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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 luglio 2026

Cassazione n. 24002/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-resistente-avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA di [OSCURATO:PERSONA] dellaTOSCANA n. 1691/2022 depositata il 30/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/20261.

Il presente giudizio, secondo quanto emerge dagli atti di causa, traeorigine dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dapprima contro lacomunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis,d.P.R. n. 602 del 1973 (notificata in data 01/10/2018 e iscritto sub R.G. n.534/2018) e, successivamente, contro l’intimazione di pagamento(notificata in data 19/04/2018 e iscritta a R.G. 821/2018), che riguardavagli stessi provvedimenti (ad eccezione di uno) già oggetto dellacomunicazione di iscrizione ipotecaria.1.1.

Le contestazioni del contribuente si incentravano, in sostanza, sullamancata notificazione degli atti presupposti e, a seguito della produzione incopia della documentazione attestante l’esecuzione delle notifiche da partedell’amministrazione finanziaria, sul disconoscimento della conformità dellecopie prodotte agli originali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Firenze, previa riunione dientrambi i giudizi in quello iscritto sub R.G. n. 534/2018, ha accolto i ricorsidel contribuente, con sentenza n. 287/19 riformata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Toscana (hinc: CGT2), con la sentenza n.1691/2022 depositata in data 30/12/2022.La CGT2, nell’accogliere l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate,rilevava, in particolare, che, ai fini dell’art. 2719 c.c., il disconoscimento diconformità delle copie agli originali richiede una contestazione espressa especifica in ordine agli asseriti aspetti di difformità.

La produzione, da partedell’agente della riscossione, di copia della notificazione della cartellaesattoriale o dell’avviso di ricevimento impone al giudice di valutare lespecifiche difformità contestate dal contribuente.

Quest’ultimo, nel caso dispecie, non aveva prospettato alcuna contestazione circa specifici profili didifformità delle copie prodotte rispetto agli originali.Numero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/20262.1.

Sono state ritenute infondate anche le censure relative alla violazionedell’art. 7 legge n. 212 del 2000 in ordine alla mancata allegazione degli attipresupposti richiamati per relationem nell’intimazione di pagamento.Quest’ultima, infatti, costituisce un atto vincolato, che non richiede unaparticolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alle cartellenotificate in precedenza, che non devono essere, a loro volta, nuovamenteallegate, proprio perché notificate in precedenza.2.2.

Infine, la CGT2 ha ritenuto infondata la censura di omessa pronunciasull’istanza di rateizzazione, dal momento che dalla richiesta delcontribuente non risultava che quest’ultimo fosse in grado di adempiere aquest’ultima.3.

Contro la sentenza della CGT2 il contribuente ha proposto ricorso incassazione con quattro motivi.4.

L’Agenzia delle Entrate non ha proposto controricorso nei termini dilegge, limitandosi a depositare memoria di costituzione ai fini dell’eventualepartecipazione all’udienza, mentre l’agente della riscossione è rimastointimato.5.

Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. in relazione agli artt. 2712 e 2719 c.c.1.1.

Con tale motivo la sentenza di secondo grado viene censurata peraver ritenuto che le contestazioni delle copie relative alle notifiche degli attipresupposti non fossero puntuali, evidenziando che, in realtà, ciò che venivacontestato era la stessa esistenza degli atti presupposti.La ricorrente rileva che le controparti, sia nel giudizio di primo grado,che in quello di appello, non avevano prodotto né gli originali né tantomenole copie degli atti presupposti (ossia le cartelle di pagamento nn.Numero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/202604120160002281553000; 04120160007012122000; 04120170004448335e l’avviso di accertamento n.

T8B011004085/2016).Al contrario, in sede di controdeduzioni in primo grado, le resistentihanno prodotto soltanto le fotocopie delle presunte relate di notifica deglistessi atti.

Tali fotocopie hanno formato oggetto di disconoscimentoall’udienza del 19 settembre 2018, nel cui verbale si legge: «il difensoredisconosce la conformità di tutte le copie prodotte dall’Ufficio sulle notifichee produce cassazione in merito».

