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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27238/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato atteso che il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi previsto per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.l.gs. n. 159 del 2011 commessa il 7 marzo 2013 non era ancora decorso al momento della pronuncia impugnata.

Infatti, tale termine, come si evince dalla motivazione a sostegno della decisione di estinzione delle altre analoghe violazioni commesse dall'imputato in epoca precedente, è scaduto, tenuto conto delle sospensioni intervenute per 508 giorni, il 28 gennaio 2022 mentre la sentenza impugnata è stata emessa il 24 gennaio dello stesso anno.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 9 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato atteso che il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi previsto per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.l.gs. n. 159 del 2011 commessa il 7 marzo 2013 non era ancora decorso al momento della pronuncia impugnata. Infatti, tale termine, come si evince dalla motivazione a sostegno della decisione di estinzione delle altre analoghe violazioni commesse dall'imputato in epoca precedente, è scaduto, tenuto conto delle sospensioni intervenute per 508 giorni, il 28 gennaio 2022 mentre la sentenza impugnata è stata emessa il 24 gennaio dello stesso anno. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 marzo 20
Sentenza Cassazione n. 27238/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris