CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04666/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21147/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1748/2023depositata il 23/08/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, nel 2017, dinanzi al Tribunale di Firenze, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia, nei propri confronti, dell’atto di divisione immobiliare stipulato tra i convenuti in data 1° ottobre 2012, ai sensi dell’art. 2901 c.c. Esponeva di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale aveva promosso due procedure esecutive mobiliari rimaste infruttuose, e che, con l’atto impugnato, era stata sciolta la comunione su un compendio composto da una casa rurale – suddivisa in due distinte unità abitative –e da alcuni terreni siti nel comune di Empoli. In particolare, l’appartamento al piano terra e i terreni erano stati assegnati a Burresi, mentre a Lazzeretti era stato attribuito l’appartamento al primo piano, già gravato da ipoteca iscritta il 18 settembre 2012. Deduceva che l’atto di divisione aveva prodotto l’effetto di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale del creditore e di aggravare la posizione del debitore, rendendo più difficoltosa la soddisfazione coattiva del credito, con consapevolezza da parte di entrambi i condividenti del pregiudizio arrecato. Con sentenza n. 626/2021, pubblicata l’11 marzo 2021, il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto di divisione nei confronti dell’attrice. Riteneva sussistenti i presupposti dell’azione revocatoria, con riferimento all’esistenza del credito, alla consapevolezza del pregiudizio e alla diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, che si era spogliato dei terreni già in comunione, mantenendo la sola proprietà esclusiva dell’appartamento gravato da ipoteca. 2. Con sentenza n. 1748 del 23.08.2023 la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza impugnata rigettava l’appello e confermava l’impugnata sentenza. 3.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Lazzeretti e la Burresi propon gono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] , che ha depositato anche atto che non può qualificarsi memoria in difetto dei relativi requisiti di legge. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901, comma 1, c.c., nonché dell’art. 2697, comma 1, c.c., oltre ad una “errata valutazione delle risultanze processuali”. Sostiene che la Corte d’appello fiorentina avrebbe erroneamente ritenuto l’atto dispositivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] lesivo della garanzia patrimoniale generica della creditrice. Quando, invece, in conseguenza di tale atto, non vi sarebbe stato alcun concreto pregiudizio, dal momento che: (i) le quote immobiliari assegnate in proprietà esclusiva ai condividenti avrebbero avuto pari valore, come risulterebbe dall’atto pubblico, facente fede fino a querela di falso, qui non presentata; (ii) l’ipoteca che gravava sulla quota indivisa del 50% del debitore, dopo l’atto dispositivo, sarebbe stata correttamente ristretta sulla quota a costui assegnata in via esclusiva, come previsto dall’art. 2825, comma 1, c.c. 4.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce, ancora in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., nonché la “errata valutazione delle risultanze processuali”. Sostiene che le affermazioni del giudice del gravame sulla ricorrenza di tale presupposto, desunto in via presuntiva, dal vincolo di parentela, dalla concatenazione temporale dei fatti e degli atti, sarebbero arbitrarie, in quanto, con il suddetto atto, il “debitore Lazzeretti non ha ridotto né è provato che abbia ridotto la sua capacità patrimoniale” (cfr. p. 11, ricorso). 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, i signori Lazzeretti e Burresi denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost. (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.). In particolare, sostengono che “la motivazione che si legge alle pagine 7-8-9 (primi 6 righi) della sentenza impugnata è sostanzialmente inesistente e non consente di ritenere che l’attrice abbia subito alcun effettivo danno conseguente l’atto di divisione postoche da niente risulta che la quota indivisa del 50% assegnato al debitore Lazzeretti avesse un valore superiore alla quota assegnata alla Burresi, mentre l’ipoteca doveva necessariamente essere ristretta, ex art. 2825-1° comma c.c., sulla quota assegnata al debitore Lazzeretti” (cfr. p. 12, ricorso). 5. Ragioni di ordine sistematico impongono di esaminare prioritariamente il terzo motivo di ricorso, in quanto logicamente prioritario. I ricorrenti deducono l’inesistenza della pronuncia in relazione all’accertamento del danno conseguente all’atto di divisione impugnato. Tuttavia, tale censura non coglie nel segno. Secondo principio consolidato di questa Corte, l’omessa pronuncia che dà luogo a inesistenza della decisione è configurabile solo quando manchi qualsiasi statuizione – anche implicita – su un capo di domanda o su un’eccezione di parte, tale da rendere impossibile la ricostruzione del decisum (Cass. nn. 15057/2025, 10847/2023, 3910/2022). In realtà, sebbene il motivo sia formalmente ricondotto all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., le doglianze risultano chiaramente riconducibili a un error in iudicando. È principio pacifico che l’erronea qualificazione del vizio da parte del ricorrente non preclude al giudice di legittimità la corretta sussunzione del motivo nella corrispondente fattispecie (Cass. nn. 14630, 13159, 759/2025; Cass. n. 4036/2014). Così riqualificato, il motivo è inammissibile. La corte territoriale, in continuità con la pronuncia di primo grado, ha motivatamente accertato la sussistenza di tutti i presupposti dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sia sotto il profilo oggettivo (anteriorità del credito e pregiudizio arrecato), sia sotto quello soggettivo (consapevolezza del debitore e natura gratuita dell’atto). È stato evidenziato