La mancata produzione degli originali edelle fotocopie degli atti presupposti è dunque pacifica.Ad avviso di parte ricorrente i giudici d’appello hanno, quindi, applicatoerroneamente le disposizioni degli artt. 2712 e 2719 c.c., poiché lacontestazione effettuata dalla ricorrente era validamente compiuta ai sensidi entrambe le disposizioni di legge, essendo fondata proprio sull’inesistenzastessa degli originali.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.2.1.

Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata peraver omesso di esaminare l’inesistenza degli atti presupposti allacomunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n.04176201800000059000 e all’intimazione di pagamento n.04120189005791552000, impugnati dalla contribuente.Infatti, è pacifico che tali atti non siano mai stati esibiti in giudizio dallecontroparti.

Trattasi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio inquanto, se il giudice di appello avesse apprezzato l’inesistenza degli attipresupposti, avrebbe certamente confermato la sentenza di primo grado,che ha proceduto all’annullamento della comunicazione di preventivaiscrizione ipotecaria e dell’intimazione di pagamento emessi dall’agentedella riscossione.

L’inesistenza di tali atti era stata eccepita, sia in sede diNumero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/2026ricorso introduttivo che in sede di controdeduzioni davanti al giudice diseconde cure.3.

Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminatiinsieme, in quanto connessi.3.1.

Il primo motivo è infondato e il secondo motivo deve ritenersiassorbito.Occorre precisare che si legge a pag. 5 del ricorso in cassazione:«L’odierna ricorrente, con ricorso iscritto all’R.G. 534/2018, impugnava lacomunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria per omessa notifica deglidell’art. 7 della L. 212/2000 per mancata allegazione degli stessi atti daparte dell’Ufficio.

Quindi, la ricorrente chiedeva l’annullamento dellacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle edell’avviso di accertamento in essa richiamati.»A pag. 7 del ricorso in cassazione si legge, poi, che: «Con il primo motivodel ricorso R.G.R. 821/2018, la [OSCURATO:PERSONA] deduceva (con analogo motivodi gravame del ricorso iscritto sub R.G.R. 534/2018) di non aver mairicevuto i citati atti presupposti all’intimazione di pagamento - a questa nonallegati - e ne chiedeva l’annullamento.

Per tali ragioni, deduceval’illegittimità dell’atto impugnato per violazione degli artt. 25, 26, 76 e 77DPR 602/73 e degli artt. 7 e 17 L. n. 212/2000.»Si legge, poi, a pag. 15 del ricorso: «Invero, le controparti, sia nelgiudizio di primo grado, che in quello di appello, non hanno prodotto né glioriginali né tantomeno le copie degli atti presupposti (ossia le cartelle dipagamento nn. 04120160002281553000; 04120160007012122000;04120170004448335 e l’avviso di accertamento n.

T8B011004085/2016).Al contrario, in sede di controdeduzioni in primo grado, le resistentihanno prodotto soltanto le fotocopie delle presunte relate di notifica deglistessi atti.Numero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/2026Tali fotocopie hanno formato oggetto di disconoscimento all’udienza del19 settembre 2018, nel cui verbale si legge: “il difensore disconosce laconformità di tutte le copie prodotte dall’Ufficio sulle notifiche e producecassazione in merito” (cfr. pag. 12 doc. 9).»3.3.

A pag. 16-17 del ricorso in cassazione si legge, poi, che: «Pertanto,proprio perché la ricorrente ha sempre negato l’esistenza stessa degli attipresupposti (cfr. pp. 3 e 4 controdeduzioni in appello sub doc. 13: “lecontroparti non hanno prodotto in giudizio neanche la fotocopia integraledei titoli, atti e provvedimenti (segnatamente, dell’avviso di accertamentoe delle cartelle di pagamento) che affermano essere stati correttamentenotificati all’odierna appellata e che dovrebbero costituire il fondamentodell’iscrizione ipotecaria e dell’intimazione di pagamento impugnati nellapresente sede”) - e questi atti non sono mai stati prodotti né in originale,né in copia - pur potendo l’Ufficio provvedere alla loro produzione anche inappello, ai sensi dell’art. 58, comma 2 del D.lgs. 546/1992 -, ildisconoscimento del 19 settembre 2018 deve ritenersi pienamente efficace.Ne consegue che la sentenza impugnata è gravemente erronea e meritevoledi cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719c.c.».3.4.

