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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 18318/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha riformato la de-cisione del Tribunale della stessa sede del 9 aprile 202, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.p.r. 309/90 per aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motiva-zione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il motivo sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla con-testata aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 otto-bre 1990, n. 309, valorizzando, nel complessivo giudizio sulla gravità del reato di cui all'art.133, primo comma, cod. pen., il disvalore della più grave violazione di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

La sentenza impugnata è dunque conforme al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valu-tazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legitti-mità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustifi-care la soluzione prevalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270450;).

Inotre, una spe-cifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella deter-minazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente ba-sata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243- 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258:356 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197-01),4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.Mmende.

Così deciso il 28/04/2026 [OSCURATO:PERSONA],é,estensore Il ries ente Daniel alafiore [OSCURATO:PERSONA] 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha riformato la de-cisione del Tribunale della stessa sede del 9 aprile 202, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.p.r. 309/90 per aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motiva-zione in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. Il motivo sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla con-testata aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 otto-bre 1990, n. 309, valorizzando, nel complessivo giudizio sulla gravità del reato di cui all'art.133, primo comma, cod. pen., il disvalore della più grave violazione di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La sentenza impugnata è dunque conforme al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valu-tazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legitti-mità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustifi-care la soluzione prevalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270450;). Inotre, una spe-cifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella deter-minazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente ba-sata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243- 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258:356 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197-01),4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.Mmende. Così deciso il 28/04/2026 [OSCURATO:PERSONA],é,estensore Il ries ente Daniel alafiore [OSCURATO:PERSONA] 3
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