che, all’esito dell’atto dispositivo, il debitore era rimasto titolare di un unico bene gravato da ipoteca in favore di terzo, del valore di € 65.000, inferiore al credito azionato (oltre € 75.000), mentre i beni immobili liberi da vincoli erano stati assegnati alla moglie (cfr. pp. 7-9, sent. n. 1748/2023). A fronte di una motivazione congrua, coerente e rispettosa del c.d. minimo costituzionale (Cass. S.U. n. 8053/2014), le censure dei ricorrenti si limitano a riproporre doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e si risolvono in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del merito. Anche le doglianze ulteriori in ordine alla pretesa motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile sono inammissibili, poiché non ricorre alcuna delle anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 8053/2014; Cass. nn. 8780, 8174, 4259, 302/2025). La c orte d’appello ha chiaramente ricostruito il rapporto obbligatorio sulla base della sentenza n. 1066/2022, passata in giudicato il 5 luglio 2012, ha accertato l’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo stipulato il 1° ottobre 2012, e ha verificato il pregiudizio derivato alla creditrice per effetto dell’assegnazione al debitore di un solo bene ipotecato e incapiente. In definitiva, la motivazione è ampia, coerente e immune da vizi logico-giuridici. Non è ravvisabile alcuna violazione di legge né omessa pronuncia, e il motivo deve essere dichiarato inammissibile. 5.1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni sussiste non soltanto quando l’atto dispositivo esaurisca la garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando ne alteri la composizione, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, rendendo più incerto o difficoltoso l’esercizio dell’azione esecutiva da parte del creditore. In tale ipotesi, spetta al creditore dimostrare l’avvenuta modificazione peggiorativa della garanzia patrimoniale, mentre incombe sul debitore l’onere di provare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare per intero le ragioni creditorie (Cass., Sez. III, ord. 25 aprile 2025, n. 10926; Cass., Sez. II, ord.20 dicembre 2024, n. 33704; Cass., Sez. I, ord. 25 novembre 2024, n. 30231). Alla luce di tale principio, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto dimostrato, in fatto, il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell’attrice. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge infatti che, all’esito dell’atto di divisione, il debitore Lazzeretti era rimasto titolare esclusivamente di un bene immobile gravato da ipoteca, a garanzia di un credito altrui, di valore inferiore rispetto al credito azionato in giudizio. Ciò integra un’oggettiva situazione di pericolo per il creditore, idonea a giustificare la declaratoria di inefficacia dell’atto ex art.2901 c.c. (cfr. Cass., Sez. I, ord. 28 maggio 2024, n. 14851; Sez. III, ord. 15 gennaio 2024, n. 1558; Sez. III, ord. 14 luglio 2023, n. 20232). Parimenti infondata è la censura relativa all’effetto dell’ipoteca. La Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione congrua e immune da vizi logici, che tale garanzia era preesistente all’atto di divisione e riferita a un diverso creditore, di talché il bene attribuito al Lazzeretti era già, all’atto del trasferimento, sostanzialmente incapiente rispetto alle ragioni della creditrice [OSCURATO:PERSONA], la quale si trovava così di fatto privata di una garanzia utile (cfr. pp. 7-9 della sentenza impugnata n. 1748/2023). 5.3.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366, 1 comma n. 4, c.p.c., non essendo rispettoso dei requisiti formali di specificità e completezza richiesti per la corretta formulazione dei motivi del ricorso in cassazione. Sul punto, infatti, costituisce ius receptum che il motivo d’impugnazione dev’essere rispettoso dello schema normativo legislativamente regolato e, quindi, esplicitare in modo chiaro ed esaustivo le ragioni per le quali, secondo colui che esercita il diritto d’impugnazione, la decisione sarebbe erronea. Ecco perché l’esercizio del diritto di impugnazione può dirsi idoneamente esercitato solo se “i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere”. Per queste ragioni, quindi, in assenza di tali requisiti, il motivo va dichiarato nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, risolvendosi in un “non motivo” inammissibile, come detto, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (cfr. più di recente, in motivazione, Cass. civ., Sez. III, Ord., 16 gennaio 2025, n. 1033, Cass. civ., Sez. V, Ord., 7 gennaio 2025, n. 161; Cass. civ., Sez. I, Ord., 30 dicembre 2024, n. 35012). Nel caso in esame, i ricorrenti sono venuti meno ai suddetti obblighi, dal momento che, nel motivo de quo, si sono limitati a ritrascrivere i passaggi della sentenza impugnata, riferendo semplicemente che il giudice d’appello avrebbe addotto “affermazioni arbitrarie che non consentono di ritenere che l’atto di divisione impugnato abbia determinato pregiudizio al creditore”, e ciò perché “il suo debitore Lazzeretti non ha ridotto né è provato che abbia ridotto la sua capacità patrimoniale” (p. 11 ricorso). Una doglianza che, riportata in sole 5 righe, oltre che in termini di affermazione delle proprie ragioni, nulla però adduce rispetto alla ratio della sentenza, non avendo infatti contestato, a mezzo di deduzioni idonee, la fallacia e, dunque, l’erroneità del contrario convincimento enunciato al riguardo dal decidente. In ogni caso, nella fattispecie, rispetto all’effettiva riduzione del valore del patrimonio compiuta dal signor Lazzaretti, si richiamano le osservazioni compiute nell’analisi dei superiori motivi, anche rispetto all’esistenza di tutti gli ulteriori elementi, soggettivi e oggettivi, per la ricorrenza dei presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c. 6.Le spese del giudizio di cassazione, liquidat e come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 6.200,00( di cui 6 . 000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a