CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale conclude per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'accoglimento del ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma limitatamente al profilo del concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], richiamando gli atti difensivi, chiede il rigetto del ricorso del Pubblico ministero ed insiste per l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, nella parte in cui è stato confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. di cui ai capi 67), 68), 69) e 70) della rubrica. Anche il Pubblico ministero ricorre avverso la suddetta ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in riferimento al reato di partecipazione al locale romano di 'ndrangheta di cui al capo 1) della rubrica. I motivi oggetto dei ricorsi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con tre motivi deduce: 1.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 273, 649 cod. proc. pen. e 110, 512-bis cod. pen., per avere considerato quali autonomi reati singoli atti di un'unica vicenda di trasferimento fraudolento di valori relativa sia all'esercizio commerciale di via del Tintoretto (capi 67, 68 e 69) che alla vicenda di via Selinunte (capi 14 e 70), così duplicando i relativi capi di imputazione, con violazione del divieto di bis in idem, nonché vizio di motivazione per avere contraddittoriamente evidenziato che si tratta di condotte di un'unica attività fittiziamente interposta; 1.2. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e, segnatamente con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo specifico); 1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata nella forma agevolativa. 2. Ricorso del Pubblico ministero. Con quattro motivi deduce: 2.1. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rilievo delle plurime condotte di intestazione fittizia realizzate dall'indagato, avendone il Tribunale svalutato la portata dimostrativa in ordine alla condotta di partecipazione all'associazione di stampo mafioso; 2.2. mancanza di motivazione con riguardo al rilievo, di carattere persistente, del dato temporale in cui risultano essersi collocate le condotte dell'indagato e alla specificità del ruolo assunto rispetto a quello degli altri coindagati ai quali sono pure contestate analoghe condotte di intestazione fittizia;2.3. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla nozione di partecipe, per come risultante dagli orientamenti di legittimità formatesi in materia; 2.4. omessa motivazione quanto alla configurabilità del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati per i motivi di seguito indicati. 1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, restando assorbiti gli altri. Il ricorrente, con la richiesta di riesame, aveva lamentato che i plurimi reati di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestati ai capi 67), 68), 69) e 70) della rubrica e relativi alle attività commerciali condotte rispettivamente in via del Tintoretto ed in via Selinunte in Roma, dovessero rispettivamente ritenersi quali segmenti di un'unica attività di fittizia interposizione. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, con riguardo alle condotte di cui ai capi 67), 68) e 69) relative all'attività esercitata in via del Tintoretto, l'unicità emergeva da plurimi elementi, costituiti non solo dal fatto che l'oggetto del reato era da considerarsi identico (l'attività commerciale nel complesso ivi esercitata), ma anche dalla comune finalità sottesa alle operazioni di attribuzione fittizia; invero, per come ricostruito dal provvedimento genetico e dalla stessa ordinanza impugnata, risulta che le diverse società (prima la [OSCURATO:SOCIETA]. e poi la ME.DE . s.r.I.) erano state costituite per l'unico scopo volto alla realizzazione dello schermo patrimoniale dell'intera attività ivi svolta (bar e tabaccheria). Sul punto, la difesa richiama anche la motivazione del Giudice delle indagini preliminari, ove erano svolte considerazioni unitarie dell'attività, evidenziandosi la presenza, sotto il profilo bancario e commerciale, di «operazioni infragruppo», di un «gruppo di aziende coordinato» e di «cointeressenze economiche». All'unicità di scopo faceva, dunque, seguito il collegamento negoziale tra le varie condotte contestate che, per tale ragione, perdevano la loro «individualità», assurgendo a singoli