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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 02456/2024

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal TRIBUNALE di TRAPANI con ordinanza del 18/07/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato richiesta di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., in quanto imputata nell'ambito del procedimento penale n. 1103/19 r.g. del Tribunale di Trapani; osservato che tale istanza, come pervenuta a questa Corte, fondata sull'assunto radicamento di una "situazione di incompatibilità all'interno del Tribunale di Trapani", che non garantirebbe l'imparzialità dell'organo giudicante del citato processo, non ha rispettato il disposto di cui all'art. 46 cod. proc. pen., e, in particolare, non risulta depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice procedente, né risulta notificata dal richiedente, entro sette giorni, alle altre parti; rilevato, pertanto, che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile, a norma dell'art. 46 comma 4 cod. proc. pen. e che, ai sensi dell'art. 48, co. 6 c.p.p., la richiedente deve essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità della richiesta non consente di ritenerla immune da colpa (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna la istante al pagamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore Il Pres4ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal TRIBUNALE di TRAPANI con ordinanza del 18/07/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato richiesta di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., in quanto imputata nell'ambito del procedimento penale n. 1103/19 r.g. del Tribunale di Trapani; osservato che tale istanza, come pervenuta a questa Corte, fondata sull'assunto radicamento di una "situazione di incompatibilità all'interno del Tribunale di Trapani", che non garantirebbe l'imparzialità dell'organo giudicante del citato processo, non ha rispettato il disposto di cui all'art. 46 cod. proc. pen., e, in particolare, non risulta depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice procedente, né risulta notificata dal richiedente, entro sette giorni, alle altre parti; rilevato, pertanto, che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile, a norma dell'art. 46 comma 4 cod. proc. pen. e che, ai sensi dell'art. 48, co. 6 c.p.p., la richiedente deve essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità della richiesta non consente di ritenerla immune da colpa (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna la istante al pagamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore Il Pres4ente