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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 26355/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19534/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] 618, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D’ACQUISTO16; -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TIVOLI n. 427/2018 depositata il21/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza n. 427/2018, pubblicata il 21 marzo 2018, ha accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello a causa della mancata sottoscrizione, tramite firma digitale, dell’atto di citazione in appello e della procura alle liti, notificati nel formato “pdf” e non in quello prescritto dalla legge “pdf.p7m” e ha quindi dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d’Acquisto 16 non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 125 e 83 c.p.c., 3-bis della legg e n. 53/1994, 18 del d.m. n. 44/2011 e 19-bisdel provvedimento del responsabile del S.I.A. del 16 aprile 2014, 156, comma 3 c.p.c.”: nel caso in esame l’atto di appello è un documento analogico, sottoscritto dal difensore che lo ha redatto, con la procura apposta a margine e sottoscritta dalla parte con firma autenticata dal difensore, dapprima notificato presso la cancelleria del Giudice di pace di Tivoli e poi, a seguito di ordine di rinnovazione da parte del Tribunale, rinotificato all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di controparte mediante invio di copia conforme, in file “pdf”, con la relativa certificazione di conformità all’originale; l’atto pertanto non doveva essere sottoscritto digitalmente dal procuratore notificante così che l’appello non poteva essere ritenuto inammissibile.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale, a fronte della eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dall’appellato [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla mancata sottoscrizione, tramite firma digitale, dell’atto di citazione in appello e della procura alle liti, notificati invero nel formato “pdf” e non in quello prescritto dalla legge “pdf.p7m”, ha richiamato un precedente di questa Corte (Cass. n. 14338/2017), secondo cui la firma digitale è – al pari della sottoscrizione dell’atto analogico – requisito di validità dell’atto introduttivo del giudizio, anche di impugnazione, così che la sua mancanza comporta l'inammissibilità dell’appello, e ha accolto l’eccezione, appunto dichiarando l’inammissibilità del gravame proposto dalla ricorrente.

In tal modo il Tribunale non ha considerato che il principio è stato enunciato in relazione agli atti nativi digitali, ma non vale per gli atti analogici poi riprodotti in formato digitale.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “l'atto d'appello in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti ratione temporis, non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m".

Nel caso in esame, pertanto, in cui l’atto d’appello è stato notificato prima in formato analogico e poi riprodotto –a seguito di ordine del giudice di rinnovazione telematica della notificazione –in formato digitale ai fini della notificazione telematica, con attestazione di conformità all’originale, non era necessaria la firma digitale del difensore e non assumeva rilievo che il file digitale recasse il formato "pdf" anziché "p7m", così che la rinnovazione della notificazione è stata validamente effettuata e il Tribunale non poteva dichiarare l’inammissibilità del gravame.

2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Tivoli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19534/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] 618, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D’ACQUISTO16; -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TIVOLI n. 427/2018 depositata il21/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza n. 427/2018, pubblicata il 21 marzo 2018, ha accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello a causa della mancata sottoscrizione, tramite firma digitale, dell’atto di citazione in appello e della procura alle liti, notificati nel formato “pdf” e non in quello prescritto dalla legge “pdf.p7m” e ha quindi dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d’Acquisto 16 non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 125 e 83 c.p.c., 3-bis della legg e n. 53/1994, 18 del d.m. n. 44/2011 e 19-bisdel provvedimento del responsabile del S.I.A. del 16 aprile 2014, 156, comma 3 c.p.c.”: nel caso in esame l’atto di appello è un documento analogico, sottoscritto dal difensore che lo ha redatto, con la procura apposta a margine e sottoscritta dalla parte con firma autenticata dal difensore, dapprima notificato presso la cancelleria del Giudice di pace di Tivoli e poi, a seguito di ordine di rinnovazione da parte del Tribunale, rinotificato all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di controparte mediante invio di copia conforme, in file “pdf”, con la relativa certificazione di conformità all’originale; l’atto pertanto non doveva essere sottoscritto digitalmente dal procuratore notificante così che l’appello non poteva essere ritenuto inammissibile. Il motivo è fondato. Il Tribunale, a fronte della eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dall’appellato [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla mancata sottoscrizione, tramite firma digitale, dell’atto di citazione in appello e della procura alle liti, notificati invero nel formato “pdf” e non in quello prescritto dalla legge “pdf.p7m”, ha richiamato un precedente di questa Corte (Cass. n. 14338/2017), secondo cui la firma digitale è – al pari della sottoscrizione dell’atto analogico – requisito di validità dell’atto introduttivo del giudizio, anche di impugnazione, così che la sua mancanza comporta l'inammissibilità dell’appello, e ha accolto l’eccezione, appunto dichiarando l’inammissibilità del gravame proposto dalla ricorrente. In tal modo il Tribunale non ha considerato che il principio è stato enunciato in relazione agli atti nativi digitali, ma non vale per gli atti analogici poi riprodotti in formato digitale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “l'atto d'appello in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti ratione temporis, non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m". Nel caso in esame, pertanto, in cui l’atto d’appello è stato notificato prima in formato analogico e poi riprodotto –a seguito di ordine del giudice di rinnovazione telematica della notificazione –in formato digitale ai fini della notificazione telematica, con attestazione di conformità all’originale, non era necessaria la firma digitale del difensore e non assumeva rilievo che il file digitale recasse il formato "pdf" anziché "p7m", così che la rinnovazione della notificazione è stata validamente effettuata e il Tribunale non poteva dichiarare l’inammissibilità del gravame. 2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Tivoli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrat
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