5. In data 8 maggio 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria con cuil’avv. [OSCURATO:PERSONA] si rimette alla decisione della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La competenza va attribuita al Magistrato di sorveglianza di Firenze.2. Innanzi tutto va ritenuta l'ammissibilità del conflitto poiché l'indubbiaesistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto,formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere delmedesimo procedimento relativo al riconoscimento del beneficio della liberazioneanticipata - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutoredel conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.3. Il caso in esame riguarda il riconoscimento del beneficio della liberazioneanticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con illavoro di pubblica utilità.3.1. Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., comeevidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 30563 del 23/01/2025, Ounissi,n.m., Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavoridi pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 57 e 76 l. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen.3.2. Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvederesul punto è il Magistrato di sorveglianza in quanto, come indicato nella pacificagiurisprudenza di questa sezione, il dato normativo è inequivoco (da ultimo Sez.1, n. 6218 del 16/01/2026 Rv. 289436 – 01; Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025,Ardissone, Rv. 287687–01).L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo,dal dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112 (in epocasuccessiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, alcomma 4 prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega ilriconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza» e alcomma 5 che «avverso l'ordinanza di cui al comma il difensore, l'interessato e ilpubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione onotificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente perterritorio» (Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m.).In tale prospettiva, quindi, pure prendendo atto delle considerazioni espostenell’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Firenze, si deve ribadireche le esigenze sistematiche rappresentate per cui sarebbe stata opportuna unaconcentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione dellaliberazione anticipata, in capo al giudice dell'esecuzione, non possono cherecedere innanzi al dato testuale, che non è superabile in via interpretativa (Sez.1, n. 30563 del 23/01/2025, Ounissi, n.m.; Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025,Maccarinelli, n.m.; Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01).3.3. Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce più voltecitate cui in tal modo si intende dare continuità, deve essere dichiarata lacompetenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze al quale devono esseretrasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato disorveglianza di Firenze, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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