CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 11645/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine allacontravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e, con unico motivo, lamenta lamancata considerazione da parte del Giudice di appello di circostanze obiettive (ilcollegamento del coltello con l’attività di vivaista e la dichiarazione dell’imputato di nonessere a conoscenza della presenza in auto dell’arma) che deponevano per la suaassoluzione;ritenuto che il ricorso deduce censure interamente versate in fatto e che non siconfrontano con le argomentazioni dei giudici di merito in punto di assenza di giustificatomotivo e di sicura disponibilità da parte del ricorrente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11645/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3315/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37640/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine allacontravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e, con unico motivo, lamenta lamancata considerazione da parte del Giudice di appello di circostanze obiettive (ilcollegamento del coltello con l’attività di vivaista e la dichiarazione dell’imputato di nonessere a conoscenza della presenza in auto dell’arma) che deponevano per la suaassoluzione;ritenuto che il ricorso deduce censure interamente versate in fatto e che non siconfrontano con le argomentazioni dei giudici di merito in punto di assenza di giustificatomotivo e di sicura disponibilità da parte del ricorrente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]