segmenti di una fattispecie unitaria. Ad analoghe conclusioni doveva giungersi anche con riferimento alla vicenda relativa alla DE.PA Immobiliare di cui al capo 70), avendo la stessa ordinanza impugnata osservato come tale contestazione si saldasse con quella elevata con l'intestazione fittizia contestata al capo 14) della prima ordinanza cautelare emessa nei confronti dell'indagato, in quanto relativa alla gestione dell'attività commerciale condotta nello stesso esercizio di via Selinunte, in Roma.A fronte di tali specifiche doglianze, l'ordinanza impugnata ha escluso l'unitarietà delle vicende operando un mero richiamo testuale ai capi di imputazione e facendo leva sulla natura istantanea con effetti permanenti del delitto di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen. Si tratta, tuttavia, di argomenti che non appaiono decisivi ai fini della risoluzione della questione posta dalla difesa. Il mero richiamo dei capi di imputazione, infatti, non può ritenersi esaustivo essendo oggetto di doglianza proprio la natura plurima degli episodi per come dal Pubblico ministero provvisoriamente contestati. Il riferimento alla natura del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. non è di per sé in grado di dirimere il tema dell'unicità del fatto, allorché la censura difensiva ne sollecita una verifica in concreto, in ragione dell'articolazione delle condotte che si è accertato essere strettamente collegate sul piano negoziale, ideativo ed esecutivo. Al fine di dirimere la questione posta nei motivi di riesame occorreva: - verificare se, sulla scorta della ricostruzione dei fatti per come asseverata dai provvedimenti di merito, le condotte possano, dal punto di vista naturalistico e giuridico, integrare altrettanti autonomi fatti di reato, accentrando in sé un proprio disvalore, anche in ragione dell'identità o meno dei soggetti via via coinvolti, ovvero si sia, al contrario, al cospetto di un concorso di persone nell'originario unico reato, ove le ulteriori difformità tra titolarità formale ed apparente siano ascrivibili, sul piano causale, quali segmenti volti a rafforzare l'originaria intestazione fittizia, perfezionando lo schermo e rendendolo più funzionale; - accertare se i successivi passaggi abbiano una finalità mediata, ossia meramente prodromica alla realizzazione dell'unitario obiettivo illecito avuto di mira ovvero una finalità ultima di rafforzamento e di completamento dell'operazione di interposizione fittizia realizzata. Va, pertanto, annullata sul punto l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma, restando di conseguenza assorbite le altre questioni poste col presente ricorso. 2. Ricorso del Pubblico ministero. Il ricorso è fondato. 2.1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha disconosciuto il rilievo partecipativo delle ulteriori condotte di intestazione fittizia realizzate dall'indagato essenzialmente in ragione dei seguenti rilievi: a) le condotte di intestazione fittizia non rientrerebbero tra gli «indici» dimostrativi della condotta di partecipazione per come indicati nella prima ordinanza cautelare dal Giudice per le indagini preliminari ed individuati, invece, nella titolarità di una dote di 'ndrangheta, nella partecipazione alla «mangiata» del 15/10/2017 e nell'essere stati messi a conoscenza di informazioni segrete relative a questioni di cosca; b) non può ritenersi che l'indagato abbia posto in essere una serialità di condotte di messa a disposizione, diverse da quelle di favoreggiamento (oggetto della precedente ordinanza), che non fossero finalizzate alla gestione dei complessi aziendali oggetto delle contestate fittizie intestazioni; c) le vicende relative alla costituzione della DE.PA. Immobiliare (capo 70) e all'attività di viale del Tintoretto (capi 67, 68 e 69) non possono ritenersi tali da elevare l'apporto contributivo dell'indagato ad indice di partecipazione, in quanto non riguardano aspetti relativi al suo ruolo di «cerniera», ma attengono soltanto al settore delle intestazioni fittizie in cui però l'indagato aveva già dimostrato di essere inserito in modo capillare per come già asseverato dal Giudice per le indagini preliminari in occasione della prima ordinanza di custodia cautelare. In sostanza, gli aspetti tratteggiati nelle nuove contestazioni attengono, nella valutazione operata dal Tribunale, unicamente a condotte poste in essere dall'indagato nello stesso segmento delle intestazioni fittizie in cui prima aveva già mostrato di muoversi e ritenute non sufficienti ad asseverare una contestazione associativa. Difetterebbe, quindi, quel quid novi necessario ad asseverare una condotta di partecipazione. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la «svalutazione» operata dall'ordinanza impugnata in ordine al tema del rilievo partecipativo delle plurime ed ulteriori condotte di intestazione fittizia operate dal ricorrente - quali indici dimostrativi di un'appartenenza all'associazione di stampo mafioso ovvero di un'ipotesi di concorso esterno - si ponga in termini distonici con la particolare natura del sodalizio a vantaggio del quale tali schermature sono state realizzate e con la direzione finalistica che a tali contributi sono riconosciuti, nonché con la variegata natura dell'apporto assicurato dall'indagato, per come affermato dagli stessi giudici di merito. Invero, dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che l'associazione di stampo mafioso è un locale di 'ndrangheta costituito nella città di Roma, la cui principale finalità è rappresentata dall'inquinamento del tessuto economico- sociale, realizzato mediante una sistematica attività di investimento di proventi anche illeciti, utilizzati per rilevare attività commerciali in vari settori che venivano poi sistematicamente intestate a compiacenti prestanome. Di conseguenza, le intestazioni fittizie costituiscono la «ragione sociale» di detta compagine, per mezzo delle quali si attua il programma associativo. Inoltre, l'indagato risulta essere stato già raggiunto, nell'ambito dell'attuale procedimento, da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari in ordine ai delitti di cui agli artt. 110-512-bis e 378 cpv. cod. pen., entrambi aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., per essersi prestato ad assumere, in favore di [OSCURATO:PERSONA], la veste di intestatario fittizio nell'ambito del complesso aziendale per la gestione delle attività condotte in via Selinunte di Roma, nonché per avere aiutato i due capi del locale di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria (rispettivamente capi 14 e 35 dell'imputazione provvisoria). In particolare, a tale ultimo proposito, viene messo in luce il ruolo di «cerniera» dallo stesso svolto in favore dei due capi del locale, rilevando come l'indagato, in ragione del compito di intermediario assegnato fosse persona di stretta fiducia di entrambi; si evidenzia, altresì, come dai dialoghi intercettati emerga come lo stesso sia pienamente consapevole del contesto di 'ndrangheta in cui si muoveva e che con la propria condotte agevolava, ragione per la quale i giudici di merito hanno ritenuto entrambi i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., nella declinazione dell'agevolazione (in relazione a detto titolo cautelare si è, peraltro, formato il giudicato avendo la S.C. rigettato il ricorso avverso la decisione di riesame). La circostanza che i suddetti «contributi» siano stati ricondotti dalla prima ordinanza cautelare alla figura del favoreggiamento e ad un'ipotesi di intestazione fittizia, escludendone, a detta del Tribunale, il rilievo partecipativo in quanto non sussumibili all'interno del relativo «decalogo» dimostrativo all'epoca indicato dallo stesso giudice che ha disposto la cautela, non assume alcun carattere preclusivo ad una rivalutazione di quegli elementi a differenti fini e di maggior disvalore allorché, nell'ambito dello stesso procedimento, si acquisiscano nuove emergenze idonee a supportare un giudizio dotato di novum afferente a fattispecie (art. 416- bis cod. pen.) che, con riguardo all'indagato, non aveva neppure formato oggetto, da parte del Pubblico ministero, di precedente contestazione associativa e connessa domanda cautelare. Al riguardo, la circostanza che il Pubblico ministero, in forza degli elementi all'epoca acquisiti, avesse ritenuto di non sottoporre al giudice della cautela, in relazione alla posizione dell'indagato, la domanda cautelare anche per il delitto associativo non determina alcuna preclusione processuale a valutare gli elementi illo tempore versati con riguardo ad una differente ipotesi, laddove ve ne siano altri nel frattempo acquisiti. La determinazione cautelare rientra nella discrezionalità del Pubblico ministero e dalle cadenze del suo