Ora, a parte la sovrapposizione tra contestazione relativa allamancata notifica degli atti presupposti (cui la ricorrente fa riferimentonell’illustrazione dei contenuti degli atti introduttivi dei giudizi riuniti) econtestazione dell’esistenza degli atti presupposti (sulla quale richiama lecontrodeduzioni in appello) che emerge dalla lettura del ricorso incassazione, occorre evidenziare, in primo luogo, che secondo lagiurisprudenza di questa Corte, la prova del perfezionamento delprocedimento di notificazione della cartella di pagamento è assoltamediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso diricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copiadella cartella stessa (Cass. 11/11/2016, n. 23039; Cass. 11/10/2017, n.Numero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/202623902; Cass. 14/06/2019, n. 16121; Cass. 30/07/2019, n. 20444; Cass.26/10/2020, n. 23426; si veda anche Cass. n. 20769 del 21/07/2021), laquale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersiritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovatosenza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795del 29/07/2016; Cass. n. 33563 del 28/12/2018; Cass. n. 12883 del26/06/2020).In secondo luogo, il contribuente non poteva limitarsi a undisconoscimento generico, incentrato sul fatto che non erano stati prodottigli originali degli atti presupposti di cui l’amministrazione finanziaria forniva,tuttavia, la prova della conoscenza da parte del contribuente.Per negare che le notificazioni degli atti presupposti non fossero stateaffatto eseguite non poteva essere, quindi, necessario un merodisconoscimento delle copie degli atti che documentavano l’esecuzione dellenotifiche, ma era, piuttosto, necessaria la proposizione della querela difalso.

Questa Corte ha, infatti, precisato che, in tema di copie di documenti,il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modochiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendol'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quelloprodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediantepresunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui vienecontestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede laquerela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copiaartificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria (Cass.,05/01/2025, n. 134).3.

Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.in relazione all’art. 22, comma 5 del d.lgs. n. 546 del 1992.Numero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/20263.1.

Con tale motivo la ricorrente – sulla base dell’asserita efficacia deldisconoscimento indicato nel primo motivo di ricorso – censura la sentenzaimpugnata, rilevando che il giudice di seconde cure avrebbe dovutoordinare, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, la produzione deglioriginali degli atti di cui l’amministrazione finanziaria aveva prodotto lecopie.3.2.

Il motivo è infondato, dal momento che l’art. 22, comma 5, d.lgs.n. 546 del 1992 – nel prevedere che, ove sorgano contestazioni il giudicetributario ordina l’esibizione degli originali – si riferisce agli atti e aidocumenti di cui ai precedenti commi dell’art. 22 cit., cioè agli atti cheriguardano la costituzione in giudizio del ricorrente e la notificazione delricorso.

Non vi era, quindi, alcun obbligo per il giudice di ordinare laproduzione degli originali della documentazione prodottadall’amministrazione finanziaria per dimostrare la notificazione degli attipresupposti all’intimazione e alla comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria impugnata, considerata anche la necessità che le contestazioniarticolate dalla ricorrente fossero veicolate nella proposizione della quereladi falso.4.

Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. in relazione all’art. 19, comma 1-quater del d.P.R. n. 602 del 1973vigente ratione temporis.4.1.

Con tale motivo il ricorrente ha esposto di aver presentato, in data27 marzo 2018, all’Agenzia delle Entrate – Riscossione un’istanza didilazione dell’avviso di accertamento n.

T8B011004085/2016, ai sensidell’art. 19 D.P.R. n. 602/1973.

Tuttavia, in data 19 aprile 2018, primaancora di evadere la suddetta istanza, l’Agenzia delle Entrate – Riscossionenotificava alla ricorrente l’intimazione di pagamento n.04120189005791552000, di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973.

