CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 01372/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 12 dicembre 2022 dal Tribunale di Milano in relazione a reati di furto aggravato commessi in Pioltello il 23 novembre 2022 con recidiva reiterata e specifica; considerato che il motivo di censura (mancanza di condizione di procedibilità) è manifestamente infondato, essendo in atti le querele proposte dagli autisti dei Tir dai quali è stato sottratto parte del carico; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il stensore [OSCURATO:PERSONA]