esercizio non possono farsi derivare decadenze o preclusioni che non siano quelle espressamente stabilite dalla legge processuale. Analogamente nessun giudicato preclusivo vi è ad utilizzare gli argomenti che il primo giudice della cautela ha speso per tratteggiare la personalità dell'indagato ed il ruolo da costui svolto in favore del sodalizio, sia pure ai fini del riconoscimento dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Di conseguenza, se vale l'affermazione che l'indagato è da molti anni inserito in modo capillare nel settore delle intestazioni fittizie, ossia nell'ambito del settore che costituisce la ragione sociale del locale di 'ndrangheta, illogico è svalutare di per sé tale ruolo alla luce dell'accertamento di nuove analoghe condotte strumentali all'operatività del sodalizio ed idonee ad essere valutate ai fini della possibile dimostrazione di un contributo che temporalmente si può, in ipotesi, arricchire di ulteriore pregnante significato. E tanto e prescindere dall'erronea riconducibilità dei contributi di carattere intermediario svolti dall'indagato nell'alveo del delitto di cui all'art. 378 cod. pen., non essendosi tenuto conto che la configurabilità del favoreggiamento personale con riguardo ad un reato presupposto di natura permanente presuppone che si sia già verificata la sua cessazione, costituita dallo scioglimento del sodalizio, ricorrendo altrimenti la partecipazione all'associazione mafiosa o il concorso esterno alla stessa, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa (in termini, Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217 - 07; Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Rv. 282510 - 01). Analogamente alcun rilievo preclusivo può riconoscersi agli indici dimostrativi della partecipazione che ha utilizzato il giudice della cautela nella prima ordinanza cautelare per distinguere associati e concorrenti eventuali nei delitti fine che non sarebbero spendibili per l'odierno indagato. Il giudicato cautelare attiene ai fatti oggetto di contestazione e non agli argomenti utilizzati; peraltro, con riferimento alla posizione del ricorrente va ribadito che nessuna domanda cautelare venne inizialmente avanzata in ordine al reato associativo. Per come precisato dalla Corte di legittimità, gli indici fattuali della partecipazione hanno carattere «atipico», la cui individuazione è rimessa al giudice del merito, al quale spetta poi stabilire se in forza di questi sia possibile affermare lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua «messa a disposizione» in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (ex multis vedi: Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). E rispetto a tale valutazione, si è anche affermato che è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova della partecipazione al sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254233; Sez. 2, n. 19435 del 31/3/2016, Ficara, Rv. 266670; da ultimo v. Sez. 1, n. 47347 del 08/09/2022, Portacci, non mass.; Sez. 2, n. 11287 del 03/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 2.2. Infine, proprio la natura «atipica» dei contributi che possono prestarsi a favore delle associazioni di stampo mafioso, imponeva anche di esplorare, alla luce dei principi dettati dalla Corte di legittimità in materia, se nella condotta tenuta dal ricorrente potessero ravvisarsi gravi indizi di colpevolezza in ordine ai concorso esterno, configurandosi tale ipotesi allorché l'agente abbia fornito un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, ovvero di un suo particolare settore e ramo o articolazione territoriale, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 07). Si tratta di un tema, per come dedotto dal Pubblico ministero ricorrente, completamente disatteso dall'ordinanza impugnata, che non può, in assenza di una adeguata motivazione, ritenersi implicitamente confutato con gli argomenti posti a fondamento dell'esclusione della condotta di partecipazione, in relazione ai quali si appuntano, peraltro, i vizi di legittimità sopra evidenziati. 3. In conclusione, in accoglimento dei ricorsi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di [OSCURATO:PERSONA] va annullata l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.M. In accoglimento dei ricorsi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di [OSCURATO:PERSONA], annulla l'ordinanza impugnata e rin