Il rigettodell’istanza di dilazione era ricevuto dalla contribuente solo il 15 maggioNumero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/20262018, un mese dopo la notifica dell’intimazione di pagamento de quo.

Lanotifica dell’intimazione di pagamento prima della delibazione sull’istanza dirateizzazione costituiva formale violazione dell’art. 19, comma 1 quater cit.vigente ratione temporis, che recitava: «Ricevuta la richiesta di rateazione,l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o ilfermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento dellarichiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3.

Sono fatti comunquesalvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione.A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le sommeoggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essereconcessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutivesino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, ilpagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire leprocedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione chenon si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia statapresentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia resodichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento diassegnazione dei crediti pignorati.»Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di seconde cure, laquestione sottoposta alla Corte non riguardava tanto l’esistenza dei requisitiper l’accoglimento della domanda di rateizzazione – la cui valutazioneesulava dai poteri della CGT2 - quanto la violazione dell’art. 19, comma 1-quater d.P.R. n. 602 del 1973, per non aver l’Ufficio delibato su taledomanda prima della notifica dell’intimazione di pagamento.

Difatti, comestabiliva l’art. 19, comma 1-quater vigente ratione temporis “a seguito dellapresentazione di tale richiesta […] non possono essere avviate nuove azioniesecutive sino all'eventuale rigetto della stessa.»4.2.

Il motivo di ricorso è infondato, dal momento che, come evidenziatodalla stessa parte ricorrente, l’istanza di rateizzazione preclude, ai sensidell’art. 19, comma 1-quater, d.P.R. n. 602 del 1973, le azioni esecutive,Numero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/2026ma non la notificazione dell’atto di intimazione che preannuncial’esecuzione, senza poter essere qualificata, per ciò solo, come attoesecutivo.

