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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03031/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 maggio 1991; avverso l'ordinanza del 18 luglio 2024 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il prosieguo; [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] prendendo atto della rinuncia dichiarata dal difensore presente in udienza.

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagato, si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce la nullità dell'ordinanza perché fondata su una dichiarazione di rinuncia proposta dal difensore non munito di procura speciale.

3. Il ricorso è fondato.

Il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244), circostanza non verificatasi in concreto.

4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata e gli atti trasmessi al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica, per l'ulteriore corso.

5. L'Ufficio di cancelleria curerà gli adempi menti imposti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. del codice di procedura penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmette gli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 maggio 1991; avverso l'ordinanza del 18 luglio 2024 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il prosieguo; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] prendendo atto della rinuncia dichiarata dal difensore presente in udienza. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagato, si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce la nullità dell'ordinanza perché fondata su una dichiarazione di rinuncia proposta dal difensore non munito di procura speciale. 3. Il ricorso è fondato. Il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244), circostanza non verificatasi in concreto. 4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata e gli atti trasmessi al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica, per l'ulteriore corso. 5. L'Ufficio di cancelleria curerà gli adempi menti imposti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. del codice di procedura penale. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmette gli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deci
Sentenza Cassazione n. 03031/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris