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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17129/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta alla unificazione in continuazione dì quattro reati ex art. 624-bis cod. pen., rispettivamente commessi in varie località della Sicilia, in un arco temporale che si estende dal 11/04/2013 al 12/03/2014, giudicati mediante quattro sentenze di condanna.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi rilevanti ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art.81 cod. pen., anche sotto il profilo motivazionale, per avere il Tribunale disatteso la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, basata sulla circostanza della mancata indicazione - da parte della difesa - degli elementi atti a dimostrare la sussistenza di una preventiva ideazione unitaria, da desumersi, invece, attraverso la valutazione della continuità temporale dei fatti, della identità del bene leso e delle modalità attuative.

3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili.

Il provvedimento reiettivo, infatti, è fondato sul presupposto dell'assenza di una preventiva ideazione unitaria, da parte del condannato, essendo tali condotte semplicemente espressive della proclività del soggetto alla realizzazione della specifica tipologia delittuosa, nonché indicative della sua attitudine a cogliere le varie opportunità estemporanee (fatto evincibile, del resto, anche dalla differente collocazione geografica dei reati posti in essere dal soggetto).

Le censure difensive sono costituite, invece, da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia valutato erroneamente gli elementi emersi dall'incarto processuale.

Dette critiche, altresì, appaiono rivalutative e aspecifiche, atteso che non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto di impugnazione.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 03 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta alla unificazione in continuazione dì quattro reati ex art. 624-bis cod. pen., rispettivamente commessi in varie località della Sicilia, in un arco temporale che si estende dal 11/04/2013 al 12/03/2014, giudicati mediante quattro sentenze di condanna. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi rilevanti ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art.81 cod. pen., anche sotto il profilo motivazionale, per avere il Tribunale disatteso la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, basata sulla circostanza della mancata indicazione - da parte della difesa - degli elementi atti a dimostrare la sussistenza di una preventiva ideazione unitaria, da desumersi, invece, attraverso la valutazione della continuità temporale dei fatti, della identità del bene leso e delle modalità attuative. 3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili. Il provvedimento reiettivo, infatti, è fondato sul presupposto dell'assenza di una preventiva ideazione unitaria, da parte del condannato, essendo tali condotte semplicemente espressive della proclività del soggetto alla realizzazione della specifica tipologia delittuosa, nonché indicative della sua attitudine a cogliere le varie opportunità estemporanee (fatto evincibile, del resto, anche dalla differente collocazione geografica dei reati posti in essere dal soggetto). Le censure difensive sono costituite, invece, da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia valutato erroneamente gli elementi emersi dall'incarto processuale. Dette critiche, altresì, appaiono rivalutative e aspecifiche, atteso che non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto di impugnazione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 apr
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