Non potendo, quindi, ritenersi che l’atto di intimazione costituiscapreclusa, alla luce del tenore letterale dell’art. 19, comma 1-quater, d.P.R.n. 602 del 1973.5.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, senza disporre alcuna statuizione sulle spese, consideratoche l’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente concontroricorso e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-resistente-avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA di [OSCURATO:PERSONA] dellaTOSCANA n. 1691/2022 depositata il 30/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/20261. Il presente giudizio, secondo quanto emerge dagli atti di causa, traeorigine dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dapprima contro lacomunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis,d.P.R. n. 602 del 1973 (notificata in data 01/10/2018 e iscritto sub R.G. n.534/2018) e, successivamente, contro l’intimazione di pagamento(notificata in data 19/04/2018 e iscritta a R.G. 821/2018), che riguardavagli stessi provvedimenti (ad eccezione di uno) già oggetto dellacomunicazione di iscrizione ipotecaria.1.1. Le contestazioni del contribuente si incentravano, in sostanza, sullamancata notificazione degli atti presupposti e, a seguito della produzione incopia della documentazione attestante l’esecuzione delle notifiche da partedell’amministrazione finanziaria, sul disconoscimento della conformità dellecopie prodotte agli originali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Firenze, previa riunione dientrambi i giudizi in quello iscritto sub R.G. n. 534/2018, ha accolto i ricorsidel contribuente, con sentenza n. 287/19 riformata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Toscana (hinc: CGT2), con la sentenza n.1691/2022 depositata in data 30/12/2022.La CGT2, nell’accogliere l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate,rilevava, in particolare, che, ai fini dell’art. 2719 c.c., il disconoscimento diconformità delle copie agli originali richiede una contestazione espressa especifica in ordine agli asseriti aspetti di difformità. La produzione, da partedell’agente della riscossione, di copia della notificazione della cartellaesattoriale o dell’avviso di ricevimento impone al giudice di valutare lespecifiche difformità contestate dal contribuente. Quest’ultimo, nel caso dispecie, non aveva prospettato alcuna contestazione circa specifici profili didifformità delle copie prodotte rispetto agli originali.Numero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/20262.1. Sono state ritenute infondate anche le censure relative alla violazionedell’art. 7 legge n. 212 del 2000 in ordine alla mancata allegazione degli attipresupposti richiamati per relationem nell’intimazione di pagamento.Quest’ultima, infatti, costituisce un atto vincolato, che non richiede unaparticolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alle cartellenotificate in precedenza, che non devono essere, a loro volta, nuovamenteallegate, proprio perché notificate in precedenza.2.2. Infine, la CGT2 ha ritenuto infondata la censura di omessa pronunciasull’istanza di rateizzazione, dal momento che dalla richiesta delcontribuente non risultava che quest’ultimo fosse in grado di adempiere aquest’ultima.3. Contro la sentenza della CGT2 il contribuente ha proposto ricorso incassazione con quattro motivi.4. L’Agenzia delle Entrate non ha proposto controricorso nei termini dilegge, limitandosi a depositare memoria di costituzione ai fini dell’eventualepartecipazione all’udienza, mentre l’agente della riscossione è rimastointimato.5. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. in relazione agli artt. 2712 e 2719 c.c.1.1. Con tale motivo la sentenza di secondo grado viene censurata peraver ritenuto che le contestazioni delle copie relative alle notifiche degli attipresupposti non fossero puntuali, evidenziando che, in realtà, ciò che venivacontestato era la stessa esistenza degli atti presupposti.La ricorrente rileva che le controparti, sia nel giudizio di primo grado,che in quello di appello, non avevano prodotto né gli originali né tantomenole copie degli atti presupposti (ossia le cartelle di pagamento nn.Numero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/202604120160002281553000; 04120160007012122000; 04120170004448335e l’avviso di accertamento n. T8B011004085/2016).Al contrario, in sede di controdeduzioni in primo grado, le resistentihanno prodotto soltanto le fotocopie delle presunte relate di notifica deglistessi atti. Tali fotocopie hanno formato oggetto di disconoscimentoall’udienza del 19 settembre 2018, nel cui verbale si legge: «il difensoredisconosce la conformità di tutte le copie prodotte dall’Ufficio sulle notifichee produce cassazione in merito». La mancata produzione degli originali edelle fotocopie degli atti presupposti è dunque pacifica.Ad avviso di parte ricorrente i giudici d’appello hanno, quindi, applicatoerroneamente le disposizioni degli artt. 2712 e 2719 c.c., poiché lacontestazione effettuata dalla ricorrente era validamente compiuta ai sensidi entrambe le disposizioni di legge, essendo fondata proprio sull’inesistenzastessa degli originali.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.2.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata peraver omesso di esaminare l’inesistenza degli atti presupposti allacomunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n.04176201800000059000 e all’intimazione di pagamento n.04120189005791552000, impugnati dalla contribuente.Infatti, è pacifico che tali atti non siano mai stati esibiti in giudizio dallecontroparti. Trattasi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio inquanto, se il giudice di appello avesse apprezzato l’inesistenza degli attipresupposti, avrebbe certamente confermato la sentenza di primo grado,che ha proceduto all’annullamento della comunicazione di preventivaiscrizione ipotecaria e dell’intimazione di pagamento emessi dall’agentedella riscossione. L’inesistenza di tali atti era stata eccepita, sia in sede diNumero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/2026ricorso introduttivo che in sede di controdeduzioni davanti al giudice diseconde cure.3. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminatiinsieme, in quanto connessi.3.1. Il primo motivo è infondato e il secondo motivo deve ritenersiassorbito.Occorre precisare che si legge a pag. 5 del ricorso in cassazione:«L’odierna ricorrente, con ricorso iscritto all’R.G. 534/2018, impugnava lacomunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria per omessa notifica deglidell’art. 7 della L. 212/2000 per mancata allegazione degli stessi atti daparte dell’Ufficio. Quindi, la ricorrente chiedeva l’annullamento dellacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle edell’avviso di accertamento in essa richiamati.»A pag. 7 del ricorso in cassazione si legge, poi, che: «Con il primo motivodel ricorso R.G.R. 821/2018, la [OSCURATO:PERSONA] deduceva (con analogo motivodi gravame del ricorso iscritto sub R.G.R. 534/2018) di non aver mairicevuto i citati atti presupposti all’intimazione di pagamento - a questa nonallegati - e ne chiedeva l’annullamento. Per tali ragioni, deduceval’illegittimità dell’atto impugnato per violazione degli artt. 25, 26, 76 e 77DPR 602/73 e degli artt. 7 e 17 L. n. 212/2000.»Si legge, poi, a pag. 15 del ricorso: «Invero, le controparti, sia nelgiudizio di primo grado, che in quello di appello, non hanno prodotto né glioriginali né tantomeno le copie degli atti presupposti (ossia le cartelle dipagamento nn. 04120160002281553000; 04120160007012122000;04120170004448335 e l’avviso di accertamento n. T8B011004085/2016).Al contrario, in sede di controdeduzioni in primo grado, le resistentihanno prodotto soltanto le fotocopie delle presunte relate di notifica deglistessi atti.Numero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/2026Tali fotocopie hanno formato oggetto di disconoscimento all’udienza del19 settembre 2018, nel cui verbale si legge: “il difensore disconosce laconformità di tutte le copie prodotte dall’Ufficio sulle notifiche e producecassazione in merito” (cfr. pag. 12 doc. 9).»3.3. A pag. 16-17 del ricorso in cassazione si legge, poi, che: «Pertanto,proprio perché la ricorrente ha sempre negato l’esistenza stessa degli attipresupposti (cfr. pp. 3 e 4 controdeduzioni in appello sub doc. 13: “lecontroparti non hanno prodotto in giudizio neanche la fotocopia integraledei titoli, atti e provvedimenti (segnatamente, dell’avviso di accertamentoe delle cartelle di pagamento) che affermano essere stati correttamentenotificati all’odierna appellata e che dovrebbero costituire il fondamentodell’iscrizione ipotecaria e dell’intimazione di pagamento impugnati nellapresente sede”) - e questi atti non sono mai stati prodotti né in originale,né in copia - pur potendo l’Ufficio provvedere alla loro produzione anche inappello, ai sensi dell’art. 58, comma 2 del D.lgs. 546/1992 -, ildisconoscimento del 19 settembre 2018 deve ritenersi pienamente efficace.Ne consegue che la sentenza impugnata è gravemente erronea e meritevoledi cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719c.c.».3.4. Ora, a parte la sovrapposizione tra contestazione relativa allamancata notifica degli atti presupposti (cui la ricorrente fa riferimentonell’illustrazione dei contenuti degli atti introduttivi dei giudizi riuniti) econtestazione dell’esistenza degli atti presupposti (sulla quale richiama lecontrodeduzioni in appello) che emerge dalla lettura del ricorso incassazione, occorre evidenziare, in primo luogo, che secondo lagiurisprudenza di questa Corte, la prova del perfezionamento delprocedimento di notificazione della cartella di pagamento è assoltamediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso diricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copiadella cartella stessa (Cass. 11/11/2016, n. 23039; Cass. 11/10/2017, n.Numero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/202623902; Cass. 14/06/2019, n. 16121; Cass. 30/07/2019, n. 20444; Cass.26/10/2020, n. 23426; si veda anche Cass. n. 20769 del 21/07/2021), laquale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersiritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovatosenza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795del 29/07/2016; Cass. n. 33563 del 28/12/2018; Cass. n. 12883 del26/06/2020).In secondo luogo, il contribuente non poteva limitarsi a undisconoscimento generico, incentrato sul fatto che non erano stati prodottigli originali degli atti presupposti di cui l’amministrazione finanziaria forniva,tuttavia, la prova della conoscenza da parte del contribuente.Per negare che le notificazioni degli atti presupposti non fossero stateaffatto eseguite non poteva essere, quindi, necessario un merodisconoscimento delle copie degli atti che documentavano l’esecuzione dellenotifiche, ma era, piuttosto, necessaria la proposizione della querela difalso. Questa