CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36576/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06VDERB), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in ordine alla detenzione di kg. 2,235 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, disponendo la confisca della somma di denaro sequestrata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo illegalità della misura di sicurezza della confisca della quale non si specifica la base giuridica - se si tratti di confisca ex art. 240 o ex art. 240-bis cod. pen. - cosicché, se si versa nella prima ipotesi non emerge un rapporto eziologico tra la condotta di detenzione e la somma confiscata; se si versa nella seconda ipotesi non è considerato che la somma di 500 euro non è sproporzionata rispetto alla attività lavorativa che l'imputato ha dichiarato di svolgere (venditore ambulante), non essendosi svolto alcun accertamento dei presupposti di applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto per ragioni in fatto. 2.1. La sentenza ha giustificato la confisca della somma di denaro trovata in possesso dell'imputato sul rilievo che l'imputato non ne ha giustificato la provenienza e che essa non appare compatibile con l'assenza di uno stabile e certo lavoro, così definendo i presupposti di fatto correlati alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90. 2.2. Ritiene questa Corte che le esposte ragioni poste alla base della confisca si conformano al principio di legittimità secondo il qualefin tema di patteggiamento, il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d. I. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Sizyu, Rv. 281358). 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto proposto per ragioni non consentite dall'ordinamento rispetto ai casi tassativi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle