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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 33686/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 04/12/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Paolo A. M. Fiore, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 04/12/2025 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. di Siena in data 14/11/2024, ha rideterminato la pena complessiva, previo riconoscimento della continuazione tra i reati ivi giudicati e quelli già accertati con sentenza emessa dal Tribunale di Parma, all'esito di rito abbreviato - e non impugnata - in data 21/09/2023 irrevocabile in data 06/11/2023.2.

Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 442, comma 2 bis e 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., assumendo che la pena irrogata all'esito del riconoscimento della continuazione è viziata da errore di calcolo, avendo la Corte di appello di Firenze omesso l'applicazione del beneficio della ulteriore riduzione di un sesto della pena per l'ipotesi di non impugnazione della sentenza resa all'esito di rito abbreviato, previsto dall'art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen. introdotto dal d.

Igs. 150/2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Va innanzitutto rilevato che l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione», il quale vi provvede de plano ai sensi degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen. su iniziativa del condannato o anche del Pubblico ministero, riguardando la riduzione di pena l'applicazione del modello legale del trattamento sanzionatorio.

Presupposto per ottenere il beneficio della riduzione di un sesto della pena è l'irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato e del difensore.

La riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, ha lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione della causa dopo la decisione di primo grado, così da non dare luogo alla fase delle impugnazioni quando le stesse, alla luce della valutazione rimessa all'imputato e al difensore, non siano giustificate da un concreto interesse.

Non essendo state previste disposizioni transitorie, la nuova disciplina, di chiara natura sostanziale, è suscettibile di applicazione retroattiva ove più favorevole, con l'unico limite costituito dal giudicato, secondo la previsione generale dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., che la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo, riconoscendone il fondamento nella «esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti» (Corte cost., 20 maggio 1980, n. 74).

Dal campo di applicazione della nuova disciplina devono, quindi, escludersi le sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, mentre, tenuto conto del principio tempus regit actum, ritenuto dirimente dalle Sezioni Unite ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra (Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537 - 01), devono includersi le sentenze di primo grado che, a prescindere dalla data in cui sono state pronunciate, siano comunque divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della "riforma Cartabia", sempreché il termine per proporre l'impugnazione venga a scadere dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e questa non sia stata proposta.

22. Ciò premesso, la Corte di appello, in sede di rideterminazione della pena per l'applicazione della disciplina della continuazione, avrebbe dovuto prendere in esame, ai fini del corretto esercizio di tale facoltà, la richiesta ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. perché relativa a pena inflitta in sede di abbreviato con una sentenza, che, essendo stata pronunciata il 21/09/2023, era intervenuta ed era divenuta irrevocabile il 06/11/2023, posteriormente all'entrata in vigore del d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, per mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato e del difensore.

3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che viene rideterminato da questa Corte, non comportando alcuna valutazione di merito, in anni 6, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 2.833/00 di multa (così determinata: pena base per il reato più grave, individuato in quello deciso con la sentenza della Corte di appello di Firenze del 04/12/2025, anni 7 mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il reato giudicato con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Parma del 21/09/2023, irrevocabile il 06/11/2023, di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, e quindi ad anni 10 di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, ridotta per il rito abbreviato ad anni 6 mesi 8 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ulteriormente ridotta di un sesto ex art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen., limitatamente all'aumento operato per il reato satellite separatamente giudicato, alla pena così conclusivamente irrogata).

P.Q.M.

A P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 04/12/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Paolo A. M. Fiore, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 04/12/2025 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. di Siena in data 14/11/2024, ha rideterminato la pena complessiva, previo riconoscimento della continuazione tra i reati ivi giudicati e quelli già accertati con sentenza emessa dal Tribunale di Parma, all'esito di rito abbreviato - e non impugnata - in data 21/09/2023 irrevocabile in data 06/11/2023.2. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 442, comma 2 bis e 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., assumendo che la pena irrogata all'esito del riconoscimento della continuazione è viziata da errore di calcolo, avendo la Corte di appello di Firenze omesso l'applicazione del beneficio della ulteriore riduzione di un sesto della pena per l'ipotesi di non impugnazione della sentenza resa all'esito di rito abbreviato, previsto dall'art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen. introdotto dal d. Igs. 150/2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Va innanzitutto rilevato che l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione», il quale vi provvede de plano ai sensi degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen. su iniziativa del condannato o anche del Pubblico ministero, riguardando la riduzione di pena l'applicazione del modello legale del trattamento sanzionatorio. Presupposto per ottenere il beneficio della riduzione di un sesto della pena è l'irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato e del difensore. La riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, ha lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione della causa dopo la decisione di primo grado, così da non dare luogo alla fase delle impugnazioni quando le stesse, alla luce della valutazione rimessa all'imputato e al difensore, non siano giustificate da un concreto interesse. Non essendo state previste disposizioni transitorie, la nuova disciplina, di chiara natura sostanziale, è suscettibile di applicazione retroattiva ove più favorevole, con l'unico limite costituito dal giudicato, secondo la previsione generale dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., che la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo, riconoscendone il fondamento nella «esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti» (Corte cost., 20 maggio 1980, n. 74). Dal campo di applicazione della nuova disciplina devono, quindi, escludersi le sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, mentre, tenuto conto del principio tempus regit actum, ritenuto dirimente dalle Sezioni Unite ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537 - 01), devono includersi le sentenze di primo grado che, a prescindere dalla data in cui sono state pronunciate, siano comunque divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della "riforma Cartabia", sempreché il termine per proporre l'impugnazione venga a scadere dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e questa non sia stata proposta. 22. Ciò premesso, la Corte di appello, in sede di rideterminazione della pena per l'applicazione della disciplina della continuazione, avrebbe dovuto prendere in esame, ai fini del corretto esercizio di tale facoltà, la richiesta ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. perché relativa a pena inflitta in sede di abbreviato con una sentenza, che, essendo stata pronunciata il 21/09/2023, era intervenuta ed era divenuta irrevocabile il 06/11/2023, posteriormente all'entrata in vigore del d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, per mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato e del difensore. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che viene rideterminato da questa Corte, non comportando alcuna valutazione di merito, in anni 6, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 2.833/00 di multa (così determinata: pena base per il reato più grave, individuato in quello deciso con la sentenza della Corte di appello di Firenze del 04/12/2025, anni 7 mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il reato giudicato con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Parma del 21/09/2023, irrevocabile il 06/11/2023, di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, e quindi ad anni 10 di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, ridotta per il rito abbreviato ad anni 6 mesi 8 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ulteriormente ridotta di un sesto ex art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen., limitatamente all'aumento operato per il reato satellite separatamente giudicato, alla pena così conclusivamente irrogata). P.Q.M. A P.Q.M