Corte ha, infatti, precisato che, in tema di copie di documenti,il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modochiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendol'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quelloprodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediantepresunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui vienecontestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede laquerela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copiaartificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria (Cass.,05/01/2025, n. 134).3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.in relazione all’art. 22, comma 5 del d.lgs. n. 546 del 1992.Numero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/20263.1. Con tale motivo la ricorrente – sulla base dell’asserita efficacia deldisconoscimento indicato nel primo motivo di ricorso – censura la sentenzaimpugnata, rilevando che il giudice di seconde cure avrebbe dovutoordinare, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, la produzione deglioriginali degli atti di cui l’amministrazione finanziaria aveva prodotto lecopie.3.2. Il motivo è infondato, dal momento che l’art. 22, comma 5, d.lgs.n. 546 del 1992 – nel prevedere che, ove sorgano contestazioni il giudicetributario ordina l’esibizione degli originali – si riferisce agli atti e aidocumenti di cui ai precedenti commi dell’art. 22 cit., cioè agli atti cheriguardano la costituzione in giudizio del ricorrente e la notificazione delricorso. Non vi era, quindi, alcun obbligo per il giudice di ordinare laproduzione degli originali della documentazione prodottadall’amministrazione finanziaria per dimostrare la notificazione degli attipresupposti all’intimazione e alla comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria impugnata, considerata anche la necessità che le contestazioniarticolate dalla ricorrente fossero veicolate nella proposizione della quereladi falso.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. in relazione all’art. 19, comma 1-quater del d.P.R. n. 602 del 1973vigente ratione temporis.4.1. Con tale motivo il ricorrente ha esposto di aver presentato, in data27 marzo 2018, all’Agenzia delle Entrate – Riscossione un’istanza didilazione dell’avviso di accertamento n. T8B011004085/2016, ai sensidell’art. 19 D.P.R. n. 602/1973. Tuttavia, in data 19 aprile 2018, primaancora di evadere la suddetta istanza, l’Agenzia delle Entrate – Riscossionenotificava alla ricorrente l’intimazione di pagamento n.04120189005791552000, di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973. Il rigettodell’istanza di dilazione era ricevuto dalla contribuente solo il 15 maggioNumero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/20262018, un mese dopo la notifica dell’intimazione di pagamento de quo. Lanotifica dell’intimazione di pagamento prima della delibazione sull’istanza dirateizzazione costituiva formale violazione dell’art. 19, comma 1 quater cit.vigente ratione temporis, che recitava: «Ricevuta la richiesta di rateazione,l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o ilfermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento dellarichiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunquesalvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione.A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le sommeoggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essereconcessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutivesino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, ilpagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire leprocedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione chenon si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia statapresentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia resodichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento diassegnazione dei crediti pignorati.»Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di seconde cure, laquestione sottoposta alla Corte non riguardava tanto l’esistenza dei requisitiper l’accoglimento della domanda di rateizzazione – la cui valutazioneesulava dai poteri della CGT2 - quanto la violazione dell’art. 19, comma 1-quater d.P.R. n. 602 del 1973, per non aver l’Ufficio delibato su taledomanda prima della notifica dell’intimazione di pagamento. Difatti, comestabiliva l’art. 19, comma 1-quater vigente ratione temporis “a seguito dellapresentazione di tale richiesta […] non possono essere avviate nuove azioniesecutive sino all'eventuale rigetto della stessa.»4.2. Il motivo di ricorso è infondato, dal momento che, come evidenziatodalla stessa parte ricorrente, l’istanza di rateizzazione preclude, ai sensidell’art. 19, comma 1-quater, d.P.R. n. 602 del 1973, le azioni esecutive,Numero registro generale 14135/2023Numero sezionale 5202/2026Numero di raccolta generale 24002/2026Data pubblicazione 24/07/2026ma non la notificazione dell’atto di intimazione che preannuncial’esecuzione, senza poter essere qualificata, per ciò solo, come attoesecutivo. Non potendo, quindi, ritenersi che l’atto di intimazione costituiscapreclusa, alla luce del tenore letterale dell’art. 19, comma 1-quater, d.P.R.n. 602 del 1973.5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, senza disporre alcuna statuizione sulle spese, consideratoche l’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente concontroricorso e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]