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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 40384/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] .

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 24/11/2022, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di cittadino in data 1/6/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per rapine aggravate, ricettazione e porto di un coltello in luogo pubblico, determinava la pena nella misura concordata dalle parti.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge per non essere state applicate le attenuanti generiche nella loro massima erstensione All'esito di trattazione del ricorso de plano, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., deve rilevarsi l'inammissibilità dello stesso.

In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, infatti, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522) per sua natura estesa, invece, alla misura della pena concordata, anche con riferimento alle diminuzioni per effetto delle circostanze attenuanti riconosciute.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 maggio 2023 L'esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] . La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 24/11/2022, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di cittadino in data 1/6/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per rapine aggravate, ricettazione e porto di un coltello in luogo pubblico, determinava la pena nella misura concordata dalle parti. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge per non essere state applicate le attenuanti generiche nella loro massima erstensione All'esito di trattazione del ricorso de plano, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., deve rilevarsi l'inammissibilità dello stesso. In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, infatti, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522) per sua natura estesa, invece, alla misura della pena concordata, anche con riferimento alle diminuzioni per effetto delle circostanze attenuanti riconosciute. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2023 L'esten
Sentenza Cassazione n. 40384/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris