CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 20010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrente-avverso il decreto della Corte d'appello di Catanzaro n. 982/2022,depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27226/2022Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 20010/2026Data pubblicazione 15/06/2026PREMESSO CHE1. Nel 2020 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda di equa riparazione perl’irragionevole durata di un processo civile, incardinato con domandamonitoria nel novembre del 2003 presso il Giudice di pace di Rossano epoi deciso in appello dal Tribunale di Rossano nel luglio del 2018. [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro ha rigettato il ricorso, non avendo la partericorrente prodotto la documentazione allegata al ricorso in copiaautentica. Rapani ha proposto opposizione contro il decreto, deducendo diavere depositato nei termini assegnati la documentazione richiesta, ma diaverlo fatto nel fascicolo telematico errato. Con decreto n. 982/2022 laCorte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’opposizione. La Corte d’appelloha osservato che parte opponente aveva provato di avere depositatodocumentazione nel fascicolo errato, ma la documentazione depositata nelfascicolo era stata autenticata dal difensore, cosicché gli atti della causapresupposta, anche in fase di opposizione, non sono stati prodotti in copiaautentica, non risultando sulla documentazione, ricavata tramite scansionedi documenti quasi interamente cartacei, una attestazione di conformitàagli originali rilasciata dal soggetto che li deteneva, il cancelliere.2. Avverso il decreto [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.Il ricorrente ha depositato tre memorie prima della precedente adunanzain camera di consiglio.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in cinque motivi.1) Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi.a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge, inrelazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., con riferimento agli artt. 115, 116,294, commi 2, 3 e 4, c.p.c.: la documentazione richiesta si trovaall’interno di un file allegato alla comunicazione di deposito del 4 marzo2020, file che si è volutamente depositato in formato cifrato e nonNumero registro generale 27226/2022Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 20010/2026Data pubblicazione 15/06/2026modificabile, cosicché potesse essere aperto soltanto dalla cancelleria;l’errore materiale del difensore è stato l’avere depositato il file nel registrodegli affari civili e non in quello della volontaria giurisdizione, che però èstato accettato dalla Corte d’appello; in relazione all’avvenuto depositodegli atti richiesti, seppure in un procedimento sbagliato, si sarebbedovuta concedere la rimessione in termini più volte richiesta.b) Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di legge, inrelazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., con riferimento agli artt. 115 e 116,294, commi 2, 3 e 4, c.p.c.: non avendo considerato il file, la Corted’appello ha erroneamente ritenuto che non fossero stati depositati gli attirichiesti a integrazione.I motivi sono inammissibili in quanto non si rapportano alla ratio decidendidella pronuncia impugnata. La Corte d’appello ha infatti riconosciutol’avvenuto deposito da parte del ricorrente della documentazione nelfascicolo errato, ma ha sottolineato come tali documenti fossero statiestratti da un fascicolo cartaceo e non fossero stati prodotti in copiaautentica, non risultando un’attestazione di conformità agli originali daparte del cancelliere. Al riguardo si veda la recente pronuncia di questaCorte n. 27565/2025, la quale ha sottolineato come l’art. 3, comma 3,della legge n. 89/2001, nel contemplare la necessità che le copie deidocumenti contenuti nel fascicolo del giudizio presupposto siano conformiagli originali, esclude il potere del difensore di attestare tale conformitàcon riguardo alle copie dei verbali cartacei, giacché tale potere non èconferito da una norma generale e deve, perciò, essere utilizzato solo neilimiti previsti dalle singole disposizioni normative di carattere speciale e, inparticolare, dagli artt. 16-bis, comma 9-bis e 16-decies, del d.l. n. 179 del2012 che, infatti, concernono solo gli atti processuali di parte, quelli degliausiliari del giudice e i provvedimenti di quest'ultimo e non anche le copiedei verbali di causa, la cui attestazione di conformità agli originali resta diNumero registro generale 27226/2022Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 20010/2026Data pubblicazione 15/06/2026competenza esclusiva del cancelliere, quale pubblico ufficiale che haformato il documento e ne detiene l'originale nel fascicolo d'ufficio.2) Il terzo motivo contesta violazione e falsa applicazione di legge, inrelazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., con riferimento agli artt. 2 e 2-bisdella legge n. 89/2001, 115 e 116 c.p.c., 2056 c.c., per avere la Corted’appello erroneamente omesso di liquidare l’indennizzo dovuto.Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha ritenuto che non fosse stataprodotta in copia autentica la documentazione, così come richiesto dall’art.3, comma 3, della legge n. 89/2001, pur avendo la medesima Corteinvitato la parte a farlo, cosicché ha rigettato nel merito la domanda, nonavendo potuto decidere sulla medesima. Nel caso in esame il giudice –come si legge nel ricorso alla pag. 4 – ha, con provvedimento comunicatoil 20 febbraio 2020, invitato la parte a rimediare all’insufficienza dellaprova e il ricorrente ha depositato dei documenti in data 3 aprile 2020, mala documentazione depositata è risultata, ad avviso della Corte d’appello,priva della necessaria autenticazione del cancelliere. Il ricorrente sostienedi avere, unitamente all’opposizione, depositato il file “Atto.ENC”. In talegiudice (vedere le pagg. 6-7 del ricorso), ossia la copia autentica dellasentenza del processo presupposto con relativo certificato del cancelliere,la copia autentica del fascicolo di primo grado del procedimentopresupposto, la copia autentica del fascicolo di secondo grado delprocedimento presupposto. Al riguardo la Corte d’appello afferma che “gliprodotti in copia non autentica, non risultando sulla documentazione,ricavata tramite scansione di documenti quasi interamente cartacei,un’attestazione di conformità agli originali”, attestazione di conformità delfascicolo d’ufficio e delle eventuali altre parti che doveva essere rilasciatadal cancelliere e non dall’avvocato. Il ricorrente sostiene che taleNumero registro generale 27226/2022Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 20010/2026Data pubblicazione 15/06/2026denunciato doveva allora essere fatto valere non con il ricorso percassazione, ma quale motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4,c.p.c.3) Il quarto motivo fa valere violazione e falsa applicazione di legge, inrelazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., con riferimento all’art. 3, comma 5,legge n. 89/2001, per non avere disposto l’acquisizione degli atti e deiverbali di udienza.Il motivo è infondato. L’art. 3, comma 3, della legge n. 89/2001 prescriveche, insieme al ricorso, siano depositati in copia autentica “l’atto dicitazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nelcui ambito la violazione si assume verificata; i verbali di causa e iprovvedimenti del giudice; il provvedimento che ha definito il giudizio, ovequesto si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili”. È vero chela giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il richiamato comma 3dell’art. 3 non introduce requisiti di carattere formale della domandaincidenti sulla procedibilità o ammissibilità della stessa, ma specifica ilcontenuto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente nella fasemonitoria del giudizio, cosicché il giudice deve invitare la parte a rimediareall’insufficienza della prova (cfr. in tal senso Cass. n. 24181/2019). Nelcaso in esame, il giudice ha invitato la parte a rimediare all’insufficienzadella prova, ma – come si è visto supra – la documentazione depositatadal ricorrente nel giudizio di opposizione è risultata priva della necessariaautenticazione del cancelliere.4) Il quinto motivo denuncia, in via subordinata, violazione e falsaapplicazione di legge, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., conriferimento all'art. 92, comma 2, c.p.c.: controparte si è costituita con unacomparsa di quattro righe e non ha partecipato nemmeno a un’udienza;ciononostante il ricorrente è stato condannato a pagare la somma di euro1.000 e rischia una seconda condanna alle spese davanti alla Corte diNumero registro generale 27226/2022Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 20010/2026Data pubblicazione 15/06/2026cassazione; la Corte d’appello doveva compensare le spese per l’assolutanovità della questione trattata.Il motivo è infondato. Il Ministero della giustizia si è costituito nel giudiziodi merito e ad esso spettavano quindi le spese, essendo risultatototalmente vittorioso. È vero che il giudice può compensare in tutto o inparte le spese di lite, ma si tratta di valutazione che - tanto nell'ipotesi disoccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con gli altri motiviindicati dal secondo comma dell’art. 92 c.p.c. - spetta al giudice di meritoe non è soggetta al controllo di questa Corte (cfr. in tal senso, Cass. Sez.Un. n. 14989/2005; da ultimo, Cass. n. 9860/2025).II. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributounificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quaterall'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 1.700